Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1959

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959 della Commissione, del 17 luglio 2024, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di eritritolo originario della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32024R1959

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce misure antidumping provvisorie contro le importazioni di eritritolo dalla Cina, sulla base di un’indagine avviata nel novembre 2023 ai sensi del regolamento di base n. 2016/1036. La Commissione conclude, in via provvisoria, che le importazioni cinesi sono oggetto di dumping, che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole e che esiste un nesso causale tra dumping e pregiudizio. Viene quindi imposto un dazio provvisorio differenziato per impresa, con obbligo di fattura commerciale specifica per beneficiare delle aliquote individuali.

Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di eritritolo originario della Repubblica popolare cinese.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di eritritolo, in forma pura o in miscele contenenti in peso meno del 10 % di altri prodotti, attualmente classificato ai codici NC ex 2905 49 00, ex 2106 90 92 ed ex 2106 90 98 (codici TARIC 2905490015, 2106909265 e 2106909815). Il provvedimento riguarda le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, con aliquote individuali per le società espressamente elencate e aliquota residuale per tutte le altre imprese. L’articolo 1 si applica per sei mesi dalla data di entrata in vigore; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959: dazio antidumping provvisorio sull’eritritolo originario della Repubblica popolare cinese

Il regolamento istituisce una misura antidumping provvisoria nei confronti delle importazioni di eritritolo dalla RPC, all’esito di un’inchiesta avviata il 21 novembre 2023 su denuncia dell’industria dell’Unione. La Commissione ritiene, in via provvisoria, che i prezzi e i costi nel mercato cinese siano alterati da distorsioni significative e che il prodotto importato abbia causato un pregiudizio notevole all’unico produttore dell’Unione.

Ambito oggettivo e soggettivo

Il prodotto oggetto del provvedimento è l’eritritolo, alcol di zucchero a quattro atomi di carbonio, sia in forma pura sia in miscele con meno del 10 % in peso di altri prodotti. Il prodotto in esame è quello originario della Repubblica popolare cinese, classificato ai codici NC ex 2905 49 00, ex 2106 90 92 ed ex 2106 90 98, con i corrispondenti codici TARIC 2905490015, 2106909265 e 2106909815.

La Commissione considera come prodotto simile l’eritritolo fabbricato e venduto in Cina, il prodotto esportato nell’Unione e il prodotto fabbricato e venduto dall’industria dell’Unione, in quanto presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e i medesimi impieghi.

Procedura antidumping e fase istruttoria

L’inchiesta è stata aperta ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di base n. 2016/1036, a seguito della denuncia presentata da Jungbunzlauer SA per conto dell’industria dell’Unione. La Commissione aveva già disposto la registrazione delle importazioni con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1608.

Sono stati effettuati campionamenti solo per i produttori esportatori cinesi: quattro produttori hanno collaborato, ma il campione è stato limitato a tre soggetti, selezionati per rappresentare il maggior volume esportato compatibile con i tempi dell’indagine. Non è stato invece necessario il campionamento degli importatori, poiché nessun importatore indipendente ha risposto al questionario. È stato anche chiesto un esame individuale da un produttore esportatore, ma la richiesta non ha avuto seguito per mancata trasmissione del questionario compilato.

La Commissione ha effettuato visite di verifica presso il produttore dell’Unione e presso i tre produttori esportatori cinesi campionati, oltre a un’analisi documentale su due utilizzatori nell’Unione.

Metodo di calcolo del valore normale

La Commissione applica l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ritenendo che in Cina esistano distorsioni significative tali da rendere inidonei i prezzi e i costi interni alla determinazione del valore normale. Per questa ragione il valore normale è stato costruito sulla base di costi di produzione e di vendita esenti da distorsioni, utilizzando un paese rappresentativo appropriato.

Dopo aver esaminato diverse opzioni, la Commissione ha individuato la Colombia come paese rappresentativo, ritenendo che soddisfacesse il criterio del livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC e che vi fossero dati pubblici affidabili per un produttore di acido citrico, prodotto considerato appartenente alla stessa categoria generale e/o al medesimo settore dell’eritritolo. Il produttore colombiano Sucroal SA è stato usato come base per le SGAV e per il profitto.

Per i fattori produttivi, la Commissione ha utilizzato il Global Trade Atlas per le materie prime, le tariffe industriali dell’elettricità pubblicate da Enel in Colombia per l’energia elettrica, i prezzi del gas pubblicati da GlobalPetroPrices, i dati ILO per il costo del lavoro e una fonte colombiana per il costo dell’acqua. Alcuni fattori di peso trascurabile sono stati accorpati come materiali di consumo.

Dumping e margini provvisori

La Commissione conclude che i prezzi e i costi cinesi sono distorti da un intervento pubblico sostanziale: il sistema economico della RPC, la pianificazione industriale, il controllo statale sul credito, le distorsioni del mercato del lavoro, la disciplina societaria e fallimentare e la struttura delle associazioni di settore comportano, secondo la Commissione, una formazione dei prezzi non di mercato.

Applicando il confronto tra valore normale costruito e prezzo all’esportazione, la Commissione rileva margini di dumping provvisori molto elevati: 31,9 % per Baolingbao Biology Co., Ltd., 76,9 % per Dongxiao Biotechnology Co., Ltd., 187,5 % per Sanyuan Biotechnology Co., Ltd., 162,0 % per le altre società che hanno collaborato e 235,6 % per tutte le altre società. Ai fini delle misure provvisorie, le aliquote finali sono state determinate in base al criterio del dazio inferiore e al margine di pregiudizio.

Pregiudizio all’industria dell’Unione

L’industria dell’Unione coincide con un solo produttore, Jungbunzlauer SA. La Commissione rileva che, dopo un incremento iniziale del mercato nel 2021, la situazione si è deteriorata fortemente dal 2022 e soprattutto nel periodo dell’inchiesta. Il consumo dell’Unione cresce complessivamente del 10 % nel periodo in esame, ma la produzione dell’Unione crolla fino al 20 % del livello del 2020 e l’utilizzo degli impianti scende al 10 %.

Le vendite nell’Unione diminuiscono del 42 % e la quota di mercato del produttore dell’Unione cala del 45 %. Peggiorano anche i profili microeconomici: la redditività passa da valori positivi a perdite tra il 38 % e il 45 % del fatturato nel periodo dell’inchiesta, il flusso di cassa diventa negativo e l’utile sul capitale investito scende in misura fortemente negativa. La Commissione conclude pertanto per un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5.

Nesso causale

Secondo la Commissione, l’aumento delle importazioni cinesi a prezzi in dumping è la causa principale del pregiudizio. Le importazioni dalla RPC crescono del 36 % in volume e aumentano la loro quota di mercato di 17 punti percentuali, mentre i prezzi scendono del 15 % nel periodo in esame e si collocano stabilmente sotto quelli dell’industria dell’Unione, causando anche compressione dei prezzi.

Gli altri fattori esaminati — importazioni dagli USA, andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione, rialzo dei costi delle materie prime e dell’energia, concorrenza di altri edulcoranti e pubblicazioni scientifiche — sono ritenuti non idonei a interrompere il nesso causale, sia per i volumi limitati, sia per l’assenza di evidenze di un effetto assorbente significativo.

Livello delle misure e interesse dell’Unione

Poiché il denunciante ha invocato distorsioni relative alle materie prime, la Commissione applica l’articolo 7, paragrafo 2 bis, e determina dapprima il livello di eliminazione del pregiudizio. Il profitto di riferimento è fissato al 16,03 %: 15,5 % come margine di base, più uno 0,53 % per investimenti, R&S e innovazione. È inoltre aggiunto un costo futuro tra 30 e 35 EUR per tonnellata, in relazione ad obblighi ambientali e convenzioni ILO. Il prezzo non pregiudizievole viene quindi collocato tra 3 230 e 3 735 EUR per tonnellata.

La Commissione conclude che le misure sono nell’interesse dell’industria dell’Unione, che le reazioni degli importatori non sono note e che gli utilizzatori non dovrebbero subire un impatto negativo rilevante, anche perché il mercato ha già assorbito in passato prezzi più elevati senza contrazione significativa della domanda.

Misure adottate e aspetti operativi

Le aliquote provvisorie sono fissate al 31,9 %, 76,9 % e 156,7 % per le tre società nominate, al 152,9 % per le altre società che hanno collaborato e al 235,6 % per tutte le altre importazioni dalla RPC. Per beneficiare dell’aliquota individuale è necessaria una fattura commerciale con la dichiarazione specificamente richiesta dal regolamento.

L’importazione è subordinata alla costituzione di una garanzia pari al dazio provvisorio. Le autorità doganali devono cessare la registrazione avviata con il regolamento (UE) 2024/1608, mentre i dati delle importazioni fino a 90 giorni prima dell’entrata in vigore restano conservati ai fini di eventuali misure definitive o della chiusura del procedimento.

Termine di applicazione e fase successiva

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 1 si applica per sei mesi. Le parti interessate possono presentare osservazioni entro 15 giorni e richiedere audizioni entro cinque giorni dall’entrata in vigore. La Commissione precisa infine che le risultanze sono provvisorie e potranno essere modificate nella fase definitiva.

Disposizioni principali

Istituzione del dazio antidumping provvisorio

È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di eritritolo originario della Repubblica popolare cinese. Il prodotto comprende l’eritritolo puro e le miscele con meno del 10 % in peso di altri prodotti. Le aliquote sono: 31,9 % per Baolingbao Biology Co., Ltd. (codice addizionale TARIC 89BG), 76,9 % per Dongxiao Biotechnology Co., Ltd. (89BH), 156,7 % per Sanyuan Biotechnology Co., Ltd. (89BI), 152,9 % per le altre società che hanno collaborato indicate nell’allegato e 235,6 % per tutte le altre importazioni originarie della RPC (codice C999).

Condizione per l’applicazione delle aliquote individuali

L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione datata e firmata dal responsabile dell’entità emittente, con l’identificazione del prodotto, della società fabbricante e del codice TARIC. In mancanza della fattura, si applica il dazio residuale sulle altre società.

Garanzia e regole doganali

L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Osservazioni delle parti e audizioni

Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del regolamento e chiedere un’audizione presso la Commissione o presso il consigliere-auditore entro cinque giorni di calendario.

Cessazione della registrazione delle importazioni

Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/1608. I dati raccolti per i prodotti entrati nell’UE a fini di consumo non oltre 90 giorni prima dell’entrata in vigore devono essere conservati fino all’entrata in vigore di eventuali misure definitive o alla chiusura del procedimento.

Durata e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedazi antidumpingpolitica commercialecommercio internazionaledifesa commercialeunione doganale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.