Cassazione Penale, Ordinanza n. 15560/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva riportato condanna in primo grado, confermata in appello, per coltivazione di marijuana ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, sulla base del rinvenimento su un terreno di sua proprietà di 69 piante, in larga parte già germogliate e ad alto fusto, dalle quali era ricavabile sostanza pari a 619 grammi e 24.760 dosi medie giornaliere. Con ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La censura era costruita come doglianza sulla asserita carenza motivazionale della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e aspecifico, perché non si confrontava con le argomentazioni della Corte di appello: la coltivazione era strutturata, svolta su terreno di proprietà dell'imputato e caratterizzata da un dato ponderale incompatibile con il fatto di lieve entità. Ha richiamato il principio secondo cui la lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 richiede una minima offensività complessiva, valutabile anche in base a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, potendo un solo indice risultare assorbente in senso negativo. Ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che il diniego delle attenuanti generiche è giudizio di fatto insindacabile se sorretto da motivazione non contraddittoria e fondata su elementi dell'art. 133 c.p.; la Corte territoriale aveva valorizzato l'assenza di elementi positivi e l'intensità dolosa desunta dall'organizzazione della coltivazione. Conseguentemente, dichiarata l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990
Integra il reato di coltivazione illecita di sostanza stupefacente in forma non lieve, quando la condotta presenti struttura organizzata e dato ponderale significativo.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
La fattispecie di lieve entità è riconoscibile solo in presenza di minima offensività complessiva, valutata congiuntamente su qualità, quantità, mezzi, modalità e circostanze dell'azione; anche un solo indice può risultare decisivo in senso negativo.
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche sono oggetto di valutazione discrezionale di merito; il loro diniego è legittimo se motivato, anche per relationem, con riferimento a elementi negativi o alla mancanza di elementi positivi.
art. 133 c.p.
Costituisce parametro per la valutazione delle attenuanti generiche, potendo il giudice valorizzare entità del fatto, modalità esecutive e personalità dell'imputato.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
art. 309/1990
La norma di riferimento è il d.P.R. in materia di stupefacenti; nel testo è richiamato quale fonte dell'art. 73.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione sono inammissibili le censure che si limitano a reiterare doglianze già esaminate dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- Ai fini della configurabilità del fatto di lieve entità in materia di stupefacenti occorre una valutazione complessiva della condotta; ove un indice rivelatore, come la consistenza quantitativa o l'organizzazione della coltivazione, sia di per sé incompatibile con la minima offensività, la qualificazione attenuata deve essere esclusa.
- La coltivazione di marijuana realizzata in modo strutturato e con un quantitativo significativo di piante e di principio attivo ricavabile può escludere la lieve entità anche se non siano valorizzati ulteriori elementi negativi.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito evidenzi l'assenza di elementi favorevoli o la presenza di elementi negativi rilevanti, senza che sia necessario attribuire rilievo decisivo al solo stato di incensuratezza.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se non manifesta illogicità o contraddittorietà.
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