Sentenza del 30/11/2022 n. 35327 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di sette intimazioni di pagamento emesse per cartelle di pagamento notificate tra il 2001 e il 2009. Il ricorrente sosteneva che, essendo residente all'estero e iscritto all'AIRE dal 1997, le cartelle non potevano essere validamente notificate mediante deposito e affissione all'albo comunale ai sensi del D.P.R. 600/1973 art. 60, bensì avrebbero dovuto essere notificate all'indirizzo estero ai sensi dell'art. 142 c.p.c., in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 366/2007 che ha dichiarato l'illegittimità della disciplina che escludeva l'art. 142 c.p.c. per gli iscritti all'AIRE. Il ricorrente contestava inoltre la mancata considerazione della sua iscrizione all'AIRE e la legittimità delle modalità di notifica adottate dall'Agente della riscossione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi tre motivi del ricorso, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso del contribuente. Il Collegio ha ritenuto applicabile la pronuncia della Corte Costituzionale n. 366/2007 anche alle notifiche antecedenti, purché il rapporto non risultasse definitivamente consolidato (es. per giudicato o altri eventi consolidanti). Nel caso di specie non era intervenuta formazione del giudicato e il contribuente aveva tempestivamente impugnato le intimazioni dal momento della ricezione, sicché le notifiche prodromiche via deposito/affissione non potevano ritenersi efficaci nei confronti dell'iscritto all'AIRE. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 58
Definiva il domicilio fiscale e le regole per l'individuazione del domicilio del contribuente; contestualmente alla disciplina dell'art. 60 consentiva l'uso del domicilio nel comune di ultima residenza per i trasferiti all'estero.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. e) ed e-bis
Prima della novella del 2006 l'art. 60 consentiva all'Amministrazione finanziaria di notificare mediante deposito e affissione all'albo comunale per contribuenti trasferiti all'estero che non avevano eletto domicilio. La lettera e-bis (introdotta dal D.L. 223/2006 conv. L. 248/2006) ha previsto la possibilità, ove il contribuente comunichi l'indirizzo estero, di notificare mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo estero; tuttavia tale forma opera solo se il contribuente ha preventivamente comunicato l'indirizzo estero.
Codice di procedura civile, art. 142
Regola la notifica a persona non residente, dimorante o domiciliata in Italia; la Corte Costituzionale n. 366/2007 ha stabilito che l'esclusione dell'applicazione di questo articolo nei confronti degli iscritti all'AIRE era incostituzionale, in quanto lesiva del diritto di difesa e della effettiva conoscenza degli atti.
Codice di procedura civile, art. 139 e art. 140
Art. 139 disciplinava la notifica in residenza, dimora e domicilio; art. 140 la notifica mediante deposito e affissione all'albo comunale. Nel caso è contestata la corretta applicazione di tali norme alla luce dello status AIRE del contribuente.
Sentenza Corte Costituzionale n. 366/2007
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte di D.P.R. 600/1973 art. 60 che impediva l'applicazione dell'art. 142 c.p.c. agli iscritti all'AIRE, riconoscendo il diritto di questi ultimi alla notifica secondo le regole che garantiscono effettiva conoscenza dell'atto, salvo il caso in cui il contribuente abbia comunicato un indirizzo estero o eletto domicilio in Italia.
Giurisprudenza di legittimità citata (es. Cass. n. 618/2018, n. 23378/2021)
Chiarisce che la dichiarazione di incostituzionalità ha effetto retroattivo salvo che i rapporti siano definitivamente consolidati (per giudicato o altri eventi che consolidano la situazione). Le notifiche antecedenti alla sentenza possono essere sindacate se non si è prodotto consolidamento definitivo.
Massime di principio
- La sentenza della Corte Costituzionale n. 366/2007 si applica retroattivamente salvo che il rapporto sia definitivamente consolidato per giudicato o altro evento che renda irrevocabile la situazione; quindi le notifiche eseguite con metodo di deposito/affissione prima della pronuncia possono essere invalidate se non si è verificato consolidamento definitivo.
- Per il contribuente iscritto all'AIRE la notifica degli atti tributari deve garantire la effettiva conoscenza: in mancanza di una preventiva ed espressa comunicazione all'Amministrazione dell'indirizzo estero o di elezione di domicilio in Italia, la procedura di affissione prevista dal previgente art. 60 poteva essere impugnata sulla base della sentenza 366/2007.
- L'Amministrazione o l'Agente della riscossione ha l'onere di dimostrare la legittimità della modalità di notifica e può essere chiamata a provare che il rapporto era consolidato alla data della pronuncia costituzionale, altrimenti la notifica può essere dichiarata inefficace.
- L'impugnazione tempestiva dell'intimazione di pagamento che abbia consentito al contribuente di venire a conoscenza delle cartelle costituisce atto che impedisce di considerare definitivamente consolidata la situazione prodromica e rende sindacabili le notifiche antecedenti.
- Dopo il 2006 la normativa consente la notifica tramite raccomandata AR all'indirizzo estero se il contribuente l'ha comunicato; in assenza di tale comunicazione resta rilevante la giurisprudenza costituzionale che tutela il diritto di difesa dell'iscritto all'AIRE.
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