Provvedimento AGCM AS2133 del 23/12/2025
REGIONE BASILICATA - CRITICITÀ SUI TETTI DI SPESA SANITARIA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell’art. 21 della legge n. 287/1990, segnala alla Regione Basilicata le criticità concorrenziali della DGR n. 473 del 5 agosto 2025 sui criteri di determinazione dei budget di spesa 2025-2026 per prestazioni di specialistica ambulatoriale acquistate da privati accreditati. L’AGCM contesta in particolare la centralità attribuita al parametro di spesa storica, ritenuto idoneo a cristallizzare le posizioni degli operatori già presenti, ostacolare l’ingresso di nuovi soggetti e attribuire rendite di posizione. L’Autorità invita la Regione ad adottare criteri prevalentemente qualitativo-prestazionali, a programmare i tetti di spesa in modo tempestivo e ad adottare le iniziative necessarie per rimuovere le violazioni della concorrenza.
Segnalazione all Regione Basilicata sulla delibera n. 473/2025 sui tetti di spesa sanitaria: l’AGCM contesta l’uso preponderante della spesa storica e chiede criteri pro-concorrenziali e tempestivi di riparto.
Regione Basilicata - criticità sui tetti di spesa sanitaria
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’esercizio dei poteri di segnalazione di cui all’art. 21 della legge n. 287/1990, interviene nei confronti della Regione Basilicata sulla DGR n. 473 del 5 agosto 2025 relativa ai criteri per la determinazione dei budget di spesa 2025-2026 per prestazioni di specialistica ambulatoriale acquistate da privati accreditati. L’AGCM ritiene che i criteri adottati presentino rilevanti criticità concorrenziali, in particolare per l’uso dominante della spesa storica.
Destinatario e misura oggetto di osservazioni
La segnalazione è rivolta alla Regione Basilicata e riguarda la deliberazione regionale che revoca la DGR n. 312/2015 e definisce i parametri per distribuire il budget di spesa destinato all’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per gli anni 2025 e 2026. I parametri considerati sono tre: "Fabbisogno (Domanda)", "Consuntivo residenti dell’esercizio 2022" e "Fattore di finalità", con pesi rispettivamente pari al 6%, 90% e 4%.
Criticità concorrenziali della spesa storica
L’Autorità contesta il fatto che il criterio riconducibile alla spesa storica assorba la parte preponderante del budget. Secondo l’AGCM, tale impostazione cristallizza le posizioni degli operatori già presenti, impedisce un adeguato sviluppo delle strutture più efficienti e ostacola l’ingresso di nuovi soggetti sul mercato.
Inoltre, l’allocazione del budget sulla base del fatturato storico attribuisce un indebito vantaggio concorrenziale agli operatori già accreditati e convenzionati, configurando una rendita di posizione. L’AGCM richiama anche il precedente parere reso alla Conferenza Stato-Regioni, nel quale aveva evidenziato che un simile criterio contrasta con l’esigenza di un mercato aperto e dinamico e può porsi in tensione con l’art. 106 TFUE.
Programmazione tardiva e retroattiva dei tetti di spesa
La Regione aveva rappresentato che il criterio adottato fosse il più attendibile per garantire la programmazione della spesa sanitaria a causa del contenzioso in materia. L’Autorità non condivide tale impostazione sotto il profilo concorrenziale e ribadisce che la definizione dei tetti di spesa deve essere tempestiva e non postuma, cioè non alla fine dell’anno quando le prestazioni sono già state erogate e il budget storico è pressoché esaurito.
L’AGCM richiama la propria precedente segnalazione AS1616 rivolta alla stessa Regione Basilicata e osserva che la tardiva determinazione dei tetti impedisce agli operatori di orientare le proprie scelte di investimento e di crescita. Viene inoltre richiamata la giurisprudenza amministrativa che ha censurato la fissazione retroattiva dei tetti di spesa sanitaria.
Criteri alternativi indicati dall’Autorità
Secondo l’AGCM, la ripartizione del budget tra i soggetti privati accreditati dovrebbe avvenire in modo prevalente sulla base delle prestazioni effettivamente rese nei diversi ambiti territoriali e della capacità erogativa delle strutture. L’Autorità indica criteri di valutazione non solo quantitativi ma anche qualitativi, tra cui:
- dislocazione territoriale;
- investimenti nella dotazione tecnologica;
- unità di personale qualificato aggiuntive rispetto ai minimi richiesti;
- modalità di prenotazione e di accesso alle prestazioni;
- qualità di eventuali servizi aggiuntivi offerti all’utenza.
Conclusioni e richieste
L’Autorità auspica che la Regione Basilicata adegui i propri ordinamenti e adotti le conseguenti misure amministrative per rimuovere gli ostacoli all’attuazione di un sistema concorrenziale di convenzionamento delle strutture sanitarie private con i singoli SSR. Sottolinea che l’intervento deve essere tempestivo e preventivo, così da consentire alle imprese di programmare investimenti e attività sulla base di risorse prevedibili e di valorizzare correttamente i criteri qualitativo-prestazionali.
La Regione è invitata a comunicare entro 30 giorni dalla ricezione della segnalazione le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza evidenziate.
Punti principali
Atto e destinatario
Si tratta di una segnalazione ex art. 21 della legge n. 287/1990 indirizzata alla Regione Basilicata. L’oggetto è la DGR n. 473 del 5 agosto 2025, che revoca la DGR n. 312/2015 e approva i criteri per determinare i budget di spesa 2025-2026 per l’acquisto da privato accreditato di prestazioni di specialistica ambulatoriale.
Critica al criterio della spesa storica
L’Autorità censura la scelta di attribuire il 90% del budget al parametro "Consuntivo residenti dell’esercizio 2022", qualificato come spesa storica o fatturato storico. Tale criterio, secondo l’AGCM, produce effetti anti-concorrenziali perché consolida le posizioni degli operatori preesistenti, non valorizza le strutture più efficienti e ostacola l’accesso di nuovi entranti.
Tempestività della programmazione dei tetti di spesa
L’AGCM rileva che la Regione ha giustificato il criterio adottato con esigenze di programmazione postuma e con il contenzioso in materia, ma ribadisce che la definizione tardiva dei tetti di spesa è essa stessa problematica. L’Autorità richiama precedenti interventi e la giurisprudenza amministrativa che hanno censurato la fissazione retroattiva dei tetti di spesa sanitaria.
Criteri alternativi pro-concorrenziali
L’Autorità afferma che il riparto del budget dovrebbe basarsi in via prevalente sulla misura delle prestazioni rese nei diversi ambiti territoriali e sulla reale capacità erogativa delle strutture, valorizzando criteri non solo quantitativi ma anche qualitativi, come dislocazione territoriale, investimenti tecnologici, personale qualificato aggiuntivo, modalità di prenotazione e accesso, qualità dei servizi offerti all’utenza.
Richiesta finale alla Regione
L’AGCM auspica che la Regione adegui i propri ordinamenti e assuma le conseguenti azioni amministrative per rimuovere gli ostacoli a un sistema concorrenziale di convenzionamento con i singoli SSR. Chiede inoltre di essere informata entro 30 giorni sulle iniziative adottate per eliminare le violazioni della concorrenza segnalate.
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