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Segnalazione e parere

Provvedimento AGCM AS2155 del 18/12/2025

COMUNE DI FORMIA (LT) - CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVE - DELIBERAZIONE 131/2025

AGCMAS2155

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’AGCM rende un parere motivato al Comune di Formia, ai sensi dell’art. 21-bis l. 287/1990, sulla Deliberazione di Giunta n. 131/2025 relativa ai criteri per l’affidamento delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e/o sportive. L’Autorità ritiene illegittima la proroga generalizzata al 30 settembre 2027 delle concessioni in essere e contesta l’assenza di un concreto cronoprogramma per le gare, l’incertezza sulle modalità di pubblicità e procedura, nonché alcuni criteri di gara e l’impostazione dell’indennizzo, ritenuti potenzialmente discriminatori o favorevoli agli incumbent. L’AGCM conclude chiedendo l’avvio senza ulteriore ritardo di procedure competitive coerenti con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva servizi.

Parere motivato ex art. 21-bis l. 287/1990 al Comune di Formia sulla Deliberazione G.C. n. 131/2025: l’AGCM contesta la proroga delle concessioni demaniali marittime e chiede l’immediata indizione di gare pubbliche

Comune di Formia – concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato rende un parere motivato, ai sensi dell’art. 21-bis della legge n. 287/1990, nei confronti del Comune di Formia in relazione alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 16 maggio 2025. L’atto comunale approva criteri per l’affidamento delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e/o sportive e dispone, in sostanza, una proroga delle concessioni in essere fino al completamento della procedura di gara e comunque non oltre il 30 settembre 2027.

Quadro normativo e contenuto della deliberazione comunale

La deliberazione richiama la disciplina nazionale e regionale sulle concessioni demaniali marittime, gli artt. 36 e 37 del Codice della Navigazione e le novità introdotte dal d.l. n. 131/2024, convertito in l. n. 166/2024, che ha modificato la l. n. 118/2022. In particolare, il Comune dà atto:

  • della proroga al 30 settembre 2027 delle concessioni demaniali marittime, per consentire agli enti concedenti di avviare le procedure di affidamento;
  • dell’obbligo di indire le procedure di affidamento entro il 30 giugno 2027, con previsione di criteri di indennizzo per i concessionari uscenti e della disciplina sui canoni demaniali.

La deliberazione approva inoltre criteri generali per le gare, riportati in una tabella allegata con punteggi per l’offerta tecnica, e stabilisce che le concessioni saranno assegnate tramite bandi promossi dall’Amministrazione, con durata non superiore a dieci anni e con il limite di una sola concessione per soggetto.

Profili di contrasto con il diritto dell’Unione e con i principi concorrenziali

L’AGCM ritiene che la scelta del Comune di differire la validità delle concessioni al 30 settembre 2027, senza attivare tempestivamente le procedure di gara e senza definire un cronoprogramma per l’avvio e la conclusione delle stesse, contrasti con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE (direttiva servizi).

Secondo l’Autorità, la proroga impedisce l’apertura del mercato alla concorrenza e ritarda ingiustificatamente l’applicazione della disciplina euro-unitaria. L’Autorità richiama la propria precedente attività di advocacy contro le proroghe delle concessioni demaniali marittime e osserva che il giudice amministrativo ha più volte affermato l’obbligo di procedere con gare a evidenza pubblica per il rilascio di tali concessioni.

Proroga non qualificabile come proroga tecnica

L’Autorità esclude che la misura del Comune possa essere considerata una mera proroga tecnica. Tale qualificazione, infatti, presuppone che la proroga sia strettamente funzionale alla conclusione di una procedura selettiva già avviata o comunque imminente. Nel caso di specie, invece, la proroga è disposta in termini generali e non è accompagnata da tempi certi di indizione delle gare.

La deliberazione si limita a incaricare gli uffici di adottare gli atti gestionali conseguenti, senza fissare né la data di avvio né quella di conclusione delle procedure, con conseguente mantenimento delle concessioni in essere in assenza di un effettivo percorso competitivo.

Criticità sulle modalità di affidamento e sulla pubblicità della procedura

Un ulteriore profilo di criticità riguarda l’indeterminatezza delle modalità di gara. La deliberazione afferma che l’Amministrazione pubblicherà propri bandi, ma non indica in modo puntuale la tipologia di procedura, le modalità di pubblicità, i tempi e le caratteristiche del procedimento.

L’AGCM sottolinea che, nel settore in esame, l’evidenza pubblica deve garantire trasparenza, imparzialità, par condicio e confronto concorrenziale, anche mediante un efficace meccanismo pubblicitario e adeguati oneri istruttori e motivazionali. L’Autorità richiama inoltre la preferenza per procedure avviate d’ufficio, in luogo di meccanismi attivati su istanza di parte.

Indennizzo al concessionario uscente

La deliberazione rinvia anche alla disciplina dell’indennizzo prevista dalla normativa novellata. Sul punto l’AGCM osserva che la disciplina legislativa presenta un evidente favor per i titolari uscenti e rischia di porsi in contrasto con i principi di libera concorrenza.

L’Autorità ammette la possibilità di un indennizzo solo nei limiti della tutela del legittimo affidamento e, comunque, con riferimento ai soli investimenti non ancora ammortizzati alla scadenza della concessione e non recuperabili sul mercato secondario. In questa prospettiva, l’indennizzo deve essere compatibile con procedure di gara coerenti con la concorrenza e con gli incentivi agli investimenti.

Criteri di valutazione dell’offerta tecnica ed economica

L’AGCM solleva dubbi anche su alcuni criteri di valutazione dell’offerta tecnica. In particolare, segnala che non risulta chiara l’attribuzione di punteggi per interventi e azioni complementari all’attività balneare su siti o aree pubbliche o private diverse da quelle in concessione, in assenza di specifiche motivazioni che circoscrivano tipologia ed entità degli interventi premiati.

L’Autorità osserva inoltre che la valorizzazione dell’offerta economica, attraverso una possibile maggiorazione del canone annuo base, può avere rilievo competitivo solo se il canone riflette il reale valore economico e turistico del bene e se la disciplina di gara assicura, in modo trasparente e proporzionato, il contenimento dei prezzi e l’adeguata fruibilità per gli utenti finali.

Conclusioni, termine per l’adeguamento e iniziativa successiva

Alla luce di tali rilievi, l’AGCM conclude che la Deliberazione n. 131/2025 si pone in contrasto con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva servizi, in quanto limita ingiustificatamente la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi e impedisce il confronto competitivo su risorse demaniali scarse.

Ai sensi dell’art. 21-bis, comma 2, della l. n. 287/1990, il Comune deve comunicare entro sessanta giorni le iniziative adottate per rimuovere le violazioni contestate; in difetto di adeguamento, l’Autorità potrà proporre ricorso nei successivi trenta giorni. Il testo dà poi conto del fatto che il Comune non ha fornito riscontro e che, preso atto del mancato adeguamento, l’Autorità ha deliberato l’impugnazione dinanzi al TAR competente.

Punti principali

Oggetto del parere e contenuto della delibera comunale

Il parere riguarda la Deliberazione G.C. n. 131 del 16 maggio 2025 del Comune di Formia, con cui sono stati approvati criteri per l’affidamento delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e/o sportive. La delibera prende atto della normativa nazionale e regionale e delle novità del d.l. n. 131/2024, convertito in l. n. 166/2024, e dispone la proroga delle concessioni valide al 31 dicembre 2024 fino al completamento della gara e comunque non oltre il 30 settembre 2027.

Contrasto con il diritto UE e con i principi di concorrenza

L’AGCM ritiene che la proroga generalizzata delle concessioni, senza attivazione tempestiva delle gare e senza un cronoprogramma, contrasti con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE. Secondo l’Autorità, il Comune avrebbe dovuto indire procedure ad evidenza pubblica per nuovi affidamenti, in conformità ai principi di concorrenza, equità, trasparenza e non discriminazione, disapplicando la normativa nazionale incompatibile con il diritto dell’Unione.

Criticità della proroga e assenza di una proroga tecnica

L’Autorità esclude che l’estensione della durata possa essere qualificata come mera proroga tecnica, poiché non è funzionale alla conclusione di una gara già avviata o imminente ed è disposta in modo ampio e generalizzato. La delibera, pur affermando la necessità di avviare le procedure di gara, non prevede tempi certi né collega la proroga all’indizione dei bandi.

Modalità di gara e pubblicità della procedura

L’AGCM rileva un ulteriore profilo di criticità nell’assenza di indicazioni sulla tipologia di procedura da seguire e sulle modalità di pubblicizzazione dei bandi. La delibera si limita a prevedere la pubblicazione di bandi da parte dell’Amministrazione, senza chiarire tempi, forme e modalità, mentre l’Autorità richiama la necessità di procedure avviate d’ufficio, trasparenti e idonee a garantire par condicio, massima partecipazione e confronto concorrenziale.

Indennizzo al concessionario uscente

L’Autorità contesta il rinvio alla disciplina dell’indennizzo prevista dalla normativa novellata, evidenziando che essa introduce un favor per i concessionari uscenti e può risultare in contrasto con la libera concorrenza. Riconosce che un indennizzo possa essere compatibile con l’ordinamento solo nei limiti della tutela del legittimo affidamento e del rimborso di investimenti non ancora ammortizzati e non recuperabili sul mercato secondario.

Criteri di valutazione dell’offerta tecnica e offerta economica

L’AGCM segnala che alcuni punteggi attribuiti ai criteri tecnici non risultano adeguatamente motivati o delimitati, in particolare quello relativo a interventi su siti o aree diverse da quelle in concessione. Osserva inoltre che la valorizzazione dell’offerta economica, mediante possibile maggiorazione del canone, può essere ammessa solo se il canone riflette il reale valore economico del bene e se sono previste regole che garantiscano contenimento dei prezzi e fruibilità per gli utenti.

Esito del parere e conseguenze

L’Autorità conclude che la deliberazione si pone in contrasto con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva servizi nella misura in cui impedisce il confronto competitivo su risorse demaniali scarse. Richiede al Comune di comunicare entro 60 giorni le iniziative adottate per rimuovere le violazioni e avverte che, in caso di mancato adeguamento, potrà proporre ricorso nei 30 giorni successivi. Il comunicato finale dà atto che il Comune non ha risposto e che l’AGCM ha poi deliberato l’impugnazione dinanzi al TAR competente.

Come è indicizzato

Materiepareresegnalazione al comuneconcessioni demaniali marittimeaffidamenti competitivirestrizioni concorrenziali

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