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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29031/2021 del 20/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica generale, l'Ufficio contestava a una società concessionaria di vendita di orologi Rolex due profili: da un lato, il mancato assoggettamento a IVA di vendite verso clienti extracomunitari per assenza del visto doganale sulle fatture o della bolletta di esportazione; dall'altro, l'omessa dichiarazione di ricavi, ritenendo inattendibile la percentuale di ricarico indicata dalla contribuente (27,46% invece del 60% ritenuto congruo dall'Ufficio). L'Amministrazione emetteva quindi avvisi di accertamento per IRES, IRPEF e IVA per gli anni 2003 e 2004. La CTR aveva annullato tutti gli avvisi relativi all'omessa indicazione dei ricavi ai fini IRPEF e aveva ritenuto legittimo il recupero IVA salvo una fattura. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava: 1) violazione dell'art. 2 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR, pur discostandosi dal metodo di calcolo dell'Ufficio, avrebbe dovuto comunque quantificare correttamente il tributo dovuto; 2) omesso esame di un fatto decisivo, poiché l'accertamento non si fondava solo sulla percentuale di ricarico ma anche su ulteriori elementi presuntivi (incongruità rispetto agli studi di settore, irregolarità delle fatture e delle rimanenze); 3) nullità per difetto di motivazione sulla fattura n. 6, che la CTR aveva ritenuto esente da recupero IVA. La società resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale, deducendo la violazione degli artt. 8 e 38-quater DPR 633/1972, sostenendo che la mancata produzione degli originali delle fatture non avrebbe potuto escludere la prova dell'esportazione, potendo valere anche copie o documentazione alternativa.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso principale, rigettando il primo e il terzo. Ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della contribuente perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata e introduceva anche profili nuovi e di fatto. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente a fondamento della censura sulla giurisdizione/ampiezza del potere del giudice tributario di decidere il merito della pretesa; la Corte non ne ha accolto la violazione nel caso concreto.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per lamentare ultrapetizione/omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto infondata la censura così formulata.

  • art. 360 c.p.c.

    evocato nei motivi di ricorso come parametro dei vizi dedotti (nn. 3, 4 e 5).

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    richiamato nel terzo motivo per difetto di motivazione della sentenza tributaria; la Corte ha escluso il vizio sulla fattura n. 6 perché la CTR aveva motivato sul punto.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo per asserito difetto di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR sufficiente.

  • art. 8 DPR 633/1972

    la Corte ha ricordato che per la non imponibilità delle cessioni all'esportazione occorre la prova dell'uscita dei beni dal territorio unionale tramite i requisiti documentali previsti dalla norma.

  • art. 38-quater DPR 633/1972

    richiamato come disciplina dei requisiti per il riconoscimento della non imponibilità/recupero IVA sulle esportazioni; la Corte ha ritenuto corretta la verifica dei relativi presupposti documentali.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in capo alla parte soccombente sul ricorso incidentale.

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato in relazione all'eccezione di doppia conforme sollevata dalla resistente; la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione perché la CTR aveva deciso in diritto e non in fatto.

Massime di principio

  • Un accertamento tributario analitico-induttivo non può essere ritenuto illegittimo solo perché il giudice non condivide il metodo di quantificazione adottato dall'Ufficio se dagli atti emergono plurimi elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti a sostegno della pretesa.
  • Il giudice tributario può rideterminare il quantum dell'imposta solo quando la pretesa sia astrattamente legittima e sia contestato il solo criterio di calcolo; se invece il tema è la legittimità stessa dell'accertamento per insufficienza del compendio presuntivo, la domanda va valutata in termini di validità dell'atto.
  • L'accertamento fondato sugli studi di settore è configurabile come basato su tali studi solo se questi costituiscono il fondamento prevalente della ripresa; se gli studi servono soltanto da innesco per ulteriori verifiche che conducono a elementi di maggior rilievo probatorio, la pretesa va valutata sulla base dell'insieme degli indizi raccolti.
  • Nel giudizio di legittimità il motivo per omesso esame di un fatto decisivo è infondato quando la sentenza impugnata non ha ignorato un fatto storico decisivo, ma ha invece risolto la questione in diritto sulla base di un diverso apprezzamento della struttura della pretesa tributaria.
  • Il motivo di ricorso incidentale è inammissibile se non si confronta con la effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata e tende, in realtà, a prospettare una nuova valutazione di merito o questioni non devolute al giudice di legittimità.
  • Per usufruire della non imponibilità delle cessioni all'esportazione, il contribuente deve fornire la prova documentale richiesta dalla normativa IVA sull'uscita dei beni dal territorio doganale unionale; in difetto, il recupero dell'imposta è legittimo salvo che la prova mancante sia comunque raggiunta nei modi consentiti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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