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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1957

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1957 della Commissione, del 17 luglio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1941 per quanto riguarda il divieto di introduzione, spostamento, detenzione, moltiplicazione o rilascio di determinati organismi nocivi

Normativa europea32024R1957

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l'elenco degli organismi nocivi sottoposti a divieto temporaneo nell'Unione ai sensi della disciplina fitosanitaria europea. Alla luce di nuove notifiche degli Stati membri e di una valutazione scientifica dell'EFSA, viene inserito Homona magnanima e viene rimosso Leucinodes orbonalis dall'elenco originario. L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1941 è quindi sostituito integralmente.

Modifica l'elenco degli organismi nocivi soggetti a divieto temporaneo di introduzione, spostamento, detenzione, moltiplicazione o rilascio nell'Unione ai sensi del regolamento (UE) 2016/2031.

Ambito di applicazione

Si applica in tutti gli Stati membri dell'Unione europea e riguarda gli organismi nocivi elencati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1941, come sostituito dal presente atto. Incide sulle attività di introduzione, spostamento, detenzione, moltiplicazione e rilascio nel territorio dell'Unione di specifici organismi nocivi, con esclusione dell'organismo Leucinodes orbonalis, che viene espunto dall'elenco. L'intervento si fonda sull'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Aggiornamento dell'elenco di organismi nocivi soggetti a divieto temporaneo

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1957 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1941 nell'ambito della disciplina fitosanitaria dell'Unione. L'intervento si fonda sull'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 e risponde sia a nuove segnalazioni degli Stati membri sia a una rivalutazione scientifica di alcuni organismi nocivi.

Contesto e finalità

Secondo i considerando, diversi Stati membri hanno notificato tra giugno 2021 e dicembre 2023 la presenza confermata, in partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da paesi terzi, di organismi nocivi non ancora elencati come organismi da quarantena rilevanti per l'Unione o per zone protette nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Tali organismi non risultavano neppure già regolamentati ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031. La Commissione interviene quindi per adeguare l'elenco delle misure temporanee in funzione del rischio fitosanitario emergente o rivalutato.

Ragioni della modifica

Per Homona magnanima, la Germania aveva adottato misure nazionali ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 e aveva predisposto una valutazione preliminare dei rischi. Tale valutazione conclude che l'organismo soddisfa i criteri degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e che, poiché le piante ospiti continuano a essere importate da paesi in cui il parassita è presente, sussiste un rischio fitosanitario per il territorio dell'Unione. La Commissione ritiene quindi opportuno mantenerne il divieto temporaneo di introduzione, spostamento, detenzione, moltiplicazione e rilascio fino a quando non sia completata un'analisi dei rischi più approfondita.

Diversa è la situazione di Leucinodes orbonalis: inizialmente incluso nell'allegato del regolamento (UE) 2022/1941 sulla base di una classificazione dell'EFSA, è stato oggetto nel 2024 di un parere scientifico completo che ha indicato probabilità di insediamento e impatto nell'Unione molto bassi. Ne deriva che non presenta un rischio fitosanitario inaccettabile e non soddisfa più i criteri per le misure temporanee previste dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/2031.

Contenuto normativo

L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1941. Il nuovo allegato riporta cinque organismi nocivi e i rispettivi codici EPPO: Chloridea virescens [HELIVI], Homona magnanima [HOMOMA], Leucinodes pseudorbonalis [LEUIPS], Resseliella citrifrugis [RESSCI] e Spodoptera ornithogalli [PRODOR]. Il regolamento non introduce ulteriori procedure o sanzioni, limitandosi all'aggiornamento dell'elenco soggetto al divieto temporaneo.

Entrata in vigore e effetti

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, con effetto immediato sulla disciplina fitosanitaria nazionale applicabile agli organismi nocivi indicati nell'allegato.

Disposizioni principali

Modifica dell'allegato del regolamento (UE) 2022/1941

L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1941 con il nuovo elenco degli organismi nocivi soggetti al divieto temporaneo previsto dall'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.

Aggiornamento dell'elenco degli organismi nocivi

Il nuovo allegato elenca i seguenti organismi nocivi con i rispettivi codici EPPO: Chloridea virescens [HELIVI], Homona magnanima [HOMOMA], Leucinodes pseudorbonalis [LEUIPS], Resseliella citrifrugis [RESSCI] e Spodoptera ornithogalli [PRODOR].

Inserimento di Homona magnanima

Homona magnanima viene mantenuto/inserito nell'elenco in quanto la Germania ne ha segnalato la presenza in base a misure adottate ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, e una valutazione preliminare dei rischi lo ha ritenuto idoneo a essere trattato come organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione in via temporanea, in attesa di un'analisi completa.

Esclusione di Leucinodes orbonalis

Leucinodes orbonalis viene rimosso dal regime di misure temporanee poiché il parere scientifico EFSA del 2024 ha concluso che la probabilità di insediamento e l'impatto previsto nell'Unione sono molto bassi, escludendo un rischio fitosanitario inaccettabile per il territorio dell'Unione.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiefitosanitarioagricolturacontrolli ufficialicommercio di piante e prodotti vegetali

Testo integrale

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