Provvedimento AGCM AS2156 del 23/12/2025
COMUNE DI VIAREGGIO (LU) - CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVE – DELIBERA 386/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'AGCM rende un parere motivato al Comune di Viareggio, ai sensi dell'art. 21-bis L. 287/1990, sulla delibera di Giunta n. 386/2025 relativa all'aggiornamento degli indirizzi per l'affidamento delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative. L'Autorità contesta il differimento della scadenza delle concessioni al 30 settembre 2027, la subordinazione dell'avvio delle gare all'adozione di atti ministeriali sull'indennizzo e l'impostazione dei criteri selettivi, ritenendoli incompatibili con l'art. 49 TFUE e con l'art. 12 della direttiva servizi. L'AGCM chiede l'immediato avvio di procedure a evidenza pubblica, senza ulteriori proroghe, e segnala che il mancato adeguamento ha poi condotto all'impugnazione del provvedimento.
Parere motivato ex art. 21-bis L. 287/1990 al Comune di Viareggio sulla delibera n. 386/2025: l'AGCM contesta il differimento delle concessioni demaniali marittime e i criteri di gara, chiedendo l'indizione immediata di procedure competitive.
Comune di Viareggio – concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha reso un parere motivato ai sensi dell'art. 21-bis della legge n. 287/1990 nei confronti del Comune di Viareggio, in relazione alla delibera di Giunta n. 386/2025 sugli indirizzi per l'affidamento delle aree demaniali marittime. L'intervento riguarda il differimento delle concessioni in essere, l'impostazione delle future procedure selettive e i criteri di valutazione delle offerte.
Base giuridica dell'intervento e destinatario
Il parere è rivolto al Comune di Viareggio ed è adottato nell'ambito dei poteri di advocacy dell'AGCM. L'Autorità richiama l'art. 49 TFUE e l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE (direttiva servizi), oltre all'art. 21-bis L. 287/1990 quale base procedurale del parere motivato e dell'eventuale successiva impugnazione.
Contenuto della delibera comunale oggetto di rilievo
La delibera n. 386/2025 prende atto del d.l. n. 131/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 166/2024, e assume come indirizzo quello di espletare le procedure per l'affidamento in concessione entro il 30 settembre 2027. Il Comune collega tale scelta alla necessità di attendere:
- la definizione dei criteri generali per le procedure selettive;
- la definizione delle procedure previste dall'art. 49 del Codice della navigazione;
- la definizione degli indennizzi al concessionario uscente, subordinata a un decreto ministeriale ancora non adottato.
La delibera indica inoltre che le istanze di parte saranno pubblicate solo dopo l'adozione del decreto ministeriale previsto dalla legge n. 118/2022, e che, se tale decreto non arriverà in tempo utile, potranno essere considerati parametri diversi. Nell'allegato A è previsto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con 90 punti alla componente tecnica e 10 a quella economica, quest'ultima riferita all'importo offerto rispetto all'indennizzo. Tra i criteri qualitativi figura anche la circostanza che l'offerente, nei cinque anni precedenti, abbia usato una concessione come prevalente fonte di reddito per sé e per il nucleo familiare.
Criticità concorrenziali rilevate dall'Autorità
L'AGCM ritiene che il differimento delle concessioni al 30 settembre 2027, senza attivazione tempestiva delle gare e senza un cronoprogramma certo, equivalga a una proroga incompatibile con il diritto dell'Unione. La scelta ritarda l'applicazione della normativa eurounitaria e impedisce di realizzare i benefici del confronto concorrenziale.
L'Autorità richiama la giurisprudenza nazionale ed europea che impone l'affidamento tramite procedure a evidenza pubblica per le concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative, nonché i precedenti interventi già rivolti al Comune di Viareggio. Richiama anche l'orientamento giurisprudenziale secondo cui le sopravvenienze normative del d.l. n. 131/2024 e della legge n. 166/2024 non escludono la disapplicazione delle proroghe contrastanti con l'art. 12 della direttiva servizi.
Modello procedimentale e criteri di selezione
L'Autorità critica la scelta di ricorrere prioritariamente alla procedura su istanza di parte, ritenendo che il regime di evidenza pubblica debba essere impostato come gara aperta capace di garantire massima partecipazione, trasparenza, imparzialità e par condicio. La procedura deve essere accompagnata da adeguata pubblicità, da specifici oneri istruttori e da una motivazione idonea.
Quanto ai criteri di aggiudicazione, l'AGCM contesta la valorizzazione eccessiva della posizione degli operatori già titolari di concessione. In particolare, il criterio che considera l'uso della concessione quale prevalente fonte di reddito nei cinque anni precedenti è giudicato idoneo a introdurre una preferenza ingiustificata per gli incumbent e quindi a restringere la concorrenza.
Indennizzo al concessionario uscente e offerta economica
L'Autorità ribadisce che l'indennizzo al concessionario uscente può essere riconosciuto solo entro limiti rigorosi: tutela del legittimo affidamento, ove esistente, e copertura del valore degli investimenti non ancora ammortizzati alla scadenza della concessione, che non siano recuperabili sul mercato secondario. In questa prospettiva, l'indennizzo non può essere usato come base per la valorizzazione dell'offerta economica di gara.
L'AGCM richiama anche la posizione della Commissione europea, secondo cui l'indennizzo produce sin dall'inizio una disparità di trattamento perché grava solo sui nuovi entranti e può disincentivare la partecipazione. La maggiore valorizzazione dell'offerta, secondo l'Autorità, potrebbe eventualmente essere realizzata attraverso il canone base annuo, purché esso rifletta il reale valore economico e turistico del bene e sia gestito con criteri di trasparenza, equità, non discriminazione, ragionevolezza e proporzionalità.
Valutazione conclusiva e richieste al Comune
L'AGCM conclude che la delibera n. 386/2025 contrasta con l'art. 49 TFUE e con l'art. 12 della direttiva servizi nella misura in cui impedisce il confronto competitivo su risorse demaniali scarse e mantiene una struttura regolatoria favorevole agli operatori uscenti. L'Autorità invita il Comune a rimuovere le violazioni e a procedere senza ulteriore ritardo all'indizione delle procedure competitive per i nuovi affidamenti.
Ai sensi dell'art. 21-bis, comma 2, L. 287/1990, il Comune avrebbe dovuto comunicare entro sessanta giorni le iniziative adottate. Poiché, sulla base delle successive comunicazioni, l'Autorità ha ritenuto le misure comunali non idonee a superare i rilievi formulati, ha infine disposto l'impugnazione del provvedimento dinanzi al TAR competente.
Punti principali
Oggetto e base dell'intervento
L'Autorità interviene con parere motivato ex art. 21-bis L. 287/1990 nei confronti del Comune di Viareggio sulla delibera n. 386/2025, che aggiorna gli indirizzi per l'affidamento delle aree demaniali marittime in concessione per finalità turistico-ricreative.
Critica al differimento delle concessioni e alla subordinazione delle gare
L'AGCM contesta la scelta comunale di mantenere le concessioni in essere fino al 30 settembre 2027 e di rinviare le procedure di gara all'adozione del decreto ministeriale sugli indennizzi, in assenza di un cronoprogramma certo. Tale impostazione è ritenuta incompatibile con i principi di concorrenza dell'ordinamento UE e con l'obbligo di procedere a gare per le concessioni demaniali marittime.
Critica al modello procedimentale su istanza di parte
L'Autorità esprime riserve anche sulla scelta di ricorrere prioritariamente a procedure su istanza di parte, sottolineando che l'evidenza pubblica deve assicurare massima partecipazione, trasparenza, imparzialità e par condicio tramite adeguata pubblicità e istruttoria.
Critica ai criteri di valutazione e al ruolo dell'indennizzo
L'AGCM ritiene restrittivo il criterio che valorizza, a favore dei titolari uscenti, l'utilizzo della concessione come prevalente fonte di reddito nel quinquennio precedente, perché favorisce gli operatori già presenti. Inoltre, l'indennizzo non può essere trasformato in un elemento di valorizzazione dell'offerta economica, potendo rilevare solo nei limiti della tutela dell'affidamento e degli investimenti non ammortizzati.
Esito e reazione successiva
L'Autorità conclude che la delibera contrasta con l'art. 49 TFUE e con l'art. 12 della direttiva servizi, invita il Comune a rimuovere le violazioni e ad avviare senza ritardo le gare. Poiché il Comune non si è adeguato, l'AGCM ha disposto l'impugnazione del provvedimento dinanzi al TAR competente.
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