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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2508

Regolamento delegato (UE) 2024/2508 della Commissione, del 17 luglio 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda le comunicazioni degli Stati membri concernenti i prezzi alla produzione degli ortofrutticoli sul mercato interno

Normativa europea32024R2508

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato (UE) 2024/2508 aggiorna le regole UE sulle comunicazioni dei prezzi alla produzione degli ortofrutticoli, intervenendo sul regolamento delegato (UE) 2017/891. La modifica chiarisce che gli Stati membri devono comunicare solo i prezzi degli ortofrutticoli prodotti nel proprio territorio e riferiti a prodotti convenzionali, non biologici, destinati al consumo fresco. Viene inoltre sostituito integralmente l’allegato VI con un nuovo elenco di prodotti, varietà, calibri, formati di vendita e mercati rappresentativi. L’applicazione è differita al 1° gennaio 2025 per consentire l’adeguamento dei sistemi di comunicazione nazionali.

Modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 sulle comunicazioni degli Stati membri in materia di prezzi alla produzione degli ortofrutticoli sul mercato interno, aggiornando l’articolo 55 e l’allegato VI.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea per quanto riguarda le comunicazioni alla Commissione dei prezzi alla produzione degli ortofrutticoli rilevati nel proprio territorio, limitatamente agli ortofrutticoli convenzionali e non biologici destinati al consumo allo stato fresco. Incide inoltre sulla selezione dei prodotti, delle varietà, dei calibri, delle presentazioni e dei mercati rappresentativi elencati nell’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2017/891. Non disciplina gli ortofrutticoli biologici né altri prodotti non destinati al consumo fresco.

Regolamento delegato (UE) 2024/2508 della Commissione: comunicazioni dei prezzi alla produzione degli ortofrutticoli

Il regolamento interviene sul regolamento delegato (UE) 2017/891, nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013. La finalità è rendere più omogenee, comparabili e trasparenti le comunicazioni degli Stati membri sui prezzi alla produzione degli ortofrutticoli, aggiornando al contempo l’elenco dei prodotti e dei mercati rappresentativi utilizzati per tali comunicazioni.

Contesto e ratio della modifica

La Commissione richiama l’articolo 223, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 come base giuridica della modifica. Nei considerando si afferma che l’attuale disciplina delle comunicazioni dei prezzi necessita di un allineamento tra Stati membri, sia per migliorare la comparabilità dei dati sia per riflettere l’evoluzione dei calibri rappresentativi, delle modalità di presentazione sul mercato e della capacità produttiva nazionale per taluni ortofrutticoli. Viene inoltre evidenziato che alcuni prodotti vanno aggiunti all’allegato VI per la loro importanza economica, mentre altri vengono rimossi perché non più rappresentativi del mercato dell’Unione nel suo complesso.

Ambito delle comunicazioni dei prezzi

L’intervento principale riguarda l’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/891. Dopo il secondo comma viene inserito un ulteriore comma che restringe il perimetro delle comunicazioni:

  • gli Stati membri comunicano solo i prezzi degli ortofrutticoli prodotti nel proprio territorio;
  • i prezzi devono riferirsi a prodotti convenzionali e non biologici;
  • restano compresi soltanto gli ortofrutticoli destinati al consumo allo stato fresco.

Per i professionisti, ciò significa che il flusso informativo verso la Commissione è circoscritto a un segmento ben definito del mercato, con esclusione dei prodotti biologici e di destinazioni diverse dal consumo fresco.

Aggiornamento dell’allegato VI: prodotti, varietà, calibri e mercati rappresentativi

L’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2017/891 è sostituito integralmente. Il nuovo allegato disciplina, per ciascuna categoria di prodotto, le caratteristiche tecniche che rilevano ai fini delle comunicazioni dei prezzi: tipo o varietà, calibro, presentazione e formato di imballaggio, nonché l’elenco dei mercati rappresentativi.

Tra i prodotti elencati figurano, a titolo esemplificativo, pomodori, albicocche, pesche noci, pesche, uve da tavola, pere, mele, limoni, clementine, mandarini, arance, kiwi, cavolfiori, melanzane, cocomeri, meloni e cetrioli. Per alcuni prodotti il nuovo allegato fa riferimento a media ponderate nazionali delle varietà più rappresentative che coprono almeno il 70 % del mercato rappresentativo nel periodo di riferimento della comunicazione; per altri sono indicati calibri e formati di vendita specifici.

Mercati rappresentativi e criteri tecnici

Il nuovo allegato VI individua, per ciascun prodotto, gli Stati membri i cui mercati sono considerati rappresentativi ai fini della comunicazione. Vengono altresì precisati i criteri dimensionali e di confezionamento, ad esempio:

  • per i pomodori: diverse categorie (tondi, a grappolo, speciali/ciliegia) con soglie di calibro e formati di imballaggio distinti;
  • per pere e mele: specifiche varietà e intervalli di calibro, con imballaggi di riferimento;
  • per agrumi e kiwi: calibri e confezioni standardizzati;
  • per ortaggi come cavolfiori, melanzane e cetrioli: misure e presentazioni commerciali dettagliate.

Entrata in vigore e decorrenza dell’applicazione

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione è espressamente differita al 1° gennaio 2025, così da consentire agli Stati membri di adeguare i propri sistemi di comunicazione ai nuovi requisiti sostanziali e tecnici.

Effetti pratici per gli operatori e per le amministrazioni

Per le amministrazioni nazionali competenti, la novità implica un adeguamento operativo delle rilevazioni e delle trasmissioni dati, in particolare per assicurare che siano trasmessi soltanto i prezzi pertinenti al territorio nazionale e ai prodotti convenzionali, non biologici, destinati al fresco. Per gli operatori della filiera, il regolamento è rilevante soprattutto in quanto incide sui parametri tecnici di classificazione e sui mercati di riferimento utilizzati per la raccolta e la comparazione dei prezzi nel settore ortofrutticolo.

Disposizioni principali

Finalità della modifica

Il regolamento modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 per allineare le comunicazioni degli Stati membri sui prezzi alla produzione degli ortofrutticoli, migliorandone comparabilità e trasparenza, e per aggiornare l’elenco dei prodotti e dei mercati rappresentativi sulla base delle informazioni più recenti.

Nuova regola sulle comunicazioni dei prezzi

All’articolo 55, paragrafo 1, dopo il secondo comma, è inserita una disposizione secondo cui gli Stati membri comunicano soltanto i prezzi degli ortofrutticoli prodotti nel loro territorio. I prezzi riguardano esclusivamente ortofrutticoli convenzionali e non biologici destinati al consumo allo stato fresco.

Aggiornamento dell’allegato VI

L’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2017/891 è sostituito integralmente. Il nuovo allegato definisce, per ciascun prodotto, tipo/varietà, presentazione/calibro e mercati rappresentativi ai fini delle comunicazioni dei prezzi, includendo ad esempio pomodori, albicocche, pesche, uve da tavola, pere, mele, limoni, clementine, mandarini, arance, kiwi, cavolfiori, melanzane, cocomeri, meloni e cetrioli, con specificazioni tecniche sui calibri e sugli imballaggi.

Aggiornamento dei mercati rappresentativi e dei prodotti

Il considerando evidenzia che l’allegato VI viene aggiornato per tenere conto dell’evoluzione dei calibri rappresentativi, delle presentazioni commerciali e della capacità produttiva degli Stati membri. Alcuni prodotti sono aggiunti per la loro importanza economica, altri sono rimossi perché non più rappresentativi del mercato dell’Unione nel suo complesso; inoltre è rivista la lista dei mercati rappresentativi.

Entrata in vigore e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica soltanto dal 1° gennaio 2025. Il differimento è giustificato dalla necessità di concedere agli Stati membri tempo sufficiente per adeguare i sistemi di comunicazione.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatiortofruttastatistiche e comunicazioni agli stati membrimercati agricoli

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