Regolamento (UE) 2024/1958
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1958 della Commissione, del 17 luglio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda le piante da impianto di Tilia cordata L. e Tilia platyphyllos L. originarie del Regno Unito
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regime UE sulle piante ad alto rischio previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019. In base alla valutazione scientifica dell’EFSA, la Commissione conclude che le piante da impianto di Tilia cordata L. e Tilia platyphyllos L. originarie del Regno Unito presentano un rischio fitosanitario accettabile. Di conseguenza, tali piante sono escluse dall’elenco delle specie ad alto rischio e la loro importazione nell’Unione può riprendere senza tale specifica restrizione.
Modifica l'elenco UE delle piante ad alto rischio escludendo le piante da impianto di Tilia cordata L. e Tilia platyphyllos L. originarie del Regno Unito dall’ambito del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle piante da impianto di Tilia cordata L. e Tilia platyphyllos L. originarie del Regno Unito, ai fini dell’accesso al territorio doganale dell’Unione e della loro rimozione dall’elenco delle piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019. Per effetto della nota richiamata nel preambolo, ai fini del presente atto il riferimento al Regno Unito non comprende l’Irlanda del Nord. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per Tilia cordata e Tilia platyphyllos originarie del Regno Unito
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1958 della Commissione interviene sul sistema UE delle piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio disciplinato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019. La modifica è adottata sulla base dell’articolo 42, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2016/2031 e tiene conto del parere scientifico EFSA del 18 aprile 2024, che non ha individuato organismi nocivi pertinenti per le piante oggetto di valutazione.
Contesto normativo e motivazione
Il preambolo ricorda che il regolamento (UE) 2018/2019 istituisce, sulla base di una valutazione preliminare dei rischi, un elenco provvisorio di piante ad alto rischio. Tra queste era incluso il genere Tilia L. Successivamente il Regno Unito ha presentato domanda per l’esportazione nell’Unione di specifiche piante da impianto di Tilia cordata L. e Tilia platyphyllos L., accompagnata dal relativo fascicolo tecnico. La Commissione, considerato il parere dell’EFSA, conclude che il rischio fitosanitario derivante dall’introduzione di tali piante è accettabile e che non sussistono più i presupposti per mantenerle nell’elenco delle piante ad alto rischio.
Ambito oggettivo e soggettivo
La disciplina riguarda esclusivamente le piante da impianto di Tilia cordata L. e Tilia platyphyllos L. originarie del Regno Unito. Il testo precisa che, ai fini del regolamento, il riferimento al Regno Unito non comprende l’Irlanda del Nord, in forza del Quadro di Windsor richiamato nel preambolo. La modifica opera sul regime di importazione nell’Unione e sulla classificazione fitosanitaria delle piante interessate.
Contenuto della modifica
L’articolo 1 rinvia all’allegato, che sostituisce la voce relativa a "Tilia L." nella tabella di cui al punto 1, seconda colonna "Descrizione", dell’allegato del regolamento (UE) 2018/2019. La nuova formulazione esclude espressamente le piante da impianto di Tilia cordata L. e Tilia platyphyllos L. originarie del Regno Unito dall’ambito della categoria ad alto rischio. Nel testo dei considerando viene inoltre richiamato che la domanda del Regno Unito riguardava diverse tipologie di materiale vegetale, tra cui occhi/marze di massimo due anni, piante da impianto fino a sette anni a radice nuda e piante da impianto fino a 25 anni in substrato colturale, ma la conclusione della Commissione vale in modo generale per le piante in questione, indipendentemente da età, dimensioni e tipo.
Effetti pratici per l’importazione
La conseguenza principale è la possibilità di riprendere l’importazione nell’Unione delle piante da impianto di Tilia cordata L. e Tilia platyphyllos L. originarie del Regno Unito senza il mantenimento della loro classificazione come piante ad alto rischio ai sensi del regolamento (UE) 2018/2019. La Commissione motiva tale scelta anche con l’esigenza di conformarsi agli obblighi internazionali dell’Unione derivanti dall’Accordo SPS dell’OMC.
Entrata in vigore e portata giuridica
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore nel terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco delle piante ad alto rischio
L’articolo 1 dispone la modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 secondo quanto indicato nell’allegato del presente regolamento, con effetto sulla tabella di cui al punto 1, seconda colonna "Descrizione" dell’allegato del regolamento modificato.
Esclusione di Tilia cordata e Tilia platyphyllos originarie del Regno Unito
Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, la voce relativa a "Tilia L." è sostituita da "Tilia L., escluse le piante da impianto di Tilia cordata L. e Tilia platyphyllos L. originarie del Regno Unito". L’effetto pratico è la rimozione di tali piante dall’elenco provvisorio delle piante ad alto rischio.
Base scientifica e ratio della modifica
La Commissione richiama il parere scientifico EFSA del 18 aprile 2024, che non ha identificato organismi nocivi pertinenti per le piante in questione. Sulla base di tale valutazione, il rischio fitosanitario dell’introduzione nell’Unione è considerato accettabile indipendentemente da età, dimensioni e tipo di pianta.
Urgenza e coerenza con gli obblighi internazionali
Il considerando richiama l’esigenza di riprendere nel più breve tempo possibile l’importazione delle piante interessate, anche in coerenza con gli obblighi dell’Unione derivanti dall’Accordo SPS dell’OMC.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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