Sentenza n. 491/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento - della nota prot. n. 9239 del 4.9.2023 con la quale l'intimata il Comune di Vernole ha denegato l'istanza ex art. 36, d.P.R. n. 380/'01 e art. 167, d.lgs. n. 42/2004, presentata dai ricorrenti in data 11.7.2022 (acquisita al coevo prot. comunale con il n. 6896) con riferimento a “modifiche nelle tramezzature interne, realizzazione di un “torrino scala” per l'accesso ai lastrici solari, variazione di alcune superfici finestrate esterne, realizzazione di pensiline esterne in legno con aggetto di limitata entità oltre al cambio di destinazione d'uso del piano terreno dell'abitazione” sita a Vernole in località Case bianche (Villagio Oregon – zona Bregni); - ove occorra, della p.e.c. del 4.9.2023 con la quale il Comune ha trasmesso ai ricorrenti la predetta nota prot. n. 9239/2023; - della nota prot. n. 6227 del 21.6.2023 con la quale il Comune ha reso comunicazione ex art. 10 bis, l. n. 241/1990, in relazione alla predetta istanza prot. n. 6896/2022; - ove occorra, della p.e.c. del 21.6.2023 con la quale il Comune ha trasmesso la predetta nota prot. n. 9239/2023; - nonché di ogni altro atto a essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 e di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 d.lgs. 42/2004
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione comunale e autorità paesaggistica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il diniego comunale relativo a un'istanza di sanatoria edilizia e di accertamento di compatibilità paesaggistica concernente modifiche alle tramezzature interne, la realizzazione di un torrino scala per l'accesso ai lastrici solari, variazioni di superfici finestrate, pensiline esterne in legno e il cambio di destinazione d'uso del piano terreno dell'abitazione. È stato inoltre impugnato, ove occorrente, il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 e ogni atto connesso. Nel corso del giudizio, dopo un rinvio disposto su richiesta dei ricorrenti, questi hanno presentato una nuova istanza di sanatoria alla luce della normativa sopravvenuta e hanno dichiarato che il secondo procedimento si è concluso favorevolmente, manifestando il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione dei ricorrenti di sopravvenuto difetto di interesse, determinata dalla favorevole conclusione del nuovo procedimento di sanatoria, e ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Non è stata esaminata la legittimità del diniego originariamente impugnato, né sono stati scrutinati i motivi di merito. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in conformità alla richiesta dei ricorrenti e in ragione della natura formale della decisione.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. 380/2001
Riguarda l'istanza di rilascio del permesso di costruire in sanatoria oggetto del procedimento amministrativo impugnato; la sentenza non ne esamina nel merito i presupposti.
art. 167 d.lgs. 42/2004
Riguarda l'accertamento di compatibilità paesaggistica richiesto insieme alla sanatoria edilizia; la sentenza non ne esamina nel merito i presupposti.
art. 10-bis l. 241/1990
Riguarda la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, impugnata unitamente al diniego; la sentenza non ne valuta la legittimità.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; il TAR lo applica in ragione della dichiarazione dei ricorrenti conseguente alla favorevole conclusione del nuovo procedimento di sanatoria.
art. 85, comma 9, c.p.a.
È richiamato tra le disposizioni applicabili, senza che la sentenza ne sviluppi una specifica interpretazione.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, il ricorrente dichiara il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione e tale dichiarazione è coerente con la favorevole conclusione di un successivo procedimento amministrativo avente analogo oggetto, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito i vizi dedotti contro l'atto originario.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata anche quando il nuovo procedimento amministrativo sia stato avviato alla luce di una normativa sopravvenuta e si sia concluso favorevolmente per l'interessato, rendendo non più utile una pronuncia sull'originario diniego.
- In caso di decisione meramente processuale determinata dalla sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate quando ciò sia richiesto dalla parte ricorrente e la natura formale della pronuncia lo giustifichi.
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