Sentenza del 08/02/2018 n. 550 - Comm. Trib. Prov. Milano
Imposte ipotecaria e catastale - Beni strumentali - Imposta proporzionale - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stata ritenuta legittima l’applicazione proporzionale delle imposte ipotecaria e catastale alle cessioni di immobili strumentali, poiché tali imposte e l’IVA hanno presupposti impositivi differenti. Di conseguenza, la loro contemporanea applicazione non integra una doppia imposizione vietata dal diritto dell’Unione europea.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l’applicazione in misura proporzionale delle imposte ipotecaria e catastale sulle cessioni di beni immobili strumentali fosse incompatibile con la normativa europea in materia di IVA, in particolare con il divieto di doppia imposizione sul volume d’affari previsto dall’art. 401 della Direttiva 2006/112/CE.
Norme richiamate
Art. 401 della Direttiva 2006/112/CE
Divieto di istituire imposte, diritti o tasse aventi carattere di imposta sul volume d’affari, salvo quelli non aventi tale carattere e non diretti a ostacolare gli scambi intracomunitari.
La disposizione non impedisce l’applicazione di imposte diverse dall’IVA quando esse non colpiscono il medesimo presupposto e non hanno natura di imposta sul volume d’affari. Le imposte ipotecaria e catastale, collegate alla formalità e alla voltura relative al trasferimento immobiliare, hanno presupposti differenti rispetto all’IVA.
Massime di principio
- La contemporanea applicazione dell’IVA e di altre imposte su una medesima operazione non costituisce automaticamente doppia imposizione vietata: occorre verificare natura, presupposto e struttura dei singoli tributi.
- Il divieto europeo di ulteriori imposte sul volume d’affari riguarda tributi sostanzialmente assimilabili all’IVA, non ogni imposta che incida economicamente sulla stessa operazione.
- Le imposte ipotecaria e catastale possono essere applicate in misura proporzionale ai trasferimenti di immobili strumentali quando la loro disciplina collega il prelievo alle formalità di trascrizione, iscrizione e voltura, anziché al volume d’affari realizzato.
- Per contestare validamente la coesistenza di IVA e imposte indirette occorre dimostrare che i tributi abbiano un presupposto sostanzialmente identico e che quello diverso sia solo apparente.
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