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Sentenza

Sentenza del 04/04/2018 n. 2144 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione e misure cautelari - Fermo amministrativo - Bene non strumentale all'attività lavorativa - Ciclomotore - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che il ciclomotore non potesse essere sottoposto a fermo amministrativo perché utilizzato per recarsi al lavoro. La questione riguardava l'interpretazione della tutela prevista per i beni strumentali all'attività lavorativa: secondo il contribuente, l'uso del mezzo per raggiungere il luogo di lavoro avrebbe dovuto escludere il fermo.

La decisione

La contestazione è stata respinta. Il fermo amministrativo può essere iscritto sul ciclomotore perché il veicolo utilizzato semplicemente per recarsi al lavoro non è strumentale all'esercizio dell'attività professionale o imprenditoriale, ma è strumentale alla persona. La protezione opera, invece, per i beni che costituiscono strumenti necessari e direttamente funzionali all'organizzazione e allo svolgimento dell'attività, come un escavatore per un'impresa edile, un'autovettura per un agente di commercio o un furgone per il trasporto merci.

Norme richiamate

  • Disciplina del fermo amministrativo dei beni mobili registrati

    L'esclusione dal fermo riguarda i veicoli effettivamente strumentali all'attività d'impresa o professionale, non quelli utilizzati soltanto per il tragitto casa-lavoro.

  • Cassazione civile, sentenza n. 10326/2014

    Il bene deve essere direttamente e concretamente necessario allo svolgimento dell'attività lavorativa per poter essere sottratto al fermo amministrativo.

  • Cassazione civile, sentenza n. 1288/2015

    L'uso personale o meramente funzionale al raggiungimento del luogo di lavoro non rende il veicolo un bene strumentale all'attività professionale.

Massime di principio

  • Per evitare il fermo amministrativo, non basta dimostrare che il veicolo serve per andare al lavoro: occorre provare che sia indispensabile e direttamente impiegato nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa.
  • La distinzione decisiva è tra bene strumentale all'attività, perché utilizzato per produrre beni o servizi o per svolgere concretamente il lavoro, e bene strumentale alla persona, perché facilita gli spostamenti del lavoratore.
  • Un veicolo destinato al trasporto di merci, persone, attrezzature o materiali necessari all'attività può beneficiare della tutela; un mezzo usato prevalentemente per il tragitto casa-lavoro, di regola, può essere sottoposto a fermo.
  • In una controversia analoga, il contribuente deve fornire elementi concreti sull'uso professionale del mezzo, sulla sua indispensabilità e sull'assenza di alternative ragionevoli, non limitandosi a indicare il collegamento generico con il lavoro.

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