Cassazione Civile, Ordinanza n. 12357/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore volta a ottenere i benefici contributivi previsti per l’esposizione all’amianto durante l’attività lavorativa. I giudici di merito avevano dichiarato improponibile il ricorso per difetto di previa domanda amministrativa all’INPS, ritenendo non sufficiente la sola istanza presentata all’INAIL. In cassazione il ricorrente ha dedotto tre censure: (1) violazione degli artt. 442 e 443 c.p.c., sostenendo che dovesse bastare la domanda all’INAIL; (2) nullità della sentenza per carenza motivazionale; (3) omessa motivazione su un punto decisivo, per non avere la corte territoriale considerato un precedente di merito favorevole prodotto in giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato il principio per cui, per i benefici previdenziali da esposizione all’amianto, è necessaria la previa domanda amministrativa all’INPS, unico ente legittimato a erogare la prestazione pensionistica oggetto di rivalutazione contributiva; la domanda all’INAIL non è equipollente perché assolve a una funzione diversa, cioè la prova dell’esposizione. Ha inoltre escluso sia la nullità della sentenza per motivazione apparente sia il vizio di omesso esame, rilevando che la motivazione della corte territoriale era chiara e che il mancato esame di un precedente giurisprudenziale di merito non integra il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. Il ricorrente è stato condannato alle spese e viene dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla violazione di legge e sul vizio motivazionale è stato delimitato: il n. 5 rileva solo per l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non per la mera insufficienza della motivazione.
artt. 442 e 443 c.p.c.
Sono stati invocati per sostenere l’erroneità della declaratoria di improponibilità, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura perché la previa domanda amministrativa all’INPS resta necessaria.
art. 380 bis 1, comma 2, c.p.c.
Indica il rito camerale e il termine riservato per il deposito dell’ordinanza.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
legge n. 134 del 2012
La riforma ha ristretto il perimetro del vizio di motivazione denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c.
Massime di principio
- Per i benefici previdenziali correlati all’esposizione all’amianto, la domanda amministrativa deve essere previamente presentata all’INPS, quale ente tenuto all’erogazione della prestazione pensionistica rivalutata.
- La domanda eventualmente presentata all’INAIL non sostituisce quella all’INPS, perché ha finalità diversa e non fa sorgere l’obbligo dell’ente previdenziale di provvedere.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione, dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., è configurabile solo quando sia omesso l’esame di un fatto storico decisivo, non quando si lamenti la semplice insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
- La mancata valutazione di un precedente giurisprudenziale di merito non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
- Quando la sentenza di merito richiama in modo riconoscibile i principi di diritto applicati e ricostruisce il percorso logico decisorio, non ricorre una motivazione apparente o inesistente.
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