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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1992

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1992 della Commissione, del 16 luglio 2024, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Normativa europea32024R1992

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione stabilisce la classificazione nella nomenclatura combinata di due tipologie di capi tessili di sostegno del corpo, entrambi ricondotti al codice NC 6212 90 00. La Commissione motiva la scelta richiamando le regole generali di interpretazione della NC e le note di esclusione dei capitoli 61 e 90, escludendo in particolare la qualificazione come apparecchi ortopedici o come normali capi di abbigliamento. È inoltre previsto un periodo transitorio di tre mesi per l’utilizzo delle informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento.

Classificazione doganale, nella nomenclatura combinata, di taluni capi tessili di sostegno del corpo nel codice NC 6212 90 00.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle merci descritte nell’allegato, ossia a specifici capi aderenti in materiale tessile a maglia destinati a sostenere la postura e a contribuire a raddrizzare la schiena. Vincola gli operatori doganali, gli importatori e le autorità degli Stati membri ai fini della classificazione tariffaria uniforme nell’Unione europea. Restano rilevanti le informazioni tariffarie vincolanti già rilasciate per le merci interessate, che possono continuare a essere invocate per un periodo transitorio di tre mesi se non conformi al nuovo regolamento.

Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1992 della Commissione disciplina la classificazione doganale di specifici capi tessili di sostegno del corpo. La finalità è assicurare un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata nell’Unione, in coerenza con il codice doganale dell’Unione e con le regole generali di interpretazione della NC.

Contesto normativo e finalità

La Commissione interviene ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 4, e dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013, richiamando l’esigenza di classificazione uniforme delle merci elencate nell’allegato. Il regolamento si fonda sulle regole generali della nomenclatura combinata del regolamento (CEE) n. 2658/87 e chiarisce il trattamento doganale di capi che, per struttura e funzione, sono concepiti per contribuire a raddrizzare la schiena e sostenere la postura.

Ambito materiale della classificazione

L’allegato descrive due prodotti: un capo aderente composto da tre tipi di materiale tessile a maglia, con pannelli rigidi e pannelli di rete, chiusura frontale con cerniera e ganci e occhielli; e un secondo capo aderente composto da tessuto felpato nella parte anteriore e rete nella parte posteriore, anch’esso dotato di chiusure, fasce elastiche e inserti di velcro per esercitare una funzione di sostegno. In entrambi i casi la Commissione valorizza la funzione predominante di supporto posturale.

Classificazione doganale attribuita

Per entrambe le merci viene attribuito il codice NC 6212 90 00. La classificazione è determinata sulla base delle regole generali 1 e 6 della NC, della nota 2 a) del capitolo 61, della nota 1 del capitolo 62, della nota 1 b) del capitolo 90 e del testo della voce 6212 e del sottocodice 6212 90 00.

Esclusione della voce 9021 e dei capitoli 61/62

La Commissione esclude la classificazione nella voce 9021 come apparecchi di ortopedia ai sensi della nota 1 b) del capitolo 90, osservando che il sostegno deriva esclusivamente dall’elasticità dell’articolo tessile. Esclude inoltre le voci dei capitoli 61 richiamate nelle motivazioni, poiché i capi presentano innanzitutto le caratteristiche di articoli destinati ad assicurare un sostegno del corpo; per tale ragione rientrano nella voce 6212 come "altri articoli".

Effetti per le informazioni tariffarie vincolanti

L’articolo 2 introduce un periodo transitorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore, durante il quale le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possono ancora essere invocate dal titolare. La previsione richiama espressamente l’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Entrata in vigore e portata generale

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per gli operatori economici e per i professionisti doganali, il testo rileva come criterio vincolante di classificazione per merci sostanzialmente sovrapponibili a quelle descritte nell’allegato.

Disposizioni principali

Classificazione delle merci dell’allegato

L’articolo 1 dispone che le merci descritte nella colonna 1 della tabella allegata siano classificate nella nomenclatura combinata con il codice NC indicato nella colonna 2. Per entrambe le tipologie di capo descritte nell’allegato, il codice attribuito è 6212 90 00.

Periodo transitorio per le informazioni tariffarie vincolanti

L’articolo 2 prevede che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possano continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Criteri di classificazione e motivazione doganale

Nel preambolo e nell’allegato la Commissione richiama le regole generali 1 e 6 della nomenclatura combinata, la nota 2 a) del capitolo 61, la nota 1 del capitolo 62 e la nota 1 b) del capitolo 90. Per entrambi i capi è esclusa la voce 9021 relativa agli apparecchi ortopedici, poiché l’effetto di sostegno deriva dall’elasticità dell’articolo tessile; è altresì esclusa la classificazione come normali capi di abbigliamento dei capitoli 61 e 61/62 indicati nelle motivazioni. L’articolo è quindi qualificato come articolo destinato ad assicurare un sostegno e classificato nel codice 6212 90 00 fra gli altri articoli.

Come è indicizzato

Materiedazi doganalinomenclatura combinataclassificazione tariffariaunione doganale

Testo integrale

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