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Sentenza

Sentenza n. 15842/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento: - del decreto emesso dal Prefetto di Roma di revoca delle misure di accoglienza presso il CAS Alex & Lorenz, notificato in data 30 gennaio 2025; - per l’accertamento e la declaratoria del diritto dell’odierno ricorrente al mantenimento delle misure d’accoglienza presso il Cas Alex & Lorenz in convenzione con la Prefettura di Roma;

Giustizia amministrativa202505166

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto della Prefettura di Roma di revoca delle misure di accoglienza presso un centro di accoglienza straordinaria, notificato il 30 gennaio 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, inserito nel circuito dell’accoglienza straordinaria dal 30 ottobre 2023, ha impugnato la revoca delle misure disposta sul presupposto che la retribuzione annua derivante da un rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato, iniziato il 5 gennaio 2024 e prorogato fino al 31 marzo 2025, ammontasse a 7.027 euro e superasse quindi l’importo annuo dell’assegno sociale. Con il primo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 23 del d.lgs. 142/2015 e dell’art. 20 della direttiva 2013/33/UE, nonché difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento e irragionevolezza: secondo il ricorrente, la disponibilità di mezzi sufficienti doveva essere verificata sulla base di risorse stabili effettivamente percepite nell’arco dell’anno, senza prognosi fondate su un rapporto a termine; ha inoltre invocato proporzionalità e tutela della dignità umana, sostenendo che la revoca dell’accoglienza dovesse costituire misura eccezionale. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione dell’art. 3 della l. 241/1990 e l’illogicità manifesta, assumendo che la motivazione fosse stereotipata e non spiegasse l’iter logico-giuridico seguito. La domanda comprendeva anche l’accertamento del diritto alla permanenza nelle misure di accoglienza.

La decisione

Il TAR ha respinto congiuntamente i motivi. Ha ritenuto che, ai sensi degli artt. 14, commi 1 e 3, e 23, comma 1, lett. d), del d.lgs. 142/2015, la permanenza nell’accoglienza sia subordinata all’indisponibilità di mezzi sufficienti, parametrati all’importo annuo dell’assegno sociale, indicato in 6.983,82 euro. I dati ufficiali del portale Unilav, non contestati, attestavano un rapporto di lavoro a tempo determinato e una retribuzione lorda di 7.027 euro: l’Amministrazione aveva dunque accertato il superamento della soglia sulla base di risultanze pubbliche. Il ricorrente, pur avendo ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento il 15 novembre 2024, non aveva presentato osservazioni; neppure in giudizio aveva prodotto documenti idonei a dimostrare la mancata percezione delle somme o l’interruzione anticipata del rapporto. In applicazione dell’art. 2697 c.c., gravava su di lui l’onere di fornire tale prova contraria, che non poteva essere sostituita dalla contestazione teorica del criterio di calcolo. Per queste ragioni il giudice ha escluso i dedotti vizi istruttori e motivazionali e ha ritenuto rispettata la proporzionalità, anche in considerazione della finalità di assicurare il turnover nei centri a beneficio di chi sia effettivamente privo di mezzi. La domanda di accertamento del diritto alla permanenza è stata respinta insieme al ricorso. Spese compensate per la peculiarità della questione. La trattazione della domanda di patrocinio a spese dello Stato è stata rinviata a separata sede, previa regolare presentazione dell’istanza alla competente Commissione.

Norme richiamate

  • artt. 14, commi 1 e 3, e 23, comma 1, lett. d), d.lgs. 142/2015

    La disciplina di cui agli artt. 14, commi 1 e 3, e 23, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 142/2015 subordina la permanenza nelle strutture di accoglienza al presupposto dell’indisponibilità di mezzi economici sufficienti, identificando il parametro di riferimento nell'importo annuo dell'assegno sociale, fissato per legge in euro 6.983,82.

    La permanenza nelle strutture di accoglienza è subordinata all’indisponibilità di mezzi economici sufficienti, verificata assumendo come soglia l’importo annuo dell’assegno sociale.

  • art. 2697 c.c.

    In virtù del principio generale dell'onere della prova sancito dall'art. 2697 c.c., spettava alla parte ricorrente fornire la dimostrazione contraria circa il mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica, allegando, ad esempio, di non aver percepito le somme contrattualmente previste o l'interruzione anticipata del rapporto lavorativo, producendo la relativa documentazione probatoria (buste paga, estratti del conto corrente, Certificazione Unica o dichiarazione dei redditi).

    Quando l’Amministrazione documenta con dati ufficiali un rapporto di lavoro e una retribuzione che supera la soglia economica rilevante, spetta al richiedente dimostrare, con documentazione, la mancata percezione dei compensi o la cessazione anticipata del rapporto.

Massime di principio

  • Ai fini della permanenza nelle strutture di accoglienza, la disponibilità di mezzi economici sufficienti va valutata rispetto all’importo annuo dell’assegno sociale; il superamento della soglia risultante da dati ufficiali relativi a un rapporto di lavoro può fondare la revoca delle misure.
  • Se l’Amministrazione documenta, mediante risultanze ufficiali non contestate, un rapporto di lavoro e una retribuzione superiore alla soglia rilevante per l’accoglienza, il richiedente che contesti l’effettiva autosufficienza economica deve fornire prova documentale della mancata percezione dei compensi o dell’interruzione anticipata del rapporto.
  • Non sussistono difetto di istruttoria o di motivazione quando la revoca delle misure di accoglienza si fonda su dati ufficiali pertinenti e l’interessato, previamente informato dell’avvio del procedimento, non presenta osservazioni né produce in giudizio elementi idonei a confutare l’accertamento.
  • La revoca delle misure di accoglienza è compatibile con il principio di proporzionalità quando è diretta a destinare le risorse pubbliche ai richiedenti effettivamente privi di mezzi e a garantire il fisiologico turnover nei centri.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centri
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoria

Testo integrale

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