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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31866/2024 del 05/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Unico motivo di ricorso: vizio di motivazione in relazione alla prova posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato; il ricorrente deduce che la Corte d'appello avrebbe errato nella valutazione degli elementi probatori e del riconoscimento eseguito dai carabinieri

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che non sia consentito sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito né proporre una semplice lettura alternativa del merito; ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello logica e persuasiva (richiamando la pluralità e la concordanza degli indizi e l'attendibilità del riconoscimento), e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Di fatto la decisione impugnata resta confermata

Norme richiamate

  • Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260

    Principio secondo cui la Corte di Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella dei giudici di merito né sostituirsi a questi nella riconsiderazione della prova

  • Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01

    Conferma del limite allo scrutinio del merito da parte della Cassazione quando il ricorso si limita a proporre una diversa lettura delle stesse risultanze

  • Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01

    Ribadito che motivi ricorsuali che non si confrontano con la logica e la persuasività della motivazione di merito sono inammissibili

  • Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01

    Ulteriore giurisprudenza che stigmatizza l'uso, in Cassazione, di letture alternative del materiale probatorio prive di specifica critica alla motivazione di merito

  • Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01

    Richiama il divieto di presentare motivi reiterativi e la necessità che il ricorrente si confronti concretamente con le argomentazioni del giudice di merito

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non può riapprezzare i fatti né sostituire la propria valutazione delle prove a quella dei giudici di merito: i motivi che si limitano a un'alternativa interpretativa sono inammissibili
  • Per essere ammissibile, un motivo di cassazione che riguarda la motivazione deve indicare specifici vizi logici, contraddizioni o lacune della decisione impugnata, non limitarsi a proporre una diversa lettura degli stessi elementi
  • Argomentazioni ripetitive o che non si confrontano puntualmente con le ragioni esposte nella sentenza di merito sono suscettibili di inammissibilità
  • Quando la Corte d'appello fonda la condanna su pluralità e concordanza di indizi e valuta l'attendibilità di un riconoscimento, il ricorrente deve criticare specificamente tali passaggi motivazionali per ottenere attenzione in Cassazione
  • Il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a somme a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile

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