Sentenza n. 261/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento con il ricorso introduttivo: - della nota a firma del Dirigente del Settore dipartimentale 7 del Comune di Lucca prot. n. 0153040/2025 dell'8 settembre 2025 avente ad oggetto “Scadenza concessioni dei posteggi fissi all'interno del mercato ortofrutticolo sito in loc. Pulia” alla data del 30 settembre 2025; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o successivo, comunque connesso, se lesivo, anche dal contenuto ignoto ai ricorrenti, fra cui, ove occorrer possa e in parte qua, della determinazione dirigenziale n. 3617 del 31 dicembre 2024; con il ricorso per motivi aggiunti depositato il 29 dicembre 2025: - della determinazione dirigenziale del Comune di Lucca n. 2608 del 24 ottobre 2025 recante proroga delle concessioni per i posteggi commerciali interni al mercato ortofrutticolo di Pulia di titolarità dei ricorrenti sino al 12 gennaio 2026 e di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o successivo, comunque connesso, se lesivo, anche dal contenuto ignoto ai ricorrenti, fra cui, ove occorrer possa: - della presupposta determinazione dirigenziale del Comune di Lucca n. 2352 del 30 settembre 2025 (mai notificata ai ricorrenti) recante proroga delle concessioni medesime sino al 31 ottobre 2025; - dell’Accordo di Programma sottoscritto dal Comune di Lucca con la Regione Toscana il 12 agosto 2025 e dell’allegato cronoprogramma, nella parte in cui prevede l’inizio dei lavori per la riqualificazione dell’area ove attualmente insiste il mercato ortofrutticolo di Pulia per la data del 31 gennaio 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota comunale che comunicava la scadenza delle concessioni dei posteggi fissi al 30 settembre 2025, nonché successive determinazioni di proroga e atti connessi alla riqualificazione dell’area del mercato
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la nota del Comune di Lucca dell’8 settembre 2025 relativa alla scadenza delle concessioni dei posteggi fissi nel mercato ortofrutticolo di Pulia, nonché gli ulteriori atti presupposti, consequenziali o connessi, inclusa, ove occorrente, una determinazione dirigenziale del 31 dicembre 2024. Con motivi aggiunti hanno impugnato la determinazione del 24 ottobre 2025, recante proroga delle concessioni sino al 12 gennaio 2026, la precedente determinazione del 30 settembre 2025, recante proroga sino al 31 ottobre 2025, e l’Accordo di Programma stipulato tra Comune e Regione Toscana il 12 agosto 2025, limitatamente alla previsione dell’inizio dei lavori di riqualificazione dell’area del mercato al 31 gennaio 2026. Dal testo non risultano specificamente esposti i singoli vizi di legittimità dedotti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La decisione è stata determinata dal deposito, da parte dei ricorrenti, della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, conseguente a un accordo transattivo con l’amministrazione che garantiva la permanenza degli operatori nel mercato sino al 31 marzo 2026. L’accordo è stato attuato dal Comune mediante determinazione dirigenziale n. 28 del 12 gennaio 2026, con cui sono state prorogate le concessioni. Le spese sono state compensate conformemente all’accordo delle parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare improcedibile il ricorso quando sopravviene una carenza di interesse alla decisione; nel caso concreto, tale carenza è derivata dall’accordo transattivo e dalla proroga delle concessioni fino al 31 marzo 2026.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, intervengono fatti o atti che soddisfano la posizione sostanziale del ricorrente e rendono non più utile una pronuncia sul merito.
- La dichiarazione del ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse, se coerente con la sopravvenienza di un accordo transattivo e di un conseguente provvedimento amministrativo favorevole, giustifica la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione quando tale soluzione sia prevista o concordata dalle parti nell’ambito dell’accordo transattivo depositato in giudizio.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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