Sentenza n. 2242/2026 - Milano, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. 320/2025 del Tribunale di Lodi - Sezione Lavoro, pubblicata il 22 luglio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi – Sezione Lavoro, relativa al pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute e delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi – Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute, quantificata in euro 737,55 oltre accessori, e aveva condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha documentato di avere trasmesso la sentenza all'istituzione scolastica competente, di avere adottato il decreto di liquidazione, ottenuto il visto della Ragioneria Territoriale dello Stato e disposto il pagamento dell'indennità mediante il sistema stipendiale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché di avere liquidato e pagato le spese di lite. Il ricorrente non ha formalmente contestato l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che l'Amministrazione avesse integralmente eseguito il comando giudiziale e che fosse stato conseguito il bene della vita perseguito con il ricorso. Il Collegio ha posto le spese del giudizio di ottemperanza a carico dell'Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l'adempimento era intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in euro 600,00, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Costituiscono la base processuale dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione del giudicato o di altro provvedimento esecutivo.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Richiamato nell'epigrafe normativa della decisione; il testo non esplicita una specifica interpretazione autonoma della disposizione.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione dimostra di avere integralmente eseguito il comando contenuto nel titolo giudiziale e il ricorrente non contesta formalmente tale adempimento, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto conseguimento del bene della vita.
- L'adempimento dell'amministrazione successivo alla proposizione del ricorso di ottemperanza non esclude la condanna alle spese del giudizio, che possono essere poste a carico dell'amministrazione in applicazione del criterio della soccombenza virtuale.
- La soccombenza virtuale giustifica la condanna alle spese quando la condotta dell'amministrazione, pur sfociando nell'adempimento prima della decisione, ha reso necessaria la proposizione del giudizio per ottenere l'esecuzione del titolo.
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