Sentenza del 23/09/2016 n. 18671 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato per cassazione le sentenze della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che avevano confermato gli accertamenti fiscali relativi a maggiori ricavi della società, ai fini IRPEF, IRAP e IVA, e ai maggiori redditi di partecipazione imputati ai soci ai fini IRPEF. Gli accertamenti traevano origine da una verifica della Guardia di Finanza sui ricavi derivanti dai videogiochi installati nel bar. I ricorrenti hanno dedotto vizi di motivazione sull'esito del giudizio di primo grado e sulle modalità di accertamento, nonché la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, sull'integrazione del contraddittorio e sulla riunione dei procedimenti tra società e soci.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi della società e dei soci, riconoscendo il litisconsorzio necessario derivante dall'unitarietà dell'accertamento e dalla stretta connessione tra reddito societario e redditi di partecipazione. Tuttavia, ha dichiarato tutti i motivi inammissibili. I ricorrenti non avevano formulato il quesito di diritto e il momento di sintesi richiesti dall'art. 366-bis c.p.c., norma ancora applicabile ratione temporis alle sentenze pubblicate prima del 4 luglio 2009. Inoltre, il primo motivo censurava la sentenza di primo grado anziché quella impugnata, il secondo qualificava erroneamente come violazione di legge una questione processuale riconducibile all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., e il terzo non rispettava il principio di autosufficienza del ricorso. I ricorsi sono stati quindi rigettati, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali, liquidate in 5.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 5 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
La norma fonda l'imputazione ai soci, per trasparenza, dei redditi prodotti dalla società di persone. L'accertamento del reddito della società costituisce quindi il presupposto del maggior reddito di partecipazione attribuito ai soci.
Articoli 14 e 29 del D.Lgs. n. 546 del 1992
Sono richiamati in relazione al litisconsorzio necessario, all'integrazione del contraddittorio e alla possibile riunione dei giudizi riguardanti la società di persone e tutti i soci quando gli accertamenti derivano dal medesimo atto e dalla medesima causa.
Art. 366-bis c.p.c.
Per i ricorsi soggetti ratione temporis alla norma, il motivo di violazione di legge doveva contenere uno specifico quesito di diritto, mentre il vizio di motivazione doveva essere accompagnato da un momento di sintesi idoneo a circoscrivere la censura. La loro omissione comporta l'inammissibilità del motivo.
Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
La Corte ha evidenziato che i diversi vizi devono essere ricondotti correttamente alla relativa categoria: violazione di legge, error in procedendo o vizio di motivazione. Una qualificazione errata può determinare l'inammissibilità della censura.
Art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile
La norma esprime il principio generale di irretroattività della legge, utilizzato per stabilire che l'abrogazione dell'art. 366-bis c.p.c. non si applicava ai ricorsi contro sentenze pubblicate prima dell'entrata in vigore della riforma.
Art. 58, comma 5, della legge n. 69 del 2009
La disposizione ha consentito alla Corte di determinare temporalmente l'applicazione delle modifiche introdotte dalla legge n. 69 del 2009, confermando l'applicabilità dell'art. 366-bis c.p.c. ai ricorsi relativi a provvedimenti pubblicati prima del 4 luglio 2009.
Massime di principio
- Nei giudizi tributari riguardanti una società di persone e i suoi soci, quando l'accertamento deriva dal medesimo atto e dalla medesima base imponibile, esiste normalmente un litisconsorzio necessario e i procedimenti devono essere trattati unitariamente o riuniti.
- Nel ricorso per cassazione è essenziale censurare la sentenza impugnata e non limitarsi a contestare la decisione di primo grado.
- Ogni motivo deve essere formulato secondo il corretto parametro processuale: la violazione di legge, l'error in procedendo e il vizio di motivazione sono categorie diverse e richiedono deduzioni differenti.
- Quando è applicabile una disciplina processuale che impone quesiti di diritto o momenti di sintesi, la loro omissione rende il motivo inammissibile, indipendentemente dalla possibile fondatezza nel merito.
- Il principio di autosufficienza impone di riportare nel ricorso gli atti e i documenti rilevanti, almeno nelle parti necessarie a consentire alla Corte di verificare direttamente la censura senza dover ricostruire autonomamente il contenuto del fascicolo.
- La mancata osservanza dei requisiti formali del ricorso per cassazione può impedire l'esame delle contestazioni sostanziali, anche quando si discute della correttezza dell'accertamento fiscale.
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