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Sentenza

Sentenza n. 766/2026 - Bari, Sezione 1

per la - declaratoria di annullamento del diniego di visione e rilascio degli atti in ordine all’istanza di accesso avanzata dal ricorrente, inoltrata con raccomandata pec, notificata e ricevuta dall’ente, in data 01/09/2025; - nonché di ogni altro atto preliminare, presupposto, connesso e/o conseguente e per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente all'ostensione degli atti inerenti la sua istanza e conseguente condanna dell'ente opposto, ad esibire gli atti in questione; - ordinare alla A.S.L. - Azienda Sanitaria Locale di Foggia – Dipartimento Prevenzione, in persona del l.r.p.t., la visione e l’estrazione della documentazione richiesta, in ordine all’istanza di accesso inoltrata e ricevuta dall’ente, in data 01/09/2025.

Giustizia amministrativa202501684

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso e ostensione della documentazione richiesta con istanza del 1° settembre 2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (impresa richiedente accesso)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa ricorrente ha chiesto l'annullamento del diniego opposto dall'Azienda Sanitaria Locale Foggia alla propria istanza di accesso, nonché l'accertamento del diritto alla visione e all'estrazione di copia della documentazione richiesta. Dopo la proposizione del ricorso, l'amministrazione ha trasmesso la documentazione, impegnandosi a rimborsare le spese sostenute. La ricorrente ha quindi dichiarato che la pretesa sostanziale era stata integralmente soddisfatta in via extragiudiziale e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la trasmissione della documentazione da parte dell'amministrazione aveva soddisfatto integralmente la pretesa sostanziale azionata e aveva fatto venir meno l'interesse alla decisione sul ricorso. Le spese sono state poste a carico dell'Azienda Sanitaria secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l'amministrazione aveva riconosciuto la fondatezza della pretesa mediante l'invio, incontestato, degli atti richiesti. L'ASL è stata condannata al pagamento di euro 500,00, oltre accessori di legge.

Massime di principio

  • La trasmissione integrale della documentazione richiesta mediante un'istanza di accesso, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere quando soddisfa pienamente la pretesa sostanziale del richiedente e fa venir meno il suo interesse alla decisione.
  • In caso di cessazione della materia del contendere conseguente al soddisfacimento extragiudiziale della domanda di accesso, le spese possono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell'amministrazione che abbia riconosciuto la pretesa mediante l'ostensione degli atti richiesti.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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