Sentenza n. 10545/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla resistente amministrazione, sull’istanza n.44695 presentata in data 23 giugno 2025, con la quale parte ricorrente ha chiesto, ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno, giusto certificato, rilasciato da Universidas de Vitoria – Gasteiz Euneiz Spagna in data 10 aprile 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha presentato il 23 giugno 2025 una domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito presso un'università spagnola, ai sensi della disciplina europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Ha dedotto che, decorso il termine previsto per la conclusione del procedimento, il Ministero non aveva adottato alcun provvedimento né formulato richieste di integrazione documentale, impedendole di inserirsi nelle graduatorie dei docenti abilitati all'insegnamento. Ha quindi chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e la condanna dell'amministrazione a provvedere.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: presentazione di una formale istanza e scadenza del termine per provvedere senza adozione di un provvedimento espresso. Il Collegio ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990, sia dei termini speciali dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione, eventualmente richiedendo integrazioni, e tre mesi per adottare il provvedimento sul riconoscimento dalla presentazione della documentazione completa. Anche considerando l'eventuale richiesta di integrazioni, il termine massimo è stato individuato in quattro mesi; nel caso concreto, inoltre, non risultavano richieste di integrazione. Il Ministero è stato condannato ad adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. È stato nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, affinché provveda entro ulteriori 90 giorni in caso di persistente inerzia. Nel definire il procedimento, amministrazione e commissario dovranno rispettare i principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e i principi affermati dalle sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro di spese di giudizio, oltre accessori.
Norme richiamate
direttiva 2013/55/UE
La domanda di riconoscimento del titolo professionale è stata presentata richiamando la disciplina europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
art. 2 l. 241/1990
Il giudice richiama il termine generale di trenta giorni per la conclusione del procedimento amministrativo.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L'autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
L'autorità competente deve adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica e le integrazioni, il termine complessivo può arrivare a quattro mesi.
art. 31 c.p.a.
Il giudizio è stato proposto per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e si è concluso con l'ordine all'amministrazione di provvedere.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la sussistenza dell'obbligo di provvedere richiede la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine applicabile senza l'adozione di un provvedimento espresso.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall'art. 16 del d.lgs. 206/2007, l'autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e deve adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; in caso di necessità di integrazioni, il termine complessivo può arrivare a quattro mesi.
- L'assenza di una richiesta di integrazione documentale non consente all'amministrazione di differire indefinitamente la conclusione del procedimento di riconoscimento della qualifica professionale.
- Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine prefissato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- Nel procedimento di riconoscimento di qualifiche professionali conseguite in un altro Stato membro, l'amministrazione deve conformare la propria decisione ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, oltre che ai principi interpretativi vincolanti risultanti dalle pertinenti pronunce dell'Adunanza Plenaria.
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