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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43522/2023 del 26/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 19/01/2023: (1) richiesta di declaratoria di non esecutività di sei sentenze di condanna per illegittimità della notifica degli estratti contumaciali, in particolare per assenza di un nuovo valido decreto di irreperibilità e mancata effettuazione delle ricerche ex art.157 c.p.p.; (2) richiesta di declaratoria di prescrizione della pena di 2 mesi e 20 giorni inflitta con sentenza della Corte d'appello di Roma del 21/06/2010 (irrevocabile il 15/03/2012), poiché l'esecuzione non sarebbe mai stata avviata e il provvedimento di determinazione di pene concorrenti del 31/12/2020 che avrebbe avviato l'esecuzione non sarebbe stato notificato alla ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato infondato il motivo relativo alla non esecutività delle sei sentenze per carenza di specificità delle censure: benché l'incidente di esecuzione ex art.670 c.p.p. fosse lo strumento corretto, le deduzioni della Djordjevic sono risultate generiche e prive di allegazioni documentali specifiche. Quanto alla prescrizione della pena di 2 mesi e 20 giorni (sentenza 21/06/2010, irrevocabile 15/03/2012), la Cassazione ha ritenuto fondata la censura in parte: ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente a questo punto e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma per un nuovo giudizio, con l'ordine di accertare preliminarmente se il provvedimento del 31/12/2020 sia stato regolarmente notificato alla Djordjevic. Sono state invece dichiarate inammissibili le censure relative ad altre sanzioni non oggetto dell'istanza originaria (sentenze del 1995 e 2000). Il Procuratore Generale aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso, richiesta accolta parzialmente dalla Corte.

Norme richiamate

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Lo strumento dell'incidente di esecuzione ex art.670 c.p.p. è idoneo a far valere vizi relativi alla formazione del giudicato conseguente alla notifica di estratti contumaciali; tuttavia le censure devono essere specifiche e documentate per consentire il sindacato del giudice dell'esecuzione e della Cassazione.

  • art. 157 cod. proc. pen.

    Prima dell'emissione di un nuovo decreto di irreperibilità, l'ufficio deve effettuare le previste nuove ricerche. L'assenza di tali ricerche è una censura possibile, ma va dedotta con specificità e prova documentale.

  • artt. 159-161 cod. proc. pen.

    Le norme disciplinano la notifica degli atti giudiziari e degli estratti contumaciali; la loro violazione può incidere sulla validità della formazione del giudicato, ma le deduzioni devono indicare chiaramente i profili di illegittimità contestati.

  • Provvedimento di determinazione di pene concorrenti n. 567/2020

    provv. 31/12/2020 (determinazione di pene concorrenti n. 567/2020)

    L'emissione e la notificazione a disposizione dell'interessato di un provvedimento di cumulo/determinazione delle pene possono dare avvio all'esecuzione e interrompere il decorso della prescrizione; l'assenza di notificazione nella pratica significa che l'esecuzione potrebbe non essere stata avviata e pertanto la prescrizione potrebbe essere maturata.

  • Giurisprudenza citata

    Sez. 3, n. 42910 del 13/09/2022, Iervese, Rv. 283715 - 01

    La prassi giurisprudenziale conferma che i vizi relativi alla formazione del giudicato per notifica di estratto contumaciale sono chiedibili mediante incidente di esecuzione ex art.670 c.p.p., sempre che le censure siano formulate con adeguata specificità.

Massime di principio

  • Per contestare la validità della notifica di estratti contumaciali e la formazione del giudicato conviene utilizzare l'incidente di esecuzione ex art.670 c.p.p., ma le censure devono essere precise, circostanziate e corredate da documentazione probatoria: le affermazioni generiche sono inammissibili o inefficaci.
  • La regolarità del decreto di irreperibilità è cruciale: prima dell'emissione di un nuovo decreto devono essere effettuate le ricerche previste dall'art.157 c.p.p.; la mancata esecuzione di tali ricerche può costituire motivo di impugnazione, se adeguatamente provato.
  • L'avvio dell'esecuzione mediante un provvedimento di determinazione di pene concorrenti interviene solo se il provvedimento è stato effettivamente notificato all'interessato; in assenza di notificazione l'esecuzione potrebbe non essere iniziata e la prescrizione della pena potrebbe essere maturata.
  • In cassazione non è possibile ampliare l'oggetto del gravame oltre ciò che è stato effettivamente dedotto nel procedimento di merito o nell'istanza originaria di incidente di esecuzione; censure non introdotte nel rito di appello o nell'incidente sono spesso inammissibili.
  • Se si deduce la mancata notifica di un provvedimento determinativo dell'esecuzione, chiedere al giudice dell'esecuzione l'accertamento formale della notificazione e, se necessario, chiedere accesso agli atti/processi urgenti per ottenere i documenti probatori.

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