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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03947/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della corte di appello che aveva confermato la condanna. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i motivi erano riproduttivi di censure già esaminate e respinte dal giudice di merito: in particolare, veniva contestata la graduazione della pena, comprensiva degli aumenti e delle diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La difesa sosteneva, in sostanza, che il trattamento sanzionatorio fosse troppo severo e che non fossero state adeguatamente valorizzate le circostanze favorevoli. La Corte di cassazione rileva però che la pena era stata determinata dal giudice di merito entro il margine della discrezionalità riconosciutagli dagli artt. 132 e 133 c.p., con motivazione non arbitraria e non illogica, fondata sul significativo disvalore delle modalità del fatto. Quanto alle attenuanti generiche, viene ritenuta sufficiente la motivazione che ha richiamato l'assenza di elementi positivi di valutazione, senza necessità di esaminare analiticamente tutti gli elementi dedotti dalle parti.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sul rilievo che le doglianze erano meramente reiterative di questioni già valutate e che la determinazione della pena, così come il diniego delle attenuanti generiche, era sorretta da motivazione congrua e immune da manifesta illogicità, quindi non sindacabile in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    Richiamato quale parametro della discrezionalità giudiziale nella determinazione della pena base.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato quale parametro della discrezionalità giudiziale nella graduazione della pena e nella valutazione degli elementi rilevanti ai fini sanzionatori.

Massime di principio

  • La graduazione della pena, compresi aumenti e diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non può essere rivisitata in cassazione se la scelta non è frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico.
  • La censura sulla congruità della pena è inammissibile quando mira soltanto a ottenere una nuova valutazione del merito sanzionatorio già compiuta dal giudice di merito.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando è sorretto da motivazione non manifestamente illogica e basata sugli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti dal giudice.
  • Nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione singolarmente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti decisivi.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiParte generale

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