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Sentenza

Sentenza n. 11653/2026 - Roma, Sezione 1

per l’annullamento ​- della nota prot. -OMISSIS- della Direzione generale del personale e della formazione – Ufficio I concorsi e inquadramento, comunicata via PEC in data 18 marzo 2026, recante «Riscontro ad istanza di riesame in autotutela della posizione di -OMISSIS-» inerente la mancata assegnazione di sede e la mancata stipula del contratto di assunzione; - per quanto occorra, del suddetto provvedimento direttoriale del 27 novembre 2025, non conosciuto in integrale originalità, ma richiamato quale atto presupposto nella comunicazione del 28 novembre 2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi inclusi: a) le risultanze istruttorie interne sulle verifiche dei requisiti morali del ricorrente; b) gli atti organizzativi mediante cui si è disposto di non convocare il ricorrente alla stipula del contratto di assunzione, pur utilmente collocato nella graduatoria dei vincitori; c) la nota prot. -OMISSIS-, comunicata il 28 novembre 2025, con la quale, in esecuzione di provvedimento del direttore generale del 27 novembre 2025, prot. -OMISSIS-, si disponeva di non assegnare al ricorrente alcuna sede di lavoro e di non procedere alla stipula del contratto di assunzione; d) l’avviso assegnazione sedi, per quanto di interesse, per come pubblicato il 26 gennaio 2026 sul sito ministeriale, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; e) limitatamente agli interessi di parte ricorrente, l’avviso di scorrimento della graduatoria del 12 dicembre 2025 unitamente all’allegato elenco sedi residue; f) gli elenchi delle sedi disponibili e le assegnazioni degli uffici, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; g) la graduatoria dei vincitori per come pubblicata in data 18 dicembre 2025, limitatamente agli interessi di parte ricorrente e se ritenuto opportuno; h) il bando di concorso, limitatamente agli interessi di parte ricorrente e se opportuno; con conseguente condanna dell’amministrazione resistente al riesame della posizione di parte ricorrente con ogni provvedimento amministrativo conseguente​;

Giustizia amministrativa202606294

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso e mancata assegnazione della sede e stipula del contratto di assunzione per carenza dei requisiti di condotta e morali; successiva nota di riesame ritenuta meramente confermativa

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, utilmente collocato nella graduatoria del concorso per l’assunzione di 1.000 conducenti di automezzi, contestava la mancata assegnazione della sede e la mancata stipula del contratto, deducendo l’illegittimità dell’accertamento negativo sui requisiti morali. In particolare, denunciava l’automatismo dell’esclusione, la sproporzione della decisione, la disparità di trattamento e l’omessa ponderazione delle circostanze rilevanti. Sosteneva inoltre che il ricorso fosse tempestivo perché rivolto contro la nota del 18 marzo 2026, con cui l’amministrazione aveva riscontrato l’istanza di riesame in autotutela. Il Ministero eccepiva l’irricevibilità per tardività, rilevando che l’esclusione era stata notificata il 28 novembre 2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile. L’esclusione era stata notificata il 28 novembre 2025 e il ricorso, notificato il 15 maggio 2026, è stato proposto oltre il termine decadenziale di sessanta giorni. La nota del 18 marzo 2026 non è stata ritenuta un autonomo provvedimento lesivo, ma un atto meramente confermativo e chiarificatore del precedente diniego: l’istanza di riesame non riapriva il termine per impugnare l’esclusione. Il Collegio ha aggiunto che, anche nel merito, le censure sarebbero state manifestamente infondate. La condanna a tre anni e sei mesi per associazione a delinquere e corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici ancora in corso alla presentazione della domanda e l’estinzione del precedente rapporto di pubblico impiego costituivano elementi ragionevoli per ritenere insussistenti i requisiti morali richiesti, particolarmente rigorosi per l’impiego presso il Ministero della giustizia. Non sono state ritenute decisive né la mancata estinzione del reato e l’assenza di riabilitazione, né la permanenza dell’obbligo risarcitorio, né la pendenza di una domanda di grazia. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 1.000 euro.

Norme richiamate

  • art. 29 c.p.a.

    termine decadenziale di sessanta giorni

    Il ricorso contro il provvedimento lesivo deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell’atto; una successiva istanza di riesame non riapre il termine quando l’atto che la definisce è meramente confermativo.

  • art. 2 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487

    requisiti di condotta e morali

    La disposizione è stata richiamata quale base dei requisiti morali richiesti per l’ammissione e l’assunzione nel pubblico impiego.

  • art. 35, comma 6, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    requisiti di condotta e morali

    La disposizione è stata richiamata insieme alla disciplina concorsuale quale fondamento dei requisiti di condotta necessari per l’impiego pubblico.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il TAR ha rilevato che, trattandosi di procedura concorsuale e non di procedura di evidenza pubblica, l’esclusione non doveva essere preceduta da un subprocedimento in contraddittorio ai sensi dell’art. 10-bis.

Massime di principio

  • La proposizione di un’istanza di riesame in autotutela non riapre il termine decadenziale per impugnare il provvedimento originario quando l’atto successivo si limita a confermarlo o a chiarirne il contenuto senza una nuova autonoma valutazione lesiva.
  • La nota con cui l’amministrazione riscontra un’istanza di riesame è meramente confermativa quando ribadisce l’esclusione già disposta e ritiene non idonei gli elementi allegati dall’interessato a infirmare la decisione precedente; essa non costituisce un nuovo atto autonomamente impugnabile ai fini della decorrenza del termine.
  • Nelle procedure concorsuali, l’esclusione per carenza dei requisiti morali non richiede necessariamente la previa instaurazione di un subprocedimento in contraddittorio ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, secondo la qualificazione operata dal giudice nel caso esaminato.
  • Una condanna a pena detentiva significativa per reati associativi e contro i doveri d’ufficio, accompagnata dall’interdizione temporanea dai pubblici uffici ancora vigente e dalla cessazione di un precedente rapporto di pubblico impiego, può ragionevolmente giustificare il giudizio di insussistenza dei requisiti morali per l’accesso a un impiego presso il Ministero della giustizia.
  • La pendenza di una domanda di grazia e circostanze successive alla presentazione della domanda di partecipazione non dimostrano, di per sé, il riacquisto dei requisiti morali quando il reato non è estinto e manca la riabilitazione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciInvalidità del provvedimentoTermini e notificazione del ricorso
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereBuona fede e correttezza della PADiscrezionalità amministrativa e tecnica

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