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Parere

Parere n. 105/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, corredato da domanda cautelare, proposto dalla signora Francesca Natalino (avvocato Giampiero Russo; avvocato Alfonso Russo) avverso il provvedimento n. 551/23 del 28 settembre 2023 con cui il comune di Riesi ha irrogato alla medesima, in solido con altri contravventori, la sanzione pecuniaria di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.

Giustizia amministrativa202400057

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento comunale n. 551/23 del 28 settembre 2023, con cui è stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 per l’inottemperanza a un’ordinanza di demolizione.

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Prevale il privato

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato la sanzione irrogata in solido con gli altri comproprietari del terreno sul quale insistevano opere edilizie abusive, deducendo, da un lato, la prescrizione della sanzione per decorso del termine quinquennale e, dall’altro, la propria carenza di disponibilità giuridica e materiale dell’immobile abusivo. Il manufatto, pur ricadendo in una particella compresa nel compendio ereditario assegnato alla ricorrente nell’ambito di una divisione giudiziale, era occupato e detenuto da un altro soggetto. Nel procedimento esecutivo per il rilascio, il giudice dell’esecuzione aveva escluso la particella interessata dall’abuso dall’immissione in possesso della ricorrente, rilevando che essa non era nella disponibilità di quest’ultima. La questione decisiva consiste quindi nello stabilire se la sanzione di cui all’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 possa essere applicata a un soggetto che, al momento della notificazione dell’ordine di demolizione e dell’irrogazione della sanzione, non abbia la possibilità materiale e giuridica di eseguire la demolizione.

Il parere

Il parere accoglie il ricorso nei limiti dell’interesse azionato. Il Collegio applica il principio della ragione più liquida e considera assorbito il motivo relativo alla prescrizione, decidendo sulla base del motivo concernente la mancanza di disponibilità del bene. L’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 configura una misura coercitiva indiretta diretta a indurre alla rimozione dell’abuso i soggetti che abbiano la possibilità materiale e giuridica di procedere alla demolizione, anche se non autori dell’abuso. Nel caso concreto, la documentazione giudiziaria, i verbali dell’ufficiale giudiziario e la mancata contestazione sostanziale del Comune dimostrano che la ricorrente non disponeva dell’immobile abusivo, occupato da altro soggetto, e non era quindi in grado di ottemperare all’ordine demolitorio. Difettava pertanto l’imputabilità dell’illecito omissivo, con conseguente illegittimità del provvedimento sanzionatorio nella parte relativa alla ricorrente.

Osservazioni

Motivo relativo alla prescrizione della sanzione

Il Collegio non esamina la questione della prescrizione quinquennale, ritenendo il ricorso definibile sulla base del secondo motivo, avente carattere assorbente, secondo il principio della ragione più liquida.

Mancanza di disponibilità giuridica e materiale dell’immobile

Il motivo è fondato. La sanzione prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 presuppone che il destinatario abbia la possibilità materiale e giuridica di eseguire la demolizione. La ricorrente, al momento dell’adozione del provvedimento sanzionatorio, non disponeva della particella e del manufatto abusivo, che risultavano occupati da altro soggetto; pertanto, la mancata demolizione non le era imputabile.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001

    Individua il termine entro il quale deve essere adempiuta l’ingiunzione di demolizione delle opere abusive; l’inottemperanza costituisce il presupposto della sanzione prevista dal comma 4-bis.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001

    sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 e i 20.000 euro

    La sanzione è qualificata come misura coercitiva indiretta, applicabile nei confronti dei soggetti che abbiano la possibilità materiale e giuridica di rimuovere l’abuso. Presuppone l’imputabilità dell’illecito omissivo consistente nella mancata ottemperanza all’ordine di demolizione.

  • artt. 9, 41, 42 e 117 Cost.

    Sono richiamati quali fondamento dei valori tutelati dalle sanzioni previste per gli abusi edilizi e dalla disciplina repressiva dell’inottemperanza all’ordine di demolizione.

  • art. 608 c.p.c.

    Disciplina l’azione esecutiva per il rilascio; nel caso concreto, il giudice dell’esecuzione ha escluso dall’immissione in possesso la particella interessata dall’abuso, perché occupata da altro soggetto.

  • art. 9 d.P.R. n. 1179/1971

    È richiamato con riguardo al rapporto dell’amministrazione resistente nel procedimento relativo al ricorso straordinario.

  • art. 64 c.p.a.

    È richiamato nell’ambito delle richieste rivolte al Comune per l’acquisizione del rapporto e degli elementi istruttori.

Massime di principio

  • La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 ha natura coercitiva indiretta e può essere irrogata soltanto nei confronti di chi, al momento rilevante, abbia la possibilità materiale e giuridica di eseguire la demolizione.
  • La responsabilità per l’inottemperanza all’ordine di demolizione non dipende necessariamente dall’identità dell’autore dell’abuso, ma richiede comunque l’imputabilità dell’omissione al destinatario, ossia la concreta possibilità di adempiere all’ordine.
  • La titolarità formale del diritto di proprietà sul bene abusivo non è sufficiente, da sola, a fondare la sanzione pecuniaria quando il proprietario sia privo della disponibilità materiale e giuridica dell’immobile e non possa procedere alla demolizione.
  • Nel ricorso straordinario, il principio della ragione più liquida consente di definire la controversia esaminando il motivo di più immediata e assorbente soluzione, senza pronunciarsi sulle ulteriori censure non necessarie alla decisione.

Sanzione per inottemperanza all’ordine di demolizione e indisponibilità dell’immobile abusivo

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, riunito in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, corredato da domanda cautelare, proposto da una comproprietaria contro il Comune di Riesi. Il ricorso riguardava la sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro irrogata ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 per la mancata demolizione di opere edilizie abusive.

Premesse e vicenda amministrativa

Il Comune aveva adottato l’ordinanza n. 19/2017, con cui aveva ingiunto alla ricorrente e agli altri comproprietari la demolizione di opere realizzate senza titolo su una particella ricadente in area sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico. Dopo avere accertato l’inottemperanza con verbale n. 12781/2023, il Comune aveva adottato il provvedimento n. 551/2023, irrogando la sanzione pecuniaria massima di 20.000 euro. Con successivo provvedimento n. 569/2023 aveva disposto l’immissione in possesso e l’acquisizione delle opere abusive.

Gli altri comproprietari avevano impugnato l’ordinanza demolitoria davanti al giudice amministrativo, ma il ricorso era stato respinto dal T.a.r. per la Sicilia con sentenza n. 2031/2023 e l’appello era stato dichiarato inammissibile dal C.G.A.R.S. con sentenza n. 656/2025. La ricorrente aveva invece scelto il rimedio straordinario, contestando direttamente la sanzione pecuniaria.

Motivi del ricorso

La ricorrente aveva dedotto due censure:

  • la prescrizione della sanzione per decorso del termine quinquennale;
  • l’assenza di disponibilità, sia giuridica sia materiale, del fondo e del manufatto abusivo, che le avrebbe impedito di eseguire la demolizione.

La domanda cautelare era stata già accolta nei limiti dell’interesse azionato con decreto presidenziale n. 137 del 6 giugno 2024, in recepimento del precedente parere delle Sezioni riunite n. 135/2024.

Principio della ragione più liquida

Il Collegio ha ritenuto applicabile il principio della ragione più liquida, qualificato come corollario dell’economia processuale e richiamato, tra gli altri, dal parere C.G.A.R.S. n. 235/2025, da varie pronunce del C.G.A.R.S. e del Consiglio di Stato, nonché dalla giurisprudenza civile.

In applicazione di tale principio, il Collegio ha ritenuto sufficiente esaminare il secondo motivo, relativo all’indisponibilità dell’immobile, considerandolo assorbente rispetto alla questione della prescrizione.

Natura della sanzione edilizia

L’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 prevede, in caso di mancata ottemperanza all’ingiunzione di demolizione entro il termine previsto dal comma 3, una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro.

Secondo il parere, tale sanzione non ha natura meramente punitiva riferita all’autore materiale dell’abuso, ma costituisce una misura coercitiva indiretta volta a indurre alla rimozione dell’opera i soggetti che abbiano la concreta possibilità di procedere alla demolizione. Può quindi riguardare anche soggetti diversi dall’autore dell’abuso, purché siano titolari del diritto sul bene e dispongano effettivamente della possibilità materiale e giuridica di adempiere.

La sanzione colpisce l’inottemperanza all’ordine demolitorio e presuppone, oltre alla mancata demolizione, l’imputabilità dell’omissione al destinatario.

Accertamento dell’indisponibilità dell’immobile

Nel caso concreto, la documentazione prodotta dalla ricorrente dimostrava che la particella interessata dall’abuso faceva parte di un compendio ereditario oggetto di divisione giudiziale, ma non era nella sua effettiva disponibilità.

Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Caltanissetta, nell’ambito della procedura di rilascio ex art. 608 c.p.c., aveva dato atto che l’ufficiale giudiziario aveva incontrato, con riferimento alla particella abusiva, la presenza di altro soggetto che ne rivendicava il diritto a non rilasciarla. Lo stesso giudice aveva quindi disposto la prosecuzione dell’esecuzione limitatamente ad altre particelle, escludendo quella interessata dall’abuso e le relative pertinenze.

La ricorrente era stata immessa nel possesso delle altre particelle soltanto con verbale del 20 novembre 2023, successivo all’adozione della sanzione del 28 settembre 2023, mentre l’area occupata dal manufatto abusivo era stata espressamente delimitata ed esclusa.

Valutazione della condotta della ricorrente e dell’amministrazione

Subito dopo l’adozione della sanzione, la ricorrente aveva chiesto al Comune la revoca del provvedimento, rappresentando di non essere mai stata nella possibilità di demolire il manufatto, perché da sempre occupato e detenuto da altro soggetto. Aveva inoltre dichiarato la propria disponibilità a procedere alla demolizione una volta eseguito lo sgombero.

Il Collegio ha ritenuto tali elementi idonei a dimostrare che, alla data dell’atto impugnato, la ricorrente non disponeva dell’immobile né sotto il profilo materiale né sotto quello giuridico. Il Comune, pur essendo venuto a conoscenza della situazione almeno attraverso la nota del 4 ottobre 2023 e la proposizione del ricorso, non aveva contestato specificamente tale circostanza nel proprio rapporto, limitandosi a ricostruire gli atti adottati.

Esito

La mancata demolizione non era quindi imputabile alla ricorrente, perché ella non aveva la concreta possibilità di adempiere all’ordine. Difettava uno dei presupposti della sanzione prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001.

Il C.G.A.R.S. ha pertanto espresso il parere che il ricorso dovesse essere accolto nei limiti dell’interesse azionato, con conseguente illegittimità del provvedimento n. 551/2023 nella parte in cui la sanzione era stata irrogata nei confronti della ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrere

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