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Sentenza

Sentenza del 19/06/2015 n. 12788 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia che aveva confermato il diniego del condono previsto dalla legge n. 289 del 2002, art. 9-bis, relativo a IVA, IRPEG e IRAP per l'anno 2000. Deduceva, da un lato, la violazione delle norme sul giudicato esterno, sostenendo che una precedente sentenza relativa all'anno 2001 avrebbe dovuto influire sul giudizio; dall'altro, denunciava un vizio di motivazione per omessa considerazione di circostanze decisive.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo non conteneva il quesito di diritto prescritto dall'art. 366-bis c.p.c.; il secondo non includeva il necessario momento di sintesi relativo al vizio di motivazione. Tali adempimenti erano obbligatori perché la sentenza impugnata era stata pubblicata il 6 maggio 2009, quando l'art. 366-bis c.p.c. era ancora applicabile. Non è stata pronunciata alcuna condanna alle spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non si era costituita.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis

    Disciplina il condono fiscale invocato dalla società per IVA, IRPEG e IRAP relative all'anno 2000; nel merito, il diniego era stato confermato perché la società risultava a conoscenza dei controlli fiscali prima della dichiarazione di emersione del lavoro sommerso.

  • Art. 2909 c.c.

    È stato invocato dalla ricorrente per sostenere l'efficacia del giudicato esterno formatosi, secondo la sua prospettazione, con riferimento all'annualità 2001.

  • Art. 324 c.p.c.

    È stato richiamato insieme all'art. 2909 c.c. in relazione alla dedotta formazione del giudicato esterno.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1-5

    Individua i motivi di ricorso per cassazione, tra cui la violazione di legge e il vizio di motivazione dedotti dalla società.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Imponeva, a pena di inammissibilità, la formulazione di un quesito di diritto per le censure di violazione di legge e di un momento di sintesi per le censure motivazionali. La Corte ha ritenuto mancanti entrambi gli adempimenti.

  • D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 5

    Ha introdotto l'art. 366-bis c.p.c., applicabile ai ricorsi contro provvedimenti pubblicati dal 2 marzo 2006 al 4 luglio 2009.

  • Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d)

    Ha abrogato l'art. 366-bis c.p.c. a decorrere dal 4 luglio 2009; tale abrogazione non si applicava al caso esaminato, poiché la sentenza impugnata era stata pubblicata il 6 maggio 2009.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione occorre rispettare gli oneri formali previsti dalla disciplina applicabile alla data di pubblicazione della sentenza impugnata, non a quella di proposizione o decisione del ricorso.
  • Quando era applicabile l'art. 366-bis c.p.c., la mancanza del quesito di diritto o del momento di sintesi comportava l'inammissibilità del ricorso, senza esame del merito delle doglianze.
  • La deduzione di un giudicato esterno deve essere formulata secondo i requisiti processuali richiesti per il motivo di ricorso e non esonera il ricorrente dall'obbligo di predisporre un quesito di diritto.
  • Prima di proporre ricorso per cassazione è necessario verificare sia il contenuto sostanziale delle censure sia il rispetto degli eventuali requisiti formali applicabili ratione temporis.
  • L'inammissibilità del ricorso impedisce alla Corte di valutare se il diniego del condono fosse sostanzialmente corretto; pertanto, la decisione sfavorevole sul merito di grado resta ferma.

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