Cassazione Penale, Sentenza n. 26217/2024 del 04/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'autorizzazione all'acquisto di una macchina da scrivere per evitare l'eventuale non intellegibilità della sua grafia nella redazione di istanze e reclami, sostenendo che il diniego violava i suoi diritti (richiamando artt. 1, 35-bis, 41-bis Ord. pen. e gli artt. 3, 24, 27 Cost.) e che la Circolare D.A.P. del 10/10/2017 non avrebbe escluso in modo definitivo l'acquisto. Ha inoltre invocato la funzione rieducativa della pena e il diritto di difesa, lamentando una grave difficoltà di lettura delle sue scritture e sostenendo che nelle sezioni 41-bis la figura dello scrivano non è prevista per motivi di sicurezza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il reclamo giurisdizionale previsto dagli artt. 35-bis e 69 Ord. pen. tutela solo diritti soggettivi che subiscono un pregiudizio concreto e attuale; nel caso di specie i giudici di merito hanno accertato che le istanze del detenuto sono state comprese nel tempo e che non è stato dimostrato un pregiudizio attuale alla difesa dovuto al mancato acquisto della macchina da scrivere. La Corte ha inoltre considerato pertinenti le ragioni indicate dai giudici di merito (disponibilità dell'attività dello scrivano ove prevista e assistenza del difensore, integrazioni fornite) e ha ritenuto irrilevante il richiamo ai precedenti su CD musicali, perché il criterio della evoluzione tecnologica non si applica a uno strumento ormai datato come la macchina da scrivere. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato generico e manifestamente infondato; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 41-bis Ord. pen.
Rileva il regime differenziato; la Corte prende atto delle limitazioni connesse alla sicurezza nelle sezioni 41-bis e considera la possibilità di ausili o misure alternative (scrivano, assistenza del difensore) nel valutare l'effettivo pregiudizio.
art. 35-bis Ord. pen.
Collegato al reclamo giurisdizionale; la Corte sottolinea che il reclamo ex artt. 35-bis e 69 mira a tutelare posizioni di diritto soggettivo concretamente lesi e non meri interessi alla corretta esecuzione della pena.
art. 69, comma 6, lett. b) Ord. pen.
Indica la natura del reclamo giurisdizionale: deve essere dimostrato un pregiudizio attuale e concreto derivante dal comportamento dell'amministrazione.
art. 35, n. 5) Ord. pen.
Richiamato per distinguere il reclamo generico dalla tutela del diritto soggettivo: il ricorso non può essere basato su mere lamentele generiche.
artt. 1, 3, 24, 27 Cost.
Richiamate dal ricorrente per violazione di principi costituzionali (finalità dell'ordinamento penitenziario, uguaglianza, diritto di difesa, funzione rieducativa); la Corte ha ritenuto che, in assenza di concreto pregiudizio, non sussiste la violazione invocata.
Circolare D.A.P. del 10 ottobre 2017
Circolare D.A.P. del 10/10/2017
La difesa ha contestato la sua esaustività circa l'elenco dei beni acquistabili; la Corte osserva che la circolare non può essere considerata risolutiva ma il ricorrente non ha dimostrato il pregiudizio concreto nonostante la circolare.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna del proponente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato.
Giurisprudenza di legittimità citata
Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021 (Gallico); Sez. 1, n. 54117 del 14/06/2017 (Costa)
Richiamate per il principio secondo cui il reclamo giurisdizionale tutela posizioni di diritto soggettivo lesi e non semplici interessi; la Corte le usa per affermare la necessità del pregiudizio concreto.
Corte Cost. n. 186 del 2000
Richiamata in relazione alla valutazione di eventuali profili di colpa nel promuovere il ricorso; la Corte ha ritenuto sussistere profilo di colpa, giustificando la comminazione della somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il reclamo giurisdizionale ex artt. 35-bis e 69 Ord. pen. richiede la prova di un pregiudizio concreto e attuale di una posizione di diritto soggettivo: mere difficoltà o interessi generici non sono sufficienti.
- Se le istanze e i reclami del detenuto sono state comunque comprese e la difesa tecnica può integrare o sopperire, il mancato rilascio di un ausilio non determina automaticamente lesione del diritto di difesa.
- Nei reparti sottoposti a 41-bis le misure di sicurezza e le relative limitazioni agli ausili vanno considerate nel bilanciamento tra esigenze di ordine e sicurezza e diritti del detenuto; l'assenza di una figura prevista come lo scrivano può essere rilevante ma non decisiva senza prova del pregiudizio concreto.
- Le circolari amministrative (es. D.A.P.) e i precedenti giurisprudenziali vanno valutati nel loro contesto: l'evoluzione tecnologica può giustificare autorizzazioni per alcuni beni, ma non è automaticamente estendibile a strumenti obsoleti senza ragioni concrete.
- Per evitare la dichiarazione di inammissibilità o sanzioni economiche, il ricorrente deve documentare in modo preciso in cosa consista il danno alla sua posizione giuridica (es. casi specifici di incomprensibilità che abbiano impedito l'esercizio di un diritto processuale).
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