Sentenza del 24/09/2018 n. 2217 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento del reddito - metodo sintetico - onere della prova - fattori indice della capacità contributiva - a carico del contribuente - possibilità - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio ha determinato il reddito mediante il metodo sintetico o redditometrico previsto dall'art. 38 del d.P.R. 600/1973, basandosi su fattori-indice della capacità contributiva, tra cui beni e spese riconducibili al contribuente. Il contribuente contestava la presunzione reddituale e la quantificazione del reddito, sostenendo che il reddito presunto non esistesse o fosse inferiore a quello determinato dall'Ufficio. Secondo il principio affermato, l'Amministrazione deve provare l'esistenza dei fattori-indice, mentre spetta al contribuente dimostrare l'inesistenza o la minore entità del reddito presunto.
La decisione
L'accertamento sintetico è ritenuto legittimo quanto all'utilizzo dei fattori-indice, senza necessità di ulteriori prove da parte dell'Ufficio. Tuttavia, il giudice tributario conserva il potere di correggere la quantificazione del reddito sintetico quando essa includa beni primari della vita, come l'abitazione principale e la prima autovettura. In tali casi può ridurre equitativamente il reddito determinato con il metodo redditometrico. L'esito è quindi favorevole al contribuente limitatamente alla rideterminazione dell'importo, ma non comporta necessariamente l'annullamento integrale dell'accertamento.
Norme richiamate
Art. 38 del d.P.R. 600/1973
accertamento del reddito con cd. "metodo sintetico"
La norma consente all'Amministrazione finanziaria di ricostruire sinteticamente il reddito sulla base di elementi e circostanze indicative della capacità contributiva. L'Ufficio è tenuto a provare l'esistenza dei fattori-indice, mentre il contribuente deve dimostrare che il reddito presunto non esiste o è inferiore.
Massime di principio
- Nel metodo sintetico, la prova dell'Ufficio può limitarsi alla dimostrazione dell'esistenza dei beni, delle spese o degli altri fattori-indice; non è normalmente necessaria un'ulteriore prova analitica del reddito effettivamente prodotto.
- Il contribuente deve fornire una prova concreta e documentata dell'inesistenza del reddito presunto o della sua minore entità, indicando anche l'origine delle risorse utilizzate per sostenere le spese contestate.
- La presunzione redditometrica non è intangibile: il giudice può verificare la correttezza della quantificazione e ridurla quando siano stati valorizzati beni primari, come la casa di abitazione e la prima automobile.
- La presenza di un bene indice non dimostra automaticamente la disponibilità di un reddito elevato, poiché occorre considerare la sua natura, il suo effettivo costo e il fatto che possa rappresentare una necessità ordinaria della vita.
- L'accertamento può quindi essere confermato nel principio ma ridotto nell'importo, con una possibile vittoria solo parziale del contribuente.
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