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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19398/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per il reato indicato al capo 2) (bancarotta impropria da operazioni dolose) sostenendo vizi di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione della responsabilità. Ubertini contesta la mancata individuazione del suo contributo specifico e del dolo, sostenendo di essere stata amministratrice solo formale; deduce che la Corte non avrebbe dimostrato la volontà antidoverosa di autofinanziare la società attraverso l'omissione dei pagamenti tributari e previdenziali. Simone deduce analoga carenza probatoria in ordine al dolo e al ruolo gestionale, prospettando invece di aver operato per finanziare la società, pagare fornitori e tentare il risanamento (es. via rottamazione), e che le condotte addebitate (gestione magazzino, operazioni di cassa, deleghe) non dimostrerebbero il ruolo di amministratore di fatto né la consapevolezza del depauperamento a danno dei creditori.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi come infondati. Ha ritenuto integrata e congrua la motivazione congiunta del Tribunale e della Corte d'appello, richiamando il principio per cui le motivazioni dei due gradi si integrano. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo la quale, ai fini della bancarotta impropria da operazioni dolose, non è richiesto il dolo specifico finalizzato al fallimento, ma il dolo generico consistente nella coscienza e volontà delle operazioni antidoverose e nella prevedibilità del dissesto quale conseguenza della condotta (sistematica omissione dei versamenti tributari e previdenziali). La Corte ha condiviso la valutazione dei giudici di merito circa la sistematicità e la durata degli inadempimenti (dal 2009 e con sistematicità dal 2013) e la rilevanza degli stessi come forma di autofinanziamento che ha reso prevedibile il dissesto. Quanto a Ubertini, sono stati valorizzati i ruoli formali e fattuali (liquidatrice, amministratore unico ecc.) e la disponibilità di documentazione contabile; quanto a Simone, la Corte ha confermato la qualità di amministratore di fatto sulla base di elementi quali: unico fornitore tramite società a lui riconducibili, finanziamenti e pagamenti preferenziali a suo favore, disponibilità e prelievo dalla cassa, delega di firma sul conto, gestione del magazzino, consegna di documenti al curatore e dichiarazioni delle ex dipendenti. Perciò entrambi sono stati ritenuti responsabili e i ricorsi sono stati respinti con condanna alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Citata in riferimento alla sintesi del contenuto dei ricorsi in sede di legittimità; principio procedurale utilizzato per esporre le doglianze formulate in Cassazione

  • art. 2392 c.c.

    Richiamato per evidenziare l'obbligo degli amministratori e per sostenere che la scelta gestionale di non adempiere sistematicamente agli obblighi tributari e previdenziali integra violazione dei doveri connessi alla carica

  • artt. 216 e 223 legge fallimentare

    Richiamati in tema di bancarotta fraudolenta per sottolineare che i destinatari delle norme vanno individuati in base alle funzioni concretamente esercitate e non in base alle mere qualifiche formali; sono usati per definire i presupposti di responsabilità degli amministratori di fatto

Massime di principio

  • La bancarotta impropria da operazioni dolose può essere integrata da omissioni sistematiche e prolungate nel pagamento di tributi e contributi: non è necessario dimostrare il dolo specifico rivolto al fallimento, ma la coscienza e volontà delle singole operazioni antidoverose e la prevedibilità del dissesto come loro conseguenza
  • La qualificazione di 'amministratore di fatto' si fonda sulle concrete funzioni e sul comportamento gestionale (es. finanziamenti, pagamenti preferenziali, disponibilità della cassa, gestione magazzino, deleghe, controllo documentale), non sulle sole qualifica formali; tali elementi, se provati, possono far ricadere responsabilità penale
  • La valutazione del merito (ricostruzione fattuale e prova) è riservata ai giudici di merito: la Cassazione verifica la logicità e la congruenza della motivazione, non riesamina i fatti; doglianze che propongono una diversa lettura delle prove sono inammissibili salvo vizio logico-giuridico manifesto
  • Le condotte di autofinanziamento della società mediante sistematica omissione di versamenti tributari/previdenziali, specie se senza tentativi di sanatoria e se la maggior parte del passivo risulta verso l'erario, sono indici forti di operazioni dolose idonee a far prevedere il dissesto
  • Per ridurre il rischio di responsabilità, chi esercita funzioni gestorie dovrebbe documentare e dimostrare atti concreti diretti al risanamento (tentativi di regolarizzazione, piani di rientro, contatti con gli enti creditori), evitare pagamenti preferenziali a se stessi o a soggetti riconducibili e mantenere evidenze formali delle deleghe e dei flussi finanziari

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