Sentenza del 07/01/2015 n. 114 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Interposizione soggettiva fittizia - Inopponibilità al Fisco - Onere della prova a carico del contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento relativo a IVA, IRPEF e IRAP per l’anno 2006, contestando la violazione degli obblighi di motivazione e allegazione previsti dalla legge n. 212/2000 e sostenendo che la cooperativa fosse effettivamente operativa. L’Agenzia ha invece sostenuto che la cooperativa fosse un soggetto fittizio, interposto tra i tassisti e il Fisco, e che il contribuente avesse svolto personalmente e autonomamente l’attività di taxi, occultando ricavi e omettendo gli obblighi contabili e dichiarativi. La controversia riguardava quindi l’imputabilità al contribuente dei redditi formalmente riferiti alla cooperativa e l’inopponibilità al Fisco dell’interposizione fittizia.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto integralmente l’appello dell’Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto provato che la cooperativa non svolgesse una reale attività economica e che fosse stata costituita essenzialmente per interporre un soggetto fittizio nei rapporti fiscali. Il contribuente è stato considerato il reale titolare dell’attività e dei relativi ricavi, ai quali sono stati ricondotti maggiori ricavi pari a 47.203 euro, con conseguente determinazione del reddito, della base imponibile IRAP, delle imposte e delle sanzioni. L’avviso di accertamento è stato dichiarato legittimo e fondato. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 37, comma 3, D.P.R. n. 600/1973
In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona.
La norma consente di imputare direttamente al contribuente i redditi formalmente intestati a un altro soggetto quando l’interposizione personale sia fittizia e il contribuente risulti il reale possessore dei redditi.
Art. 7, legge n. 212/2000
Riguarda l’obbligo di motivazione e allegazione degli atti richiamati nell’avviso di accertamento. La Commissione ha ritenuto sufficiente la conoscibilità del processo verbale di constatazione da parte del contribuente, anche in ragione della sua analitica citazione nel ricorso e della presentazione dell’istanza di accertamento con adesione.
Art. 12, legge n. 212/2000
Le garanzie procedimentali successive alla verifica fiscale spettavano direttamente alla cooperativa, destinataria del processo verbale di constatazione, e non automaticamente ai singoli soci apparenti.
Art. 32, D.P.R. n. 600/1973
Le informazioni acquisite dall’Ufficio, anche provenienti da verifiche svolte nei confronti di altri soggetti, possono essere utilizzate come dati e notizie ai fini dell’accertamento.
Art. 39, D.P.R. n. 600/1973
Consente all’Amministrazione finanziaria di procedere alla rettifica dei redditi sulla base degli elementi informativi e probatori raccolti, comprese le risultanze di verifiche relative a soggetti collegati.
Art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 218/1997
Il contribuente destinatario dell’avviso di accertamento può presentare istanza di accertamento con adesione, anche quando gli elementi utilizzati derivino da una verifica effettuata nei confronti di altro soggetto.
Art. 92 c.p.c.
Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.
La Commissione ha compensato integralmente le spese processuali, ritenendo sussistenti gravi ed eccezionali motivi connessi alla particolare complessità della controversia.
Art. 5 della legge-delega fiscale del 2013
Uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d'imposta, ancorché tale condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione.
La decisione richiama il principio dell’abuso del diritto: una struttura giuridica formalmente lecita può essere disconosciuta dall’Amministrazione quando sia utilizzata prevalentemente per ottenere un vantaggio fiscale indebito e manchino valide ragioni economiche extrafiscali.
Cassazione, Sezione tributaria, sentenze n. 12353/2005 e n. 20398/2005
Sono richiamate a sostegno del principio secondo cui gli accordi o le strutture societarie prive di reale causa economica e create essenzialmente per ottenere un risparmio fiscale non sono opponibili all’Amministrazione finanziaria.
Massime di principio
- Quando una società o cooperativa appare priva di effettiva operatività e viene utilizzata soltanto per intestare formalmente ricavi o rapporti economici, il Fisco può imputare direttamente tali redditi al soggetto che ne risulta il reale titolare.
- L’interposizione fittizia non è opponibile all’Amministrazione finanziaria se manca una concreta causa economica diversa dal risparmio d’imposta o dall’evasione.
- L’Amministrazione deve fornire elementi idonei a dimostrare l’interposizione e il disegno abusivo; una volta fornita tale dimostrazione, spetta al contribuente provare l’esistenza di ragioni extrafiscali effettive, non marginali e documentabili.
- La partecipazione formale a una società non esclude l’imputazione personale dei redditi quando i rapporti con clienti, fornitori, beni strumentali e attività operativa risultano gestiti direttamente dal socio.
- Le risultanze di una verifica fiscale svolta nei confronti di una società collegata possono essere utilizzate nell’accertamento del socio, purché siano conosciute o conoscibili e idonee a sostenere la pretesa tributaria.
- Sono lecite le scelte organizzative che producono un risparmio fiscale quando siano sostenute da valide ragioni economiche e non costituiscano una mera costruzione artificiosa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 7 gen 2015Sentenza del 07/01/2015 n. 1 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
- Sentenza · 7 gen 2015Sentenza del 07/01/2015 n. 2 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
- Sentenza · 7 gen 2015Sentenza del 07/01/2015 n. 3 - Comm. Trib. Prov. Lodi
- Sentenza · 7 gen 2015Sentenza del 07/01/2015 n. 6 - Comm. Trib. Prov. Caltanissetta
- Sentenza · 7 gen 2015Sentenza del 07/01/2015 n. 8 - Comm. Trib. Prov. Milano
- Sentenza · 7 gen 2015Sentenza del 07/01/2015 n. 8 - Comm. Trib. Prov. Caltanissetta
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →