Cassazione Civile, Ordinanza n. 15253/2025 del 07/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un avviso di intimazione e della presupposta cartella di pagamento relativi a IRPEF per l'anno d'imposta 2006. In primo grado la domanda era stata accolta solo in parte; in appello l'agente della riscossione aveva ottenuto riforma favorevole, con riconoscimento della regolarità della notifica della cartella eseguita direttamente a mezzo posta con raccomandata e avviso di ricevimento, senza necessità di produrre in giudizio la copia integrale della cartella, ritenendo inoltre generico il disconoscimento dell'estratto di ruolo e della copia della relata. Con il ricorso per cassazione il contribuente articola quattro motivi: (1) denuncia violazione di legge e carenza di motivazione in modo promiscuo, contestando la decisione sulla notifica e sostenendo che la CTR avrebbe applicato erroneamente i principi sulla notificazione diretta della cartella e violato la gerarchia delle fonti e gli artt. 6 e 10 della L. 212/2000; (2) deduce falsa applicazione dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 e carenza di motivazione, sostenendo che per alcune forme di notificazione sarebbero necessarie raccomandata informativa e altre formalità, che non basterebbe l'estratto di ruolo ma servirebbe la produzione della cartella, e che mancherebbe la prova del collegamento fra cartella e relata; (3) lamenta la violazione dell'art. 345 c.p.c., sostenendo che in appello non potessero essere prodotti nuovi documenti; (4) deduce ancora, in modo promiscuo, carenza di motivazione e falsa applicazione di norme, ma senza indicare chiaramente quale norma sarebbe stata violata, richiamando anche una decisione di altra CTR estranea al caso.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi due e il quarto motivo, per formulazione promiscua, difetto di specificità e mancanza di autosufficienza, oltre che per infondatezza nel merito delle censure sulla notifica della cartella. In particolare ha ribadito che, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 602/1973, la notifica diretta della cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento è modalità valida e perfezionata alla data dell'avviso di ricevimento, senza necessità di relata di notifica, e che la prova del perfezionamento può essere fornita anche mediante matrice o estratto di ruolo. Ha poi escluso la denunciata violazione dell'art. 345 c.p.c. perché nel processo tributario, per effetto dell'art. 58 d.lgs. 546/1992, è consentita la produzione di nuovi documenti in appello. Non sono state liquidate spese perché l'Agenzia delle entrate non ha svolto difese e l'agente della riscossione si è costituito solo per eventuale discussione. La sentenza si conclude con il rigetto del ricorso e con l'applicazione del contributo unificato aggravato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
I motivi di ricorso devono distinguere chiaramente tra violazione di legge e vizio motivazionale; non è ammissibile la loro sovrapposizione in forma promiscua.
art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente, indicando con precisione i documenti e il loro contenuto; non occorre la trascrizione integrale, ma serve una localizzazione puntuale e una descrizione idonea a comprendere la censura.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
La cartella di pagamento può essere notificata direttamente dall'agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la notifica si perfeziona con la data dell'avviso di ricevimento e non è necessaria un'apposita relata di notifica.
art. 2700 c.c.
L'attestazione dell'agente postale sulla consegna dell'atto e sull'identità del consegnatario è assistita da fede privilegiata quanto ai fatti attestati.
art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dalla parte ricorrente in tema di notificazioni tributarie, ma la Corte rileva che la censura non si confronta con la modalità di notifica accertata in fatto.
art. 7, comma 6, L. n. 890 del 1982
Richiamato dal ricorrente per sostenere specifiche formalità notificatorie, ma la Corte reputa la doglianza astratta e non pertinente alla notifica diretta via raccomandata ex art. 26 d.P.R. 602/1973.
art. 140 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non pertinente perché riferito a modalità notificatorie diverse da quella accertata nella specie.
art. 8, comma 4, L. n. 890 del 1982
Richiamato dal ricorrente per la raccomandata informativa, ma la Corte esclude la necessità di tale adempimento quando la notifica avviene direttamente ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 602/1973.
art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario in appello è consentita la produzione di nuovi documenti, anche se preesistenti al giudizio di primo grado, senza la limitazione prevista dall'art. 345 c.p.c.
art. 345 c.p.c.
La preclusione alla produzione di nuovi documenti in appello non opera nel giudizio tributario, per la prevalenza della disciplina speciale dell'art. 58 d.lgs. 546/1992.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Viene richiamato il principio di specialità, per cui nel rapporto tra norma processuale civile e norma processuale tributaria prevale quest'ultima.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è ammissibile la mescolanza indistinta di censure ex art. 360 c.p.c. eterogenee tra violazione di legge e vizio di motivazione, se non sono separatamente e specificamente individuati i profili giuridici e quelli fattuali della doglianza.
- Il principio di autosufficienza impone che il ricorso descriva in modo chiaro i fatti rilevanti, indichi la sede processuale e il contenuto degli atti e documenti richiamati; la mancanza di localizzazione e di precisa descrizione rende inammissibile la censura.
- In tema di riscossione, la notifica diretta della cartella di pagamento mediante raccomandata con avviso di ricevimento è valida e si perfeziona con la ricezione attestata dall'avviso, senza necessità di una relata di notifica separata.
- Per la prova della regolare notifica della cartella non è necessaria la produzione dell'originale o di copia autentica della cartella, essendo sufficiente la matrice o l'estratto di ruolo, se idonei a identificare debitore, causa e importo del credito.
- Nel processo tributario di appello è consentita la produzione di nuovi documenti ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 546/1992, con prevalenza della disciplina speciale rispetto all'art. 345 c.p.c.
- Una censura di vizio motivazionale non può risolversi in una critica alla valutazione del merito quando la motivazione della sentenza impugnata è presente e comprensibile; il vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la semplice contestazione della valutazione compiuta dal giudice.
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