Sentenza del 13/05/2015 n. 9714 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, che aveva accolto il ricorso del contribuente contro un avviso di accertamento ai fini IRPEF e ILOR. L'Ufficio ha dedotto la violazione di legge e l'insufficiente motivazione, sostenendo che, a fronte dell'omessa dichiarazione dei redditi e del riscontro di compensi corrisposti a due operai ma non contabilizzati, poteva determinare induttivamente il reddito sulla base dei dati comunque acquisiti, anche prescindendo dalle scritture contabili. Ha inoltre contestato la valutazione della CTR sulla percentuale di redditività del 25%, rilevando di aver considerato anche le redditività dichiarate dal contribuente negli anni precedenti.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi di ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, in caso di omessa dichiarazione, l'Amministrazione può determinare il reddito complessivo sulla base di dati e notizie comunque raccolti, ricorrendo anche a presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e scegliendo, in relazione al caso concreto, un accertamento analitico o sintetico. La CTR ha quindi errato nel censurare il metodo utilizzato dall'Ufficio senza considerare adeguatamente l'omessa dichiarazione. Inoltre, la motivazione della CTR è stata ritenuta insufficiente perché non spiegava adeguatamente l'iter logico seguito per escludere la correttezza della percentuale di redditività applicata, anche alla luce delle percentuali dichiarate dal contribuente negli anni precedenti. La sentenza è stata cassata con rinvio a diversa Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, anche per la liquidazione delle spese processuali.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41
In caso di omessa dichiarazione, l'Ufficio determina il reddito complessivo del contribuente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza.
L'omessa dichiarazione attribuisce all'Amministrazione un ampio potere-dovere di determinazione del reddito, anche prescindendo dalle scritture contabili eventualmente tenute e utilizzando presunzioni non necessariamente dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39
La sentenza di merito aveva ritenuto non adeguatamente motivato il ricorso a tale disposizione, ma la Corte ha chiarito che, in presenza di omessa dichiarazione, il potere accertativo dell'Ufficio deriva dall'art. 41 e non è condizionato dal metodo concretamente scelto.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 3
Il richiamo serve a precisare che, nell'accertamento conseguente all'omessa dichiarazione, l'Ufficio può utilizzare presunzioni anche prive dei requisiti ordinariamente previsti da tale disposizione.
Massime di principio
- Quando il contribuente omette la dichiarazione dei redditi, l'Amministrazione finanziaria può ricostruire il reddito sulla base di qualsiasi dato o informazione acquisita, anche senza fare pieno affidamento sulle scritture contabili.
- In tale situazione l'Ufficio dispone di ampia discrezionalità nella scelta del metodo di accertamento, che può essere analitico, sintetico o induttivo; la validità dell'accertamento non dipende esclusivamente dal metodo formalmente utilizzato.
- Il contribuente che contesta l'accertamento deve fornire elementi concreti idonei a dimostrare fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa fiscale.
- Anche quando l'Ufficio utilizza coefficienti o percentuali di redditività, deve indicare gli elementi considerati e rendere comprensibile il percorso logico che conduce alla quantificazione del maggior reddito.
- Il giudice tributario non può limitarsi ad affermare genericamente che il metodo dell'Ufficio è inattendibile: deve spiegare in modo puntuale perché gli elementi utilizzati non giustificano la ricostruzione del reddito.
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