Cassazione Penale, Sentenza n. 37878/2022 del 06/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato la condanna per due furti aggravati e per ricettazione. I motivi di ricorso erano tre: 1) violazione dell'art. 597, comma 3, c.p.p., perché la corte d'appello avrebbe riqualificato il fatto oltre i limiti della sua cognizione determinando un trattamento sanzionatorio più grave e ostativo alla sospensione dell'ordine di esecuzione; 2) erronea applicazione dell'art. 624-bis c.p. (furto in abitazione) sostenendo che il furto era stato commesso su un camper che, essendo parcheggiato, avrebbe avuto la funzione di mezzo di trasporto e non di "luogo di privata dimora"; 3) vizio di motivazione rispetto alla responsabilità per il furto della macchina fotografica all'interno del camper, contestando che la sola presenza di segni di effrazione e la vicinanza con altro veicolo fossero sufficienti a provare la consumazione del reato nel camper.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In dettaglio: il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la riqualificazione operata in sede di appello è lecita quando la nuova qualificazione fosse prevedibile per l'imputato e non abbia effettivamente leso i diritti della difesa; non rileva che la nuova qualificazione abbia impedito la sospensione dell'esecuzione, posto che il divieto previsto dall'art. 656 c.p.p. riguarda il trattamento sanzionatorio e non il trattamento penitenziario. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: il camper può essere qualificato "luogo di privata dimora" ai sensi dell'art. 624-bis c.p. se sia stato concretamente destinato a svolgere funzioni di vita privata (es. uso durante una vacanza), indipendentemente dal fatto che costituisca anche un mezzo di locomozione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il profilo contestato non era stato dedotto in appello. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
La ricusazione era fondata sul presunto travalicamento dei limiti della cognizione d'appello; la Corte ha ritenuto che la riqualificazione operata in appello non viola la norma ove la nuova qualificazione fosse prevedibile e non abbia recato concreto nocumento al diritto di difesa.
art. 521 cod. proc. pen.
La decisione evidenzia che il mutamento della qualificazione del fatto in sede d'appello non determina automaticamente violazione dell'art. 521 c.p.p. se la nuova qualificazione era nota o prevedibile e non ha leso il contraddittorio.
art. 624-bis cod. pen.
Il concetto di "luogo di privata dimora" comprende anche il camper se, per le sue caratteristiche e per l'uso concreto (es. durante una vacanza), è destinato ad atti della vita privata in modo stabile o apprezzabile nel tempo; l'uso concorrente come mezzo di trasporto non esclude la qualificazione.
art. 625 n. 2 cod. pen.
Richiamata nella riqualificazione per gli elementi aggravanti collegati alle modalità del furto; la Corte ha ritenuto compatibile l'applicazione con la qualificazione di cui all'art. 624-bis ove siano presenti i relativi presupposti.
art. 656, commi 5 e 9, cod. proc. pen.
La Corte precisa che il divieto che può derivare da certa qualificazione rispetto alla sospensione dell'ordine di carcerazione attiene al trattamento sanzionatorio e non al successivo trattamento penitenziario, sicché la riqualificazione non determina automaticamente un illecito processo penitenziario.
art. 111 Cost. e art. 6 CEDU
Richiamati come principi di garanzia processuale; la Corte afferma che la reinterpretazione in sede d'appello non contrasta con tali garanzie se la nuova qualificazione era prevedibile e non ha impedito l'effettiva possibilità di difesa.
Massime di principio
- Il giudice d'appello può riqualificare i fatti anche senza una specifica richiesta del pubblico ministero, purché la nuova qualificazione fosse prevedibile per l'imputato e non abbia concretamente leso il diritto di difesa; la parte potrà impugnare tale riqualificazione in Cassazione.
- Un veicolo come il camper può essere considerato "luogo di privata dimora" ai sensi dell'art. 624-bis c.p. se è stato concretamente destinato a funzioni abitative o a svolgere attività private per un periodo apprezzabile; la sua natura di mezzo di trasporto non esclude automaticamente tale qualificazione.
- La circostanza che una riqualificazione impedisca la sospensione dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione riguarda il trattamento sanzionatorio e non costituisce, di per sé, un vizio procedurale che renda illegittima la riqualificazione.
- Questioni non sollevate in appello non possono essere dedotte per la prima volta in Cassazione e risultano quindi inammissibili.
- Per contestare efficacemente una riqualificazione in sede d'appello è opportuno che la difesa sollevi specificamente nei gradi di merito i profili di violazione di legge e di lesione del diritto di difesa, documentando in che modo la nuova qualificazione fosse imprevedibile o dannosa.
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