Sentenza n. 6663/2026 - Roma, Sezione 3T
ottemperanza alla sentenza n° 534/2025 pubbl. il 17/01/2025, RG n. 6407/2024 – Sezione Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria De Renzis, divenuta definitiva in data 30.06.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza n. 534/2025 del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, divenuta definitiva il 30 giugno 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 534/2025, pronunciata dal giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro e passata in giudicato. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione agli obblighi derivanti dal titolo giudiziale. Il Ministero, pur costituito in giudizio, non ha fornito chiarimenti né indicazioni sulla corretta esecuzione della sentenza. La domanda è stata esaminata nei limiti propri del giudizio di ottemperanza relativo a una pronuncia del giudice civile, quindi con accertamento del comportamento omissivo o elusivo dell'Amministrazione e senza integrazione del contenuto del giudicato o svolgimento di accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo accertata l'inottemperanza del Ministero alla sentenza passata in giudicato. Ha richiamato l'art. 112, comma 2, c.p.a., secondo cui l'ottemperanza può essere proposta per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, nonché il carattere meramente esecutivo del giudizio quando il titolo proviene dal giudice civile in funzione di giudice del lavoro. In assenza di chiarimenti dell'Amministrazione rispetto all'inadempimento allegato, il Ministero è stato condannato a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato, per il caso di ulteriore inadempimento, il direttore generale del Ministero competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, autorizzato a provvedere entro i successivi 90 giorni e, se necessario, a sostituirsi o superare il dissenso di altre Amministrazioni. Non è stata disposta la penalità di mora, ritenuta non attualmente necessaria, ferma la possibilità di richiederla in caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese processuali per euro 400,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato
La disposizione consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza definitiva del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi al giudicato.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, anche quando quest'ultimo abbia deciso in funzione di giudice del lavoro, al fine di imporre alla pubblica amministrazione l'adempimento degli obblighi derivanti dal titolo.
- Quando il titolo da eseguire proviene dal giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza ha carattere meramente esecutivo: il giudice amministrativo deve limitarsi ad accertare l'eventuale comportamento omissivo o elusivo dell'Amministrazione, senza integrare il contenuto della sentenza né compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
- Accertata l'inottemperanza a un giudicato, il giudice amministrativo può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di inutile decorso del termine.
- La mancata produzione, da parte dell'Amministrazione, di chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione del giudicato, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento da parte del creditore, può condurre all'accertamento dell'inottemperanza secondo i principi sull'onere della prova tra creditore e debitore.
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