Cassazione Penale, Sentenza n. 38932/2025 del 02/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I primi tre ricorrenti impugnano la sentenza di patteggiamento deducendo violazione dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p. per mancata valutazione individualizzata e scorretta qualificazione giuridica (con riguardo a un concorso nel reato di bancarotta fraudolenta) e contestano il mancato recepimento, nella parte dispositiva, del beneficio della non menzione sul casellario, oggetto dell'accordo. Ferrando deduce (i) errori per non aver ottenuto la sospensione condizionale prevista dall'ultimo comma dell'art. 163 c.p. (pur essendo tale beneficio condizione dell'accordo), e (ii) inosservanza di norme processuali in relazione all'imposizione in solido a suo carico delle spese legali di parti civili le cui costituzioni erano state revocate dall'avv. Baroncelli.
La decisione
Per Castelli, Bolgè e Guatri: i ricorsi sono dichiarati inammissibili perché indeducibili nei limiti del sindacato possibile sul rito negoziato; la motivazione del Tribunale è ritenuta adeguata (sommaria ma sufficiente), e i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Per Ferrando: parte del ricorso è accolta solo quanto alla statuizione che lo obbligava, in solido, al rimborso delle spese legali delle parti civili difese dall'avv. Federica Baroncelli — quella specifica statuizione è annullata senza rinvio e eliminata perché le costituzioni erano state revocate; il resto del ricorso è dichiarato inammissibile (con esclusione della diversa statuizione sulla sospensione condizionale, che la motivazione del Tribunale mostra comunque di aver inteso concedere, benché la parte dispositiva fosse generica).
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina del rito disciplinato dalla richiesta delle parti (patteggiamento): limita l'ambito di sindacabilità della decisione giudiziale e comporta oneri motivazionali più succinti a carico del giudice, salvo che dagli atti emergano elementi che impongano valutazioni più approfondite.
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Riguarda le modalità del controllo giudiziale nell'ambito dell'applicazione della pena su richiesta: il giudice deve verificare la corretta qualificazione giuridica dei fatti ma, nel rito negoziato, la sua motivazione può essere sintetica se non emergono elementi che impongano approfondimenti individualizzanti.
art. 163 cod. pen.
Regola la sospensione condizionale della pena; l'ultimo comma prevede una specifica forma di sospensione (cd. 'annuale') che può essere oggetto di negoziazione e la cui concessione, se condizione dell'accordo, deve risultare chiaramente nella sentenza.
art. 129 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal giudice per accertare l'assenza di cause di proscioglimento o non punibilità; nel rito negoziato il giudice deve escludere espressamente tali ipotesi, ma può farlo con richiamo sintetico salvo che emergano elementi contrari.
art. 27 Costituzione
Richiama i limiti costituzionali nella determinazione della pena e la necessità che la pena concordata sia congrua e proporzionata, verifica che il giudice deve compiere anche nel rito negoziato.
d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 24, comma 1, lett. e)
Prevede il beneficio della non menzione per talune condanne sul casellario giudiziale; la mancata espressa indicazione nella parte dispositiva della sentenza non comporta sempre interesse all'impugnazione se la non menzione sussiste ex lege.
art. 82 comma 3 cod. proc. pen.
Riguarda l'imputazione delle spese per le parti civili e i criteri di riparto; è richiamato in relazione alla contestata imposizione in solido delle spese a carico del ricorrente nonostante la revoca delle costituzioni.
art. 544 cod. proc. pen.
Norma processuale di riferimento in materia di decisioni in merito alle spese e alle statuizioni civili connesse; utilizzata come parametro per verificare la correttezza formale dell'assegnazione delle spese.
Massime di principio
- Nel rito del patteggiamento (art. 444 c.p.p.) il sindacato della Corte sulla decisione è limitato: la motivazione può essere sintetica se non emergono elementi che impongano approfondimenti; i rilievi generici sulla responsabilità individuale risultano spesso indeducibili.
- Il giudice deve comunque verificare e dichiarare l'assenza di cause di proscioglimento e la congruità della pena rispetto ai parametri costituzionali, ma può farlo con richiami sommari se gli atti non pongono questioni specifiche.
- Se la parte dispositiva della sentenza appare in contrasto con la motivazione, la motivazione può comunque essere utilizzata per chiarire l'effettiva volontà decisoria del giudice; ciò può evitare l'annullamento quando risulta evidente che il giudice intendeva concedere il beneficio pattuito.
- La revoca della costituzione di parte civile prima della decisione impedisce, in linea di principio, che il giudice condanni l'imputato al rimborso delle spese legali di quella parte: l'assegnazione di tali spese va eliminata se la costituzione è stata validamente revocata.
- La previsione di benefici automatici (es. non menzione) richiamati nell'accordo deve essere valutata concretamente: l'assenza di menzione espressa nel dispositivo non sempre costituisce pregiudizio se il beneficio sussiste ex lege, ma la chiarezza nella parte dispositiva evita future controversie.
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