Cassazione Penale, Sentenza n. 19583/2022 del 18/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che ha rigettato la richiesta di retrodatazione degli effetti della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297 comma 3 cod. proc. pen., sostenendo l'esistenza di un vincolo di connessione qualificata tra due procedimenti. Il ricorrente era sottoposto a custodia cautelare per partecipazione a sodalizio mafioso (Società Foggiana) e deduceva che una precedente ordinanza cautelare (23/01/2020) in altro procedimento dovesse far decorrere retroattivamente la successiva misura, perché i fatti del primo procedimento sarebbero stati valutati come elementi di prova nel secondo. Inoltre il ricorrente ha sostenuto che la detenzione avrebbe impedito lo svolgimento del ruolo a lui attribuito (ritiro dei proventi), e ha lamentato omissione di valutazione di specifici atti difensivi (interrogatori del collaboratore Verderosa).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato il rigetto, osservando che nel secondo procedimento il reato associativo è stato contestato come perdurante e attuale, con prosecuzione della condotta anche dopo l'emissione della prima ordinanza. Pertanto non sussiste il presupposto richiesto per la retrodatazione degli effetti della custodia (la commissione dei fatti anteriormente alla prima ordinanza). La Corte ha inoltre confermato che lo stato detentivo non esclude automaticamente la permanenza nella associazione mafiosa, salvo prova oggettiva di cessazione, recesso o esclusione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 297 comma 3 cod. proc. pen.
La retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare opera solo se i fatti oggetto della seconda ordinanza sono stati commessi anteriormente all'emissione della prima. Non si applica se la contestazione riguarda un reato di associazione descritto come perdurante fino all'attualità, salvo elementi che dimostrino la cessazione della partecipazione alla data della prima ordinanza.
art. 303 cod. proc. pen.
Norma richiamata nella fase di impugnazione e nella disciplina delle misure cautelari; rilevante nella richiesta di inefficacia della misura cautelare e nel quadro procedurale delle opposizioni/istanze difensive.
art. 12 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
Riferimento alla nozione di connessione qualificata tra procedimenti: la presenza di tale vincolo può influire sulle conseguenze processuali, ma deve essere effettivamente dimostrata per legittimare meccanismi come la retrodatazione.
art. 125 cod. proc. pen.
Norma citata tra i motivi di doglianza del ricorrente; in questo contesto la Corte richiama i limiti del sindacato in cassazione sulle valutazioni di fatto e sulle motivazioni del giudice di merito.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente alla Corte di Cassazione di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso.
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Rinvio agli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione (esecuzione della sentenza).
art. 56, 110, 629 cod. pen. e art. 416-bis (e successive aggravanti) cod. pen.
Norme del codice penale che identificano le fattispecie di reato originarie (tentativo di estorsione aggravata e ricorsi ai concorsi di reato) e la qualificazione del delitto associativo di tipo mafioso, che costituiscono l'oggetto dei procedimenti nei confronti del ricorrente.
Massime di principio
- La retrodatazione prevista dall'art. 297 comma 3 cod. proc. pen. richiede che i fatti contestati nel secondo procedimento siano antecedenti alla prima ordinanza: se la contestazione è formulata come perdurante o attuale, la retrodatazione generalmente non opera.
- Nelle 'contestazioni a catena' che coinvolgono reati associativi, l'indicazione di persistenza della partecipazione dopo la prima ordinanza impedisce la retrodatazione, a meno che la difesa non produca elementi oggettivi e specifici che dimostrino la cessazione dell'associazione o il recesso/esclusione del singolo.
- Lo stato detentivo del presunto associato non determina automaticamente la cessazione della partecipazione a un sodalizio mafioso: la valutazione è di merito e richiede prove concrete di cessazione o recesso.
- In cassazione il sindacato è limitato: la Corte verifica la legittimità e la coerenza giuridica della motivazione del giudice di merito, non riesamina liberamente gli elementi di fatto e lo spessore degli indizi.
- La difesa che invoca la retrodatazione deve documentare con atti e prove concrete la connessione qualificata o la cessazione della condotta preventiva alla prima misura; mere argomentazioni logiche o ipotetiche sul ruolo svolto dall'indagato (es. impossibilità materiale di svolgere un compito dal carcere) risultano insufficienti senza riscontri oggettivi.
- In caso di ricorso manifestamente infondato la parte ricorrente può essere condannata al pagamento delle spese e a una somma in favore della Cassa delle ammende.
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