Sentenza del 14/02/2020 n. 1458 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 82/2020 IMPOSTA DI REGISTRO - atto di cessione totalitaria di quote societarie - cessione di azienda - libertà di scelta contrattuale - riqualificazione della fattispecie da parte dell' ente impositore - esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio aveva emesso avviso di accertamento per parziale mancato pagamento dell'imposta di registro, qualificando come cessione di azienda un atto formalmente costituito come cessione totalitaria di quote societarie; la contribuente contestava la riqualificazione, sostenendo che cessione di quote e cessione di azienda sono fattispecie giuridiche distinte, entrambe previste dall'ordinamento e soggette a regimi fiscali diversi, e che il contribuente ha libertà di scelta tra strumenti contrattuali alternativi purché l'operazione sia genuina.
La decisione
La Commissione Tributaria d'appello ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado. È stato affermato che, quando l'ordinamento prevede più forme contrattuali alternative per conseguire lo stesso risultato pratico, l'ente impositore non può riqualificare l'operazione esclusivamente per aumentare l'onere fiscale, salvo che venga provata la non genuinità o finalità elusiva dell'operazione. Pertanto la pretesa tributaria dell'Ufficio è illegittima. Sono compensate le spese di lite.
Norme richiamate
art. 10-bis, comma 4, Legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente)
Impone un limite alla riqualificazione operata dall'ente impositore quando dalla riqualificazione deriva un maggior onere fiscale: non è legittima la riqualificazione a favore di una fattispecie con maggiore carico tributario se esiste uno strumento contrattuale alternativo previsto dall'ordinamento; la scelta del contribuente tra forme alternative è tutelata salvo prova di non genuinità.
art. 20, DPR 26 aprile 1986 n. 131 (Testo unico imposta di registro)
L'Amministrazione sostiene che l'art. 20 consente una qualificazione oggettiva degli atti; la Commissione precisa però che tale qualificazione non può supplire a un divieto di scegliere tra forme negoziali alternative previsto dallo Statuto del contribuente e non giustificare una riqualificazione volta unicamente a incrementare l'imposta quando non sia dimostrata la simulazione o elusività.
Massime di principio
- La cessione totalitaria di quote e la cessione di azienda sono distinte fattispecie giuridiche: la mera circostanza che il trasferimento delle quote comporti il passaggio del controllo non equivale automaticamente a una cessione di azienda.
- Il contribuente ha libertà di scelta tra strumenti contrattuali alternativi previsti dall'ordinamento; l'amministrazione non può riqualificare l'atto con l'unico scopo di aumentare l'onere fiscale, salvo prova della non genuinità o finalità elusiva dell'operazione.
- Se l'Ufficio intende contestare la qualificazione scelta dal contribuente deve dimostrare la simulazione, la mancanza di sostanza economica o una finalità elusiva, non basta richiamare la qualificazione oggettiva dell'atto.
- In casi simili è utile documentare la genuinità e le ragioni economiche e contrattuali della scelta (business rationale, deliberazioni sociali, effetti economici) per contrastare la riqualificazione fiscale.
- La presenza di alternative giuridiche legittime richiede cautela da parte dell'Amministrazione: ogni riqualificazione che implichi un maggior carico tributario è soggetta al limite previsto dallo Statuto del contribuente.
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