Sentenza del 07/12/2016 n. 25142 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Ufficio ha impugnato la sentenza della CTR che aveva confermato il diritto del contribuente alle agevolazioni fiscali previste dall'art. 5 della L. n. 168 del 1982, consistenti nell'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa. Secondo l'Amministrazione, tali agevolazioni richiedevano due presupposti: l'inserimento dell'immobile in un piano di recupero e la partecipazione dell'acquirente all'attuazione del piano. Nel caso concreto, il piano di recupero risultava già integralmente realizzato dalla venditrice prima della compravendita e l'acquirente non aveva quindi partecipato alla sua attuazione. L'Ufficio contestava inoltre l'omessa valutazione della questione relativa alla rettifica del valore del terreno e alla conseguente applicazione dell'imposta proporzionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale dell'Ufficio, ritenendo insussistenti i presupposti per l'agevolazione: il piano di recupero era già stato definitivamente attuato e la successiva lottizzazione del singolo appezzamento non costituiva un intervento agevolabile di ristrutturazione urbanistica. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo motivo dell'Ufficio e i motivi del ricorso incidentale condizionato del contribuente. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio a un'altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto, che dovrà esaminare la rettifica del valore del terreno e le questioni connesse, oltre a liquidare le spese.
Norme richiamate
Legge n. 168 del 1982, art. 5
Prevede l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa per gli atti di trasferimento di immobili compresi nei piani di recupero.
L'agevolazione è subordinata, al momento della registrazione, sia all'inserimento dell'immobile in un piano di recupero sia alla partecipazione effettiva dell'acquirente alla sua attuazione.
Legge n. 457 del 1978, artt. 27, 28, 29, 30 e 31
Disciplina i piani di recupero e gli interventi urbanistici rilevanti ai fini delle agevolazioni. Non comprende la mera ristrutturazione o lottizzazione di un singolo immobile quando il piano di recupero è già stato completato.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, punto primo, Tariffa, parte prima
Richiamato dal contribuente quale base per l'applicazione dell'imposta proporzionale in caso di revoca dell'agevolazione.
D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 41 e 52
Richiamati dal contribuente in relazione alla necessità di un autonomo accertamento della perdita dell'agevolazione e alla motivazione dell'avviso di rettifica e liquidazione; tali questioni sono state assorbite e rinviate al giudice di merito.
Legge n. 212 del 2000, art. 7
Richiamato dal contribuente in tema di obbligo di motivazione dell'avviso di rettifica e liquidazione; la Corte non ha deciso la questione, rimessa al giudice del rinvio.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali per l'acquisto di immobili inseriti in piani di recupero richiedono normalmente sia un requisito oggettivo, cioè l'effettiva inclusione dell'immobile in un piano ancora rilevante, sia un requisito soggettivo, cioè la partecipazione dell'acquirente alla sua attuazione.
- Se il piano di recupero è già stato integralmente eseguito dal venditore prima della compravendita, il successivo acquirente non può generalmente invocare l'agevolazione, perché non sta attuando il piano.
- La ristrutturazione o lottizzazione di un singolo immobile non è automaticamente equiparabile a un intervento di ristrutturazione urbanistica agevolabile; occorre un intervento riferibile a una pluralità di fabbricati o a un insediamento unitario di dimensioni rilevanti.
- Quando viene negata o revocata un'agevolazione, il giudice deve poi esaminare la corretta determinazione della base imponibile e del valore dell'immobile ai fini dell'eventuale imposta proporzionale.
- Le questioni non esaminate perché ritenute assorbite possono essere riproposte davanti al giudice del rinvio dopo la cassazione della sentenza.
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