Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2341/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501319

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 801/2023, di condanna del Comune al pagamento di somme a titolo risarcitorio e per spese processuali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice privata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 801/2023, che aveva condannato il Comune al pagamento di euro 10.500,00, oltre interessi legali dalla domanda, a titolo di risarcimento danni, nonché delle spese processuali. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito e non ha adempiuto. Poiché l'ente versava in stato di dissesto, il TAR ha disposto un'istruttoria sulla competenza dell'organo straordinario di liquidazione. È emerso che il dissesto era stato dichiarato il 25 gennaio 2018, che l'OSL si era insediato il 18 aprile 2018 e che il fatto generatore del credito risaliva al 9 febbraio 2017, quindi dopo il 31 dicembre 2016, data dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha escluso che il credito rientrasse nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione, poiché, secondo l'art. 252, comma 4, TUEL e l'art. 5, comma 2, d.l. 80/2004, la competenza dell'OSL riguarda i fatti e gli atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato; nel caso concreto, il fatto generatore era successivo a tale data. Il divieto di azioni esecutive previsto dall'art. 248, comma 2, TUEL non impediva quindi l'azione di ottemperanza. Verificato il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione, il TAR ha ordinato al Comune di eseguire il giudicato mediante il pagamento della sorte capitale e degli accessori entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'ulteriore inadempimento ha nominato un commissario ad acta, individuato nel Segretario generale del Comune di Gela, con facoltà di subdelega, fissando un ulteriore termine di 60 giorni e ponendo gli oneri a carico del Comune debitore. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sulle somme dovute, dalla notificazione della sentenza sino all'adempimento spontaneo o, in mancanza, sino all'efficacia della nomina del commissario. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Fondano l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare, ai sensi del comma 4, lett. e), una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    È stato applicato per determinare una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, fino all'adempimento o all'efficacia della nomina del commissario ad acta.

  • art. 248, comma 2, d.lgs. 267/2000

    Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione.

    Il divieto di azioni esecutive opera soltanto per i debiti rientranti nella competenza dell'OSL; non impedisce l'ottemperanza relativa a un credito estraneo alla gestione liquidatoria.

  • art. 252, comma 4, d.lgs. 267/2000

    fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello del bilancio riequilibrato

    Individua il limite temporale della competenza dell'organo straordinario di liquidazione.

  • art. 5, comma 2, d.l. 80/2004

    pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all’articolo 256, comma 11, del medesimo testo unico.

    La successiva formazione o il successivo accertamento giudiziale del credito non spostano la competenza dell'OSL quando il fatto o l'atto di gestione è anteriore al termine temporale rilevante.

  • art. 256, comma 11, d.lgs. 267/2000

    L'approvazione del rendiconto della gestione costituisce il limite finale della gestione liquidatoria, secondo il principio richiamato dalla sentenza.

  • art. 258, comma 5, d.lgs. 267/2000

    È richiamato con riferimento all'adozione del piano di estinzione dei debiti pregressi da parte dell'OSL.

Massime di principio

  • Nel dissesto degli enti locali, la competenza dell'organo straordinario di liquidazione si determina in base alla data dei fatti o degli atti di gestione generatori dell'obbligazione, non in base alla data del successivo accertamento giudiziale o della liquidazione del credito.
  • Il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive previsto dall'art. 248, comma 2, TUEL opera esclusivamente per i debiti rientranti nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione; non preclude l'azione di ottemperanza relativa a un credito sorto da fatti di gestione estranei alla massa passiva liquidatoria.
  • Quando il credito deriva da un fatto generatore successivo al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, esso resta a carico dell'amministrazione attiva dell'ente e può essere azionato mediante ottemperanza nei confronti del Comune, anche se il dissesto è stato dichiarato successivamente.
  • In presenza di un giudicato non adempiuto, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione, nominare un commissario ad acta per l'ulteriore inadempimento e porre a carico dell'amministrazione gli oneri dell'intervento sostitutivo.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute in forza del giudicato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e cessazione al momento dell'adempimento spontaneo o dell'efficacia della nomina del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaControlli e finanza locale
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.