Cassazione Penale, Sentenza n. 30298/2022 del 01/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca/annullamento del decreto di sequestro probatorio emesso il 22/12/2021 relativo a una partita di tonno. Si deducevano: 1) vizio di motivazione e carenza di "fumus" per una discrasia tra la lettera dell'art. 5 L. 30/4/1962 n. 283 richiamata nel provvedimento (lettera B) e la lettera indicata nel verbale (lettera D)); 2) illegittimità del sequestro sull'intero quantitativo, atteso che solo 5.863 kg su 22.060 sarebbero risultati alterati; 3) inesistenza di responsabilità in capo al ricorrente, dal momento che la partita era stata acquistata da fornitori esteri e aveva superato controlli sanitari in Spagna; 4) censura circa la mancata esecuzione di accertamenti successivi al sequestro e l'apparenza della motivazione in ordine alla necessità di vincolare l'intera partita.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso come infondato e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto irrilevante, in questa fase, la discrepanza formale tra la lettera dell'art. 5 richiamata e quanto indicato nel verbale, poiché parte del prodotto era stata effettivamente rinvenuta in stato di alterazione e ciò giustificava il vincolo indipendentemente dalla specifica fattispecie. Le doglianze sulla responsabilità del ricorrente, sull'origine estera del prodotto e sull'assenza di accertamenti successivi sono questioni di merito non proponibili in sede di cassazione e non precludono il sequestro probatorio. Il sequestro dell'intera partita è stato ritenuto motivato per fini probatori (necessità di accertamenti chimici, in particolare ricerca di istamina), e la motivazione non è apparsa evidente o apparente.
Norme richiamate
L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5
La Corte ha ritenuto che, ai fini della legittimità del sequestro, non fosse decisiva la corrispondenza formale tra la lettera di legge richiamata nel decreto e quella indicata nel verbale: l'accertamento empirico di alimenti in stato di alterazione giustifica il vincolo anche se la contestazione formale può subire modifiche nelle fasi preliminari.
Codice di procedura penale, art. 324
L'istanza era proposta ex art. 324 c.p.p.; la Corte ha precisato che molte delle censure (accertamento di responsabilità, questione dell'origine del prodotto, esecuzione o meno di analisi successive) attengono al merito e non sono proponibili o decidibili in sede di cassazione contro un'ordinanza sul sequestro probatorio.
Massime di principio
- Una mera discrepanza formale tra la causa indicata nel verbale di sequestro e quella riportata nel decreto non annulla automaticamente il provvedimento quando sussistono elementi fattuali che giustificano il vincolo (es. rinvenimento di prodotto in stato di alterazione).
- In fase iniziale delle indagini è ammessa una certa 'fluidità' della contestazione: il sequestro può essere motivato in termini generali per finalità probatorie anche se la qualificazione giuridica precisa può essere raffinata successivamente.
- Il sequestro probatorio dell'intera partita può essere giustificato se è necessario procedere ad accertamenti su tutto il lotto (es. analisi chimiche per ricerca di istamina) e non solo sulle porzioni apparentemente alterate, per ragioni di sanità pubblica e completezza probatoria.
- Le questioni di merito (ricostruzione degli addebiti, responsabilità dell'importatore, efficacia dei controlli esteri, ritardi nelle analisi successive) vanno trattate nelle sedi di merito e non possono essere risolte con un ricorso per cassazione avverso un'ordinanza sul sequestro probatorio.
- Per ottenere la limitazione del sequestro (ad esempio solo sulla parte sospetta) è utile produrre subito elementi documentali e richieste istruttorie concrete che dimostrino l'insussistenza del rischio per il resto della partita o offrano garanzie alternative (analisi rapide, conservazione separata, cauzione, ecc.).
- Se si contesta l'inerzia nelle analisi successive al sequestro, occorre sollevare tempestivamente la questione nel merito (istanze al giudice dell'esecuzione o misure cautelari) e chiedere l'accelerazione degli accertamenti o la revoca/attenuazione del vincolo per eccessiva durata.
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