Corte di giustizia, Sentenza C-769/22
Sentenza della Corte (Seduta plenaria) del 21 aprile 2026. — Commissione europea contro Ungheria. — Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Normativa nazionale che introduce delle restrizioni per quanto riguarda le divergenze rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, il cambiamento di sesso o l’omosessualità al fine di proteggere i minori – Direttive 2000/31/CE, 2006/123/CE e 2010/13/UE – Regolamento (UE) 2016/679 – Restrizioni all’educazione sessuale – Principio di non discriminazione – Valori dell’Unione europea riconosciuti dall’articolo 2 TUE – Ricorso per inadempimento con il quale si deduce una violazione di tali valori – Articoli 1, 7, 11 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Protezione dei dati personali. — Causa C-769/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in seduta plenaria, ha accolto integralmente il ricorso della Commissione contro l’Ungheria. Ha ritenuto incompatibili con il diritto dell’Unione le norme che vietano o limitano la diffusione di contenuti e pubblicità relativi a omosessualità, identità di genere e cambiamento di sesso, perché discriminatorie e lesive della dignità, della libertà di espressione e della vita privata. Ha inoltre censurato il meccanismo ungherese di accesso ai dati del casellario giudiziale e ha affermato, in termini generali, che anche l’articolo 2 TUE può essere oggetto di un ricorso per inadempimento quando la violazione dei valori fondamentali sia manifesta e particolarmente grave.
Ricorso per inadempimento contro l’Ungheria per una normativa che limita la diffusione e l’accesso, anche da minori, a contenuti relativi a identità di genere, cambiamento di sesso e omosessualità, e per il regime di accesso ai dati penali, con violazione di direttive UE, del RGPD, della Carta e dell’articolo 2 TUE.
La questione giuridica
Nel ricorso per inadempimento ex articolo 258 TFUE la Corte è chiamata a stabilire se le modifiche legislative ungheresi del 2021, che vietano o limitano la messa a disposizione di contenuti o pubblicità relativi alla divergenza dall’identità di genere alla nascita, al cambiamento di sesso o all’omosessualità e disciplinano l’accesso a dati su condanne penali, violino: (i) la direttiva 2010/13 e il principio del paese d’origine; (ii) la direttiva 2000/31 e il regime delle restrizioni ai servizi della società dell’informazione; (iii) la direttiva 2006/123 e la libera prestazione dei servizi; (iv) la Carta, in particolare gli articoli 1, 7, 11, 21 e 8, paragrafo 2; (v) l’articolo 2 TUE; (vi) l’articolo 10 RGPD.
Principio di diritto
La Corte afferma che l’Ungheria è venuta meno agli obblighi UE perché la normativa contestata introduce un insieme coordinato di restrizioni discriminatorie fondate sul sesso, sull’identità di genere e sull’orientamento sessuale, incompatibili con il contenuto essenziale degli articoli 21, 7, 11 e 1 della Carta; tali misure non possono essere giustificate dalla tutela dei minori o dal diritto dei genitori all’educazione, né rientrano nelle deroghe o nei margini di discrezionalità previsti dalle direttive 2000/31, 2006/123 e 2010/13. La Corte precisa inoltre che l’articolo 2 TUE è giuridicamente vincolante e può essere fatto valere in un ricorso per inadempimento, ma solo violazioni manifeste e particolarmente gravi dei valori comuni, come nel caso di specie, consentono di constatare una violazione di tale articolo. Quanto al casellario giudiziale, la Corte ritiene che il regime ungherese di accesso ai dati penali non offra garanzie appropriate né norme sufficientemente chiare e precise, violando l’articolo 10 RGPD e l’articolo 8, paragrafo 2, della Carta.
Norme richiamate
- Articolo 258 TFUE
- Articolo 2 TUE
- Articolo 4, paragrafi 2 e 3, TUE
- Articolo 19 TUE
- Articolo 49 TUE
- Articolo 56 TFUE
- Articolo 57 TFUE
- Articolo 165 TFUE
- Articolo 166 TFUE
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 1, 7, 8, 11, 14, 20, 21, 24 e 52
- Direttiva 2000/31/CE
- Direttiva 2006/123/CE
- Direttiva 2010/13/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/1808
- Direttiva 2015/1535/UE
- Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), articoli 1, 5, 6, 10, 24, 86
- Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera
- CEDU, articolo 10 e Protocollo addizionale n. 1, articolo 2
Inadempimento dell’Ungheria per la normativa sui contenuti relativi a identità di genere, orientamento sessuale e dati penali
La pronuncia riguarda un ricorso per inadempimento ex articolo 258 TFUE proposto dalla Commissione contro l’Ungheria. La Corte, riunita in seduta plenaria, esamina un complesso di modifiche legislative ungheresi del 2021 in materia di media, pubblicità, istruzione e casellario giudiziale, adottate formalmente per la protezione dei minori.
Contesto del ricorso e quadro normativo
La Commissione contestava, in particolare:
- il divieto di mettere a disposizione dei minori contenuti che promuovono o rappresentano la divergenza rispetto al sesso alla nascita, il cambiamento di sesso o l’omosessualità;
- un analogo divieto per le pubblicità;
- regole specifiche per la classificazione e diffusione dei programmi audiovisivi;
- una disciplina sull’accesso ai dati del casellario giudiziale relativi a condanne per reati sessuali contro minori.
La Corte richiama, tra le fonti rilevanti, le direttive 2000/31, 2006/123 e 2010/13, il RGPD, la Carta dei diritti fondamentali e gli articoli 2, 4, 19, 49, 56, 57, 165, 166 e 258 TFUE/TUE.
Prima censura: direttiva 2010/13 e Carta
La Corte ritiene che le norme ungheresi sulla classificazione dei programmi audiovisivi e sulla pubblicità commerciale operino una differenziazione direttamente fondata sul sesso e sull’orientamento sessuale.
Per quanto riguarda l’articolo 6 bis della direttiva 2010/13, la Corte ricorda che gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità nella tutela dei minori, ma tale margine deve essere esercitato nel rispetto dei diritti fondamentali. Nel caso concreto, le misure ungheresi non si limitano a proteggere i minori da contenuti oggettivamente nocivi, ma presumono in via generale che la rappresentazione dell’omosessualità o della non conformità di genere sia dannosa. Ciò determina una stigmatizzazione incompatibile con l’articolo 21 della Carta.
La Corte aggiunge che:
- la disciplina non può essere qualificata come semplice "norma più particolareggiata o più rigorosa" ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2010/13, perché viola il contenuto essenziale del divieto di discriminazione;
- il principio del paese d’origine di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 2010/13 è violato dalla norma sul Consiglio dei media, che impone un secondo controllo e può ostacolare la ritrasmissione di servizi provenienti da altri Stati membri;
- anche la disciplina sulle comunicazioni commerciali audiovisive viola l’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), ii), della direttiva 2010/13, letto alla luce dell’articolo 21 della Carta.
Seconda censura: direttiva 2000/31
La Corte qualifica le disposizioni ungheresi che vietano di mettere a disposizione di minori certi contenuti e pubblicità come restrizioni alla libera circolazione dei servizi della società dell’informazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31.
La Corte afferma che tali misure rientrano nell’"ambito regolamentato" della direttiva, poiché incidono sul contenuto dei servizi, e che possono anche ostacolare l’offerta transfrontaliera di tali servizi rendendola meno attraente. Le deroghe di cui all’articolo 3, paragrafo 4, non sono applicabili perché:
- le misure non sono necessarie in senso giuridico, dato che si fondano su una discriminazione vietata dall’articolo 21 della Carta;
- si tratta di provvedimenti generali e astratti, non riferiti a un determinato servizio della società dell’informazione.
Terza censura: direttiva 2006/123 e articolo 56 TFUE
La Corte considera che le disposizioni ungheresi incidano anche su servizi rientranti nella nozione di "servizio" ai sensi dell’articolo 57 TFUE e della direttiva 2006/123, incluse attività educative, pubblicitarie e di assistenza all’infanzia fornite dietro corrispettivo o da operatori privati.
Le norme contestate costituiscono requisiti che limitano la libera prestazione dei servizi, perché riducono le possibilità dei prestatori stabiliti in altri Stati membri di offrire i loro servizi e rendono meno attraente la domanda di tali servizi in Ungheria. La Corte esclude che esse possano essere giustificate dall’articolo 16 della direttiva 2006/123, poiché la tutela dei minori non può essere invocata per legittimare misure che violano il contenuto essenziale dell’articolo 21 della Carta.
Quinta censura: Carta dei diritti fondamentali
La Corte accerta una violazione degli articoli 1, 7, 11 e 21 della Carta.
In particolare:
- l’articolo 21 è violato perché le disposizioni ungheresi discriminano direttamente in base al sesso e all’orientamento sessuale;
- l’articolo 7 è violato perché la disciplina incide sull’identità sessuale e sull’orientamento sessuale come elementi della vita privata, con un effetto offensivo e stigmatizzante;
- l’articolo 11 è violato perché limita la libertà di comunicare e ricevere informazioni e il pluralismo dei media;
- l’articolo 1 è violato perché la legge di modifica associa, in modo stigmatizzante, le persone non cisgender o non eterosessuali alla pedofilia, ledendone la dignità umana.
La Corte respinge l’argomento secondo cui la normativa sarebbe giustificata dall’articolo 24, paragrafo 2, della Carta o dal diritto dei genitori di cui all’articolo 14, paragrafo 3: la protezione dei minori può essere perseguita senza introdurre discriminazioni dirette, e il diritto dei genitori non autorizza a limitare in modo stigmatizzante l’accesso a informazioni e contenuti.
Sesta censura: articolo 2 TUE
La Corte afferma espressamente che l’articolo 2 TUE ha natura giuridicamente vincolante e non è una mera enunciazione programmatica. Inoltre, la Corte conferma di essere competente, nell’ambito di un ricorso per inadempimento, a constatare la violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 2 TUE.
Tuttavia, precisa che solo violazioni manifeste e particolarmente gravi di uno o più valori comuni possono fondare una constatazione di violazione dell’articolo 2 TUE. Nel caso di specie, la normativa ungherese realizza un insieme coordinato di misure discriminatorie e stigmatizzanti che marginalizzano le persone non cisgender o non eterosessuali e le associano alla delinquenza pedofila, in contrasto con i valori della dignità umana, dell’uguaglianza e del rispetto dei diritti umani. L’articolo 4, paragrafo 2, TUE non può essere invocato per giustificare tale regressione, poiché l’identità nazionale deve comunque essere conforme ai valori dell’articolo 2 TUE.
Quarta censura: RGPD e casellario giudiziale
La Corte dichiara che il regime ungherese di accesso ai dati del casellario giudiziale relativi a condanne per reati sessuali contro minori viola l’articolo 10 del RGPD e l’articolo 8, paragrafo 2, della Carta.
Pur riconoscendo che il trattamento di dati relativi a condanne penali può essere ammesso per finalità di interesse pubblico, la Corte ritiene che la disciplina nazionale non fornisca garanzie appropriate, perché:
- la nozione di "persona autorizzata" è troppo ampia e imprecisa;
- la verifica della necessità dell’accesso è rimessa in sostanza all’autodichiarazione del richiedente, anziché a un controllo effettivo dell’autorità competente;
- la normativa non circoscrive con sufficiente precisione i soggetti e le condizioni di accesso, contravvenendo ai requisiti di prevedibilità, necessità e proporzionalità.
Dispositivo e spese
La Corte accoglie integralmente il ricorso della Commissione e dichiara che l’Ungheria ha violato:
- la direttiva 2000/31;
- la direttiva 2006/123;
- la direttiva 2010/13;
- il RGPD;
- la Carta;
- l’articolo 2 TUE.
L’Ungheria è inoltre condannata alle spese, mentre gli Stati membri e il Parlamento europeo intervenuti sopportano le proprie.
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