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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35555/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno 2004 con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava IVA, IRPEF e IRAP in relazione a una cessione di azienda. In particolare venivano contestati: a) una plusvalenza da cessione d'azienda, con maggior reddito IRPEF, collegata anche a un precedente accertamento definitivo ai fini dell'imposta di registro sul valore dell'avviamento; b) maggior valore della produzione ai fini IRAP; c) maggior volume d'affari ai fini IVA; d) ulteriori componenti reddituali ricostruite induttivamente sulla base di una differenza di magazzino tra rimanenze iniziali, acquisti e rimanenze finali. La CTR Toscana aveva parzialmente accolto l'appello principale della contribuente limitatamente alla plusvalenza IRPEF, ritenendo che per prassi di settore il magazzino ceduto si svaluti sensibilmente rispetto al costo di acquisto, e aveva accolto l'appello incidentale dell'Agenzia. L'Agenzia ricorreva in Cassazione con un motivo, denunciando ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. perché la CTR avrebbe deciso su una domanda diversa da quella proposta dalla contribuente, avendo parlato del minor valore della merce in magazzino mentre l'oggetto dell'appello era soltanto il valore dell'avviamento. La contribuente resisteva e proponeva ricorso incidentale con tre motivi, deducendo in particolare che la motivazione della sentenza d'appello fosse apparente, perplessa e incomprensibile, in violazione degli artt. 132 e 161 c.p.c., con ulteriori censure su contraddittorietà tra motivazione e dispositivo e sulla motivazione dell'appello incidentale dell'Ufficio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo insussistente il vizio di ultrapetizione, poiché la CTR aveva comunque deciso sulla domanda oggetto dell'appello principale della contribuente, cioè la contestazione del maggior valore di avviamento. Ha invece accolto il terzo motivo del ricorso incidentale della contribuente, qualificandolo come denuncia di motivazione meramente apparente: la CTR aveva fondato l'accoglimento dell'appello incidentale dell'Ufficio su un'affermazione generica e apodittica circa la inevitabile svalutazione del magazzino ceduto, senza rendere intelligibile il percorso logico seguito per affermare i maggiori ricavi accertati. Sono stati assorbiti gli altri due motivi incidentali. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Toscana in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    è stato utilizzato come parametro per denunciare la nullità della sentenza per ultrapetizione e, nel motivo incidentale accolto, per censurare la motivazione apparente

  • art. 112 c.p.c.

    il divieto di ultrapetizione non è violato quando il giudice decide sulla domanda effettivamente proposta, anche se utilizza argomenti motivazionali non perfettamente calibrati

  • art. 132 c.p.c.

    la sentenza deve contenere una motivazione comprensibile; una motivazione solo apparente integra vizio denunciabile in cassazione

  • art. 161 c.p.c.

    il vizio di motivazione apparente o mancante è dedotto come nullità della sentenza

  • Cass. Sez. Un. 7 aprile 2014 n. 8053

    richiamata per il principio secondo cui la motivazione meramente apparente o obiettivamente incomprensibile determina nullità della sentenza

Massime di principio

  • Non sussiste ultrapetizione quando il giudice d'appello si pronuncia sulla domanda effettivamente devoluta, anche se la motivazione utilizza un argomento non del tutto pertinente o tratto da scienza privata, purché la decisione resti riferibile al thema decidendum.
  • La motivazione è solo apparente quando non consente di ricostruire dall'esterno l'iter logico seguito dal giudice: in tal caso la sentenza è nulla, perché non assolve alla funzione di rendere intelligibile la decisione.
  • L'affermazione apodittica di una regola di settore, se non collegata a dati fattuali e a un ragionamento verificabile, non è sufficiente a sorreggere la decisione su maggiori ricavi o altre riprese fiscali.
  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione apparente può determinare cassazione con rinvio, restando assorbite le ulteriori censure incompatibili con il vizio accolto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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