Regolamento (UE) 2024/1961
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1961 della Commissione, del 16 luglio 2024, relativo a condizioni uniformi di trasmissione delle serie storiche per la nuova ripartizione regionale in conformità al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione stabilisce condizioni uniformi per la trasmissione delle serie storiche regionali alla Commissione (Eurostat) dopo l’aggiornamento della classificazione NUTS operato dal regolamento delegato (UE) 2023/674. L’obiettivo è garantire la continuità e l’armonizzazione delle statistiche regionali dell’UE secondo il quadro del regolamento (CE) n. 1059/2003. L’obbligo riguarda gli Stati membri e si riferisce ai domini statistici elencati in allegato, con anni di inizio diversi a seconda della materia e del livello territoriale. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Condizioni uniformi per la trasmissione alla Commissione (Eurostat) delle serie storiche regionali dopo la nuova ripartizione NUTS, in attuazione del regolamento (CE) n. 1059/2003.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, limitatamente all’obbligo di trasmettere a Eurostat serie storiche ricalibrate sulla nuova ripartizione regionale NUTS. L’ambito riguarda i domini statistici indicati nell’allegato, a livello NUTS 2 e/o NUTS 3, con decorrenze temporali specifiche per ciascun dominio. Sono previste esclusioni/parziali esenzioni temporali espresse in nota per alcuni anni di riferimento (ad esempio, non obbligatorietà per il periodo 1990-2012 per la demografia della popolazione e non obbligatorietà fino al 2020 per il mercato del lavoro NUTS 3).
Condizioni uniformi di trasmissione delle serie storiche per la nuova ripartizione regionale
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1961 disciplina le modalità uniformi con cui gli Stati membri devono trasmettere a Eurostat le serie storiche regionali aggiornate in seguito alla modifica della classificazione NUTS. Esso si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1059/2003, che costituisce la base giuridica della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica e dell’armonizzazione delle statistiche regionali nell’Unione.
Contesto normativo
Il considerando richiama che il regolamento (CE) n. 1059/2003 definisce il quadro giuridico per la classificazione regionale, così da consentire la raccolta, la compilazione e la diffusione di statistiche regionali armonizzate nell’UE. Viene inoltre richiamato il regolamento delegato (UE) 2023/674, con il quale la Commissione ha modificato la classificazione NUTS con effetto dal 1° gennaio 2024.
Ambito di applicazione
L’obbligo di trasmissione grava sugli Stati membri nei confronti della Commissione (Eurostat). Oggetto della trasmissione sono le serie storiche per la nuova ripartizione regionale, secondo le specificazioni contenute nell’allegato. L’allegato distingue tra dati richiesti al livello NUTS 2 e al livello NUTS 3 e fissa, per ciascun dominio statistico, l’anno di inizio della serie da trasmettere.
Domini statistici interessati e anni di inizio
Il regolamento copre i seguenti domini, con i rispettivi riferimenti temporali indicati in allegato:
- agricoltura — produzione animale: 2021;
- agricoltura — conti economici regionali: 2021;
- demografia delle imprese: 2022 per NUTS 2 e NUTS 3;
- demografia — popolazione, nati vivi, decessi: 1990 per NUTS 2 e NUTS 3;
- istruzione: 2013;
- sanità — cause di decesso: 2013;
- utilizzo dell’assistenza sanitaria — dimissioni ospedaliere: 2023;
- mercato del lavoro — occupazione, disoccupazione: 2019 per NUTS 2 e 2019 per NUTS 3;
- conti regionali — conti per branca di attività economica e per area geografica: 2000 per NUTS 2 e NUTS 3;
- conti regionali — conti delle famiglie: 2000;
- scienza e tecnologia — spesa e personale per R&S: 2021;
- statistiche strutturali sulle imprese: 2022;
- turismo: 2020 per NUTS 2 e NUTS 3;
- statistiche sui rifiuti — impianti di trattamento dei rifiuti: 2018.
Esenzioni o limiti alla trasmissione
Le note dell’allegato introducono due precisazioni rilevanti:
- per la demografia della popolazione, la trasmissione non è obbligatoria per gli anni di riferimento dal 1990 al 2012;
- per il mercato del lavoro al livello NUTS 3, la trasmissione non è obbligatoria fino all’anno di riferimento 2020.
Entrata in vigore e natura giuridica
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come precisato dall’articolo 2, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e obbligo di trasmissione
Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione (Eurostat) le serie storiche relative alla nuova ripartizione regionale, conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La misura dà attuazione all’aggiornamento della classificazione NUTS e mira a garantire dati regionali armonizzati e comparabili nell’Unione.
Ambito tecnico delle serie storiche
L’allegato individua i domini statistici interessati e l’anno di inizio richiesto per ciascun dominio, distinguendo tra livello NUTS 2 e livello NUTS 3. I domini includono agricoltura, demografia delle imprese, demografia della popolazione, istruzione, sanità, mercato del lavoro, conti regionali, scienza e tecnologia, statistiche strutturali sulle imprese, turismo e rifiuti.
Deroghe e limitazioni temporali
Per la demografia della popolazione, la trasmissione non è obbligatoria per gli anni di riferimento dal 1990 al 2012. Per il mercato del lavoro al livello NUTS 3, la trasmissione non è obbligatoria fino all’anno di riferimento 2020. Tali limitazioni sono indicate nelle note dell’allegato.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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