Regolamento (UE) 2024/1966
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1966 della Commissione, del 16 luglio 2024, recante registrazione di un nome nel registro delle specialità tradizionali garantite [Sardeluță marinată (STG)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento registra la denominazione "Sardeluță marinată" come specialità tradizionale garantita, ma ne subordina la protezione all’uso congiunto dell’affermazione "fatto secondo la tradizione della Romania". La disciplina nasce nell’ambito del vecchio regolamento (UE) n. 1151/2012, ancora applicabile alle domande presentate e pubblicate prima del 13 maggio 2024 ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143. L’atto recepisce inoltre l’accordo tra Romania e Bulgaria, consentendo la continuazione dell’uso del nome bulgaro "маринована цаца" per prodotti non conformi al disciplinare, nel rispetto del diritto applicabile.
Registrazione della specialità tradizionale garantita "Sardeluță marinată" e disciplina dell’uso dell’indicazione integrativa "fatto secondo la tradizione della Romania".
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla registrazione, nel registro delle specialità tradizionali garantite (STG) dell’Unione, del nome "Sardeluță marinată" per un prodotto ittico della classe 1.7 (pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati). Riguarda i produttori e gli operatori che immettono sul mercato nell’Unione prodotti conformi al disciplinare consolidato allegato, nonché l’uso del nome identico o simile "маринована цаца" per prodotti non conformi al disciplinare, che può proseguire nel territorio dell’Unione nel rispetto dell’ordinamento applicabile. Si applica a seguito della domanda presentata dalla Romania e dell’opposizione della Bulgaria, risolta mediante accordo tra le parti; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
"Sardeluță marinată" (STG)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1966 della Commissione registra il nome "Sardeluță marinată" nel registro delle specialità tradizionali garantite, in relazione a un prodotto ittico tradizionale rumeno a base di spratto marinato. L’atto recepisce un accordo tra Romania e Bulgaria in esito a un’opposizione fondata sull’uso del nome per prodotti analoghi sul mercato bulgaro.
Contesto normativo e procedurale
La Commissione richiama il regolamento (UE) 2024/1143, che ha abrogato il regolamento (UE) n. 1151/2012, precisando però che quest’ultimo continua ad applicarsi alle domande di registrazione delle STG ricevute e pubblicate prima del 13 maggio 2024. Poiché la domanda relativa a "Sardeluță marinată" era già stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale ai sensi del regolamento n. 1151/2012, la procedura è proseguita su tale base normativa.
La Bulgaria ha presentato una dichiarazione motivata di opposizione il 24 novembre 2023, sostenendo che il nome proposto era legittimamente, notoriamente ed economicamente utilizzato per prodotti analoghi e chiedendo che il nome rumeno fosse accompagnato dalla menzione "fatto secondo la tradizione della Romania". La Commissione ha ritenuto l’opposizione ricevibile e ha invitato le parti a consultazioni; la Romania e la Bulgaria hanno poi raggiunto un accordo, notificato il 5 febbraio 2024.
Oggetto della registrazione
L’articolo 1 dispone la registrazione del nome "Sardeluță marinată" come STG. Il prodotto è classificato nella classe 1.7 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, cioè quella dei pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati.
Effetti sull’uso del nome e tutela del mercato
L’articolo 2 stabilisce che il nome registrato deve essere sempre accompagnato dall’affermazione "fatto secondo la tradizione della Romania". Il considerando 7 chiarisce che, per effetto dell’accordo tra le parti, il nome non è protetto da solo ma solo in combinazione con tale indicazione.
L’articolo 3 tutela la continuità d’uso del nome bulgaro "маринована цаца" per prodotti non conformi al disciplinare della STG, a condizione che siano rispettati i principi e le norme applicabili nell’ordinamento giuridico dell’Unione. In termini pratici, il regolamento mira a bilanciare la protezione della denominazione tradizionale rumena con la salvaguardia degli usi preesistenti o legittimi in altri contesti nazionali.
Disciplinare del prodotto e varianti commerciali
L’allegato riporta il disciplinare consolidato, a titolo informativo. Il nome da registrare è "Sardeluță marinată" e, a seconda del metodo di ottenimento, l’etichetta deve essere integrata con una delle seguenti menzioni:
- "Sardeluță marinată" STG (în vin)
- "Sardeluță marinată" STG (în ulei de floarea-soarelui)
- "Sardeluță marinată" STG (în ulei de floarea-soarelui picant)
Si tratta di prodotti a base di spratto (Sprattus sprattus phalericus e Sprattus sprattus), utilizzato tradizionalmente come materia prima. Il disciplinare insiste sul fatto che la specificità del prodotto riguarda soprattutto l’uso di materie prime e ingredienti tradizionali e il metodo di marinatura.
Caratteristiche del prodotto
Il prodotto è descritto come pesce decapitato ed eviscerato, con corpo sodo, senza fissurazioni del ventre o graffi sulla pelle, tenero e succulento. Le caratteristiche organolettiche variano in funzione del liquido di copertura:
- nella versione "în vin" prevalgono gusto acidulo e aroma di vino bianco e aceto di vino;
- nella versione "în ulei de floarea-soarelui" prevale il gusto del pesce di mare con il sapore neutro dell’olio di girasole;
- nella versione "în ulei de floarea-soarelui picant" emerge la nota piccante del peperoncino.
Le caratteristiche chimico-fisiche previste sono:
- contenuto minimo di pesce: 65 %
- sale (cloruro di sodio): massimo 7 %
- acidità (acido acetico): minimo 0,5 %
Metodo di produzione
Il disciplinare descrive un processo articolato in più fasi: ricezione e controllo del pesce congelato, magazzinaggio, eventuale scongelamento, prima trasformazione, preparazione del brodo di spezie, preparazione del liquido di marinatura, preparazione dei liquidi di copertura, marinatura e confezionamento.
La materia prima è spratto refrigerato o congelato. Dopo decapitazione ed eviscerazione, il pesce viene lavato e conservato refrigerato. Il brodo di spezie è preparato con acqua, pepe nero, pepe aromatico, coriandolo e foglie di alloro; per 20 litri sono indicati 20 litri di acqua, 0,2 kg di pepe in grani, 0,1 kg di pepe aromatico in grani, 0,1 kg di semi di coriandolo e 0,1 kg di foglie di alloro. Il brodo viene fatto raffreddare e riposare per 48 ore a temperatura massima di 25 °C.
Il liquido di marinatura base, per 100 litri, comprende 41 litri di acqua, 25 litri di aceto di vino a 9°, 12 kg di sale grosso non iodato, 10 litri di brodo di spezie, 8 litri di vino bianco e 4 kg di zucchero. La marinatura avviene in soluzione salina al 24 % per almeno 16 ore, o fino al raggiungimento del pH 4,9.
Liquidi di copertura e composizione finale
Per la variante "în vin", il liquido di copertura è composto da acqua, aceto di vino a 9°, brodo di spezie, vino bianco, zucchero e sale. Per la variante "în ulei de floarea-soarelui", il liquido di copertura è semplicemente olio di girasole. Per la variante piccante, l’olio viene bollito con peperoncino forte macinato e paprica per circa 60 minuti, poi raffreddato, filtrato e lasciato riposare per 48 ore a temperatura massima di 25 °C.
Dopo il confezionamento in imballaggi unitari e l’aggiunta del liquido di copertura, la percentuale di spratto rispetto al liquido di copertura non può essere inferiore al 65 %. Il disciplinare precisa inoltre alcuni ingredienti complementari per le diverse varianti, come coriandolo, pepe nero, alloro e, per la variante piccante, peperoncino e paprica.
Elementi della tradizione
Il disciplinare dedica una parte consistente alla dimostrazione del carattere tradizionale del prodotto. Vengono richiamate fonti tecniche e documentali risalenti almeno al 1953, 1957, 1960, 1974, 1975 e 1988, dalle quali emerge che la sardeluță e lo spratto erano già utilizzati come materia prima per prodotti conservati o semiconservati, anche in associazione a oli vegetali, vino, aceto e spezie.
Sono citati, tra gli altri, la guida tecnica dell’industria di trasformazione del pesce del 1953, una pubblicazione del 1957 sulla pesca e l’alimentazione, una ricetta del 1960, la norma interna dipartimentale N.I.D. 2190-74 e istruzioni tecniche del 1988. Il disciplinare sottolinea anche la sinonimia, in Romania, tra i termini "spratto" e "sardeluță", attestata da dizionari scientifici e dalla banca dati EUNIS dell’AEA, oltre che da un decreto ministeriale rumeno del 2023 sui nomi commerciali delle specie ittiche.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 5 prevede l’entrata in vigore del regolamento il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, con effetto uniforme nel mercato interno.
Disposizioni principali
Registrazione della STG
L’articolo 1 registra il nome "Sardeluță marinată" come STG e specifica che il prodotto rientra nella classe 1.7 dei pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati, secondo l’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Obbligo di menzione aggiuntiva
L’articolo 2 prevede che il nome "Sardeluță marinată" sia sempre accompagnato dall’affermazione "fatto secondo la tradizione della Romania"; la protezione non opera quindi per il nome isolato, ma solo nella sua combinazione con tale indicazione.
Continuità d’uso del nome bulgaro
L’articolo 3 consente che il nome "маринована цаца" continui a essere utilizzato per prodotti non conformi al disciplinare di produzione della "Sardeluță marinată" "fatto secondo la tradizione della Romania" nel territorio dell’Unione, purché siano rispettati i principi e le norme applicabili nell’ordinamento giuridico pertinente.
Pubblicazione del disciplinare consolidato
L’articolo 4 dispone che il disciplinare consolidato sia riportato nell’allegato del regolamento, con valore informativo.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 5 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Contesto procedurale e opposizione
Nei considerando si precisa che la domanda rumena era stata pubblicata ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012; la Bulgaria ha presentato opposizione motivata il 24 novembre 2023, ritenuta ricevibile dalla Commissione ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Le parti hanno poi raggiunto un accordo notificato alla Commissione il 5 febbraio 2024, entro il termine previsto.
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