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Sentenza

Sentenza n. 287/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 2993/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro (R.G. n. 2060/2024), pubblicata in data 13.11.2024, notificata il 29.11.2024 e passata in giudicato, di condanna dell’intimato Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione in favore della parte ricorrente della Retribuzione Professionale Docente dell'importo di euro 517,98.

Giustizia amministrativa202503404

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva condannato il Ministero al pagamento della Retribuzione Professionale Docente, oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva riconosciuto in suo favore la somma di euro 517,98 a titolo di Retribuzione Professionale Docente. Ha chiesto il pagamento del capitale e degli interessi legali, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il titolo era stato notificato al Ministero mediante PEC presso il domicilio reale, in copia attestata conforme all'originale. Alla data del ricorso era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha contestato l'omessa esecuzione del giudicato. La ricorrente non ha invece chiesto le spese liquidate direttamente in favore dei procuratori antistatari, rispetto alle quali il giudice ha rilevato il difetto di legittimazione ad agire per l'ottemperanza della parte assistita.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti sia i presupposti sostanziali sia quelli processuali. Ha verificato la conformità della copia della sentenza azionata ai sensi dell'art. 475 c.p.c., la rituale notificazione del titolo al Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Ha inoltre rilevato l'assenza di contestazioni sull'inadempimento dell'amministrazione. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato e pagare alla ricorrente le somme dovute, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli a sua volta sessanta giorni per l'integrale esecuzione. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza, trattandosi di attività connessa ai compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, rimborso dell'eventuale contributo unificato e distrazione in favore dei procuratori antistatari. Il TAR ha altresì disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti, considerata la natura seriale dell'inadempimento ministeriale relativo al mancato pagamento della Retribuzione Professionale Docente al personale assunto a tempo determinato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza civile prodotta in giudizio può essere azionata sulla base di una copia attestata conforme all'originale; il giudice richiama la riformulazione della disposizione in materia di titolo esecutivo.

  • art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022

    È richiamato in relazione alla riformulazione dell'art. 475 c.p.c. e alla disciplina della copia conforme del titolo giudiziale.

  • art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022

    È richiamato per l'abrogazione, dal 28 febbraio 2023, della necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio di azioni esecutive contro le amministrazioni pubbliche si applica anche al giudizio di ottemperanza; il suo decorso infruttuoso costituisce presupposto processuale per la domanda.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione, il giudice amministrativo può ordinare il pagamento delle somme dovute e adottare le misure necessarie a rendere effettivo il giudicato, inclusa la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • La domanda di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile, per l'esecuzione di un titolo giudiziale di condanna pecuniaria, solo dopo la rituale notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996.
  • La copia della sentenza civile attestata conforme all'originale è idonea a fondare il giudizio di ottemperanza; non è necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva per i titoli formati dopo l'entrata in vigore della disciplina richiamata dal giudice.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario dell'amministrazione inadempiente, con facoltà di delega, quando l'attività commissariale sia connessa ai compiti istituzionali dell'amministrazione; in tal caso non spetta un compenso ulteriore rispetto alla retribuzione ordinaria.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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