Provvedimento AGCM AS2152 del 23/12/2025
COMUNE DI SARZANA (SP) - CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVE E SPORTIVE - DELIBERA DICEMBRE 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’AGCM rende un parere motivato al Comune di Sarzana, ai sensi dell’art. 21-bis L. 287/1990, sulla deliberazione di Giunta n. 327/2024 relativa alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive. L’Autorità censura il differimento della scadenza delle concessioni al 30 settembre 2027 e l’impostazione dell’iter selettivo subordinato ad atti prodromici senza un cronoprogramma, ritenendoli contrari all’art. 49 TFUE e all’art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Contesta inoltre alcuni criteri di valutazione dell’Allegato A, ritenuti idonei a favorire gli incumbent, e la valorizzazione dell’indennizzo uscente in gara. Il Comune, non adeguandosi, è stato poi destinatario dell’azione giudiziaria dell’Autorità.
Parere motivato ex art. 21-bis L. 287/1990 al Comune di Sarzana sulla delibera n. 327/2024: l’AGCM contesta proroga e criteri di gara per le concessioni demaniali marittime e chiede l’immediato avvio di procedure competitive.
Comune di Sarzana – concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha reso un parere motivato ex articolo 21-bis della legge n. 287/1990 nei confronti del Comune di Sarzana in relazione alla deliberazione di Giunta n. 327 del 31 dicembre 2024. Il provvedimento comunale definiva criteri omogenei per l’affidamento delle aree demaniali in concessione, ma secondo l’AGCM presentava profili di contrasto con il diritto dell’Unione e con i principi concorrenziali applicabili al settore.
Base giuridica e contenuto della deliberazione comunale
La deliberazione comunale prendeva atto delle novità introdotte dal d.l. n. 131/2024, convertito dalla legge n. 166/2024, e disponeva il differimento della durata delle concessioni demaniali marittime al 30 settembre 2027, con possibile estensione al 31 marzo 2028 in presenza di particolari ragioni oggettive. Il completamento delle procedure ad evidenza pubblica veniva inoltre subordinato all’approvazione del Progetto di Utilizzo delle aree demaniali, alla definizione degli indennizzi e delle procedure di incameramento, nonché all’individuazione dei criteri per la selezione.
Critica al differimento delle concessioni e al rinvio delle gare
L’AGCM ritiene che la scelta di differire la validità delle concessioni in essere e di rinviare l’avvio delle gare integri una violazione dell’articolo 49 TFUE e dell’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE. La decisione, infatti, ritarda l’apertura del mercato e impedisce di cogliere i benefici derivanti dall’affidamento competitivo delle concessioni scadute. L’Autorità richiama la giurisprudenza nazionale ed europea che impone il ricorso a procedure selettive ad evidenza pubblica per il rilascio delle concessioni demaniali marittime turistico-ricreative.
Necessità di procedere senza ulteriori proroghe
Secondo l’Autorità, il Comune avrebbe dovuto disapplicare la normativa nazionale incompatibile con il diritto UE e avviare senza ritardo nuove procedure competitive. Le ragioni addotte per giustificare il differimento — approvazione del Progetto di Utilizzo delle aree demaniali, definizione dei criteri generali, determinazione dell’indennizzo e disciplina dell’incameramento — non sono considerate sufficienti a legittimare una dilazione generalizzata delle gare, soprattutto in assenza di una scansione temporale certa.
Profilo procedimentale e requisiti dell’evidenza pubblica
L’AGCM segnala criticamente l’ipotesi di procedimenti su istanza di parte, preferendo l’avvio d’ufficio delle procedure selettive. L’evidenza pubblica, infatti, deve assicurare massima partecipazione, trasparenza, imparzialità e par condicio tra i potenziali interessati. Il bando deve contenere elementi essenziali quali oggetto, durata, canone, requisiti di partecipazione e criteri di aggiudicazione, in modo da garantire un effettivo confronto concorrenziale.
Criteri di valutazione dell’Allegato A ritenuti restrittivi
L’Autorità contesta alcuni criteri qualitativi dell’Allegato A perché idonei a favorire gli operatori già presenti sul mercato. In particolare, ritiene problematici:
- il richiamo alla specifica competenza maturata in concessioni similari, se riferito in via preferenziale a esperienze svolte in concessione;
- il criterio relativo all’utilizzo della concessione, nei cinque anni precedenti, come prevalente fonte di reddito per l’offerente e il suo nucleo familiare;
- il criterio relativo al numero di concessioni già possedute nell’ambito territoriale comunale.
Secondo l’AGCM, tali elementi possono tradursi in un vantaggio ingiustificato per i concessionari uscenti o per gli incumbent, comprimendo l’accesso dei nuovi entranti.
Indennizzo e offerta economica
Sul piano economico, il Comune prevedeva un criterio collegato all’importo offerto rispetto all’importo minimo dell’indennizzo. L’AGCM ribadisce che l’indennizzo al concessionario uscente può essere ammesso solo in casi circoscritti, in funzione della tutela del legittimo affidamento e limitatamente agli investimenti non ammortizzati e non recuperabili sul mercato secondario. Non è invece condivisibile che la maggiorazione dell’indennizzo diventi una variabile competitiva dell’offerta economica, perché ciò crea una disparità di trattamento iniziale a svantaggio dei nuovi entranti. L’eventuale competizione economica dovrebbe semmai svilupparsi sul canone annuo base, purché ancorato al reale valore del bene e gestito con criteri di trasparenza, ragionevolezza e proporzionalità.
Conclusione e seguito procedurale
L’Autorità conclude che la deliberazione comunale è incompatibile con i principi concorrenziali nella misura in cui impedisce il confronto competitivo su risorse demaniali scarse e prolunga indebitamente un assetto già consolidato. Ai sensi dell’articolo 21-bis, comma 2, L. 287/1990, il Comune avrebbe dovuto comunicare le iniziative adottate per rimuovere le violazioni entro sessanta giorni; poiché la successiva comunicazione comunale non ha eliminato tutti i profili contestati, l’AGCM ha ritenuto persistente il mancato adeguamento e ha disposto l’impugnazione del provvedimento dinanzi al TAR competente.
Punti principali
Destinatario, base giuridica e oggetto dell’intervento
Il parere è rivolto al Comune di Sarzana ed è adottato ex art. 21-bis L. 287/1990. Riguarda la deliberazione della Giunta comunale n. 327 del 31 dicembre 2024, con cui sono stati fissati criteri omogenei per l’affidamento delle aree demaniali in concessione per finalità turistico-ricreative e sportive.
Critica alla proroga delle concessioni e al rinvio delle gare
L’Autorità ritiene illegittimo il differimento della validità delle concessioni in essere al 30 settembre 2027 e, nei casi previsti, al 31 marzo 2028, soprattutto perché subordinato all’adozione di atti prodromici senza termini certi. Secondo l’AGCM, ciò ritarda l’apertura del mercato e contrasta con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva servizi.
Necessità di procedure ad evidenza pubblica
L’AGCM richiama la giurisprudenza nazionale ed europea che impone gare pubbliche per il rilascio delle concessioni demaniali marittime turistico-ricreative. Il Comune avrebbe dovuto avviare senza ulteriore ritardo procedure competitive per i nuovi affidamenti, nel rispetto di concorrenza, trasparenza, equità e non discriminazione, disapplicando le norme interne incompatibili con il diritto UE.
Criticità del modello procedimentale e del favor per i concessionari uscenti
L’Autorità osserva criticamente l’uso di procedure su istanza di parte anziché ad iniziativa d’ufficio, perché l’evidenza pubblica deve garantire massima partecipazione e par condicio. Evidenzia inoltre che la legge n. 118/2022, richiamata dal Comune, contiene un favor per i titolari uscenti sia nei criteri di valutazione sia nella previsione dell’indennizzo.
Criteri di valutazione ritenuti restrittivi
Sono considerati problematici i criteri che valorizzano la specifica esperienza maturata in concessioni similari, la circostanza che l’attività in concessione sia stata prevalente fonte di reddito per il nucleo familiare e il numero di concessioni già possedute nel territorio comunale. Tali elementi possono avvantaggiare gli operatori già attivi e restringere ingiustificatamente l’accesso dei nuovi entranti.
Indennizzo e offerta economica
L’AGCM chiarisce che l’indennizzo al concessionario uscente può essere riconosciuto solo, in linea di principio, per tutelare il legittimo affidamento e per il valore di investimenti non ammortizzati e non altrimenti recuperabili. Contesta quindi che la maggiorazione dell’indennizzo possa diventare criterio di valutazione economica dell’offerta; semmai, una competizione può giocarsi su un canone base annuo adeguato al valore del bene, nel rispetto di trasparenza e proporzionalità.
Esito del mancato adeguamento
Il Comune, con nota successiva, ha confermato la legittimità del proprio operato senza sciogliere i profili contestati; l’Autorità ha quindi ritenuto persistenti le violazioni e ha disposto l’impugnazione del provvedimento dinanzi al TAR competente.
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