Parere n. 107/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dai sig.ri -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- contro il Comune di Lipari, per l’annullamento del provvedimento del Comune di Lipari prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, di rigetto dell’istanza di condono edilizio;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeProvvedimento del Comune di Lipari di rigetto dell’istanza di condono edilizio relativa all’ampliamento di un fabbricato residenziale sito in località Vizzina, nell’isola di Vulcano.
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
I ricorrenti hanno impugnato il diniego comunale di condono edilizio, deducendo eccesso di potere per irragionevolezza, travisamento dei fatti e mancanza dei presupposti. Il diniego era fondato sul parere negativo della Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Messina, la cui efficacia era stata previamente sospesa dal T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con ordinanza cautelare. L’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana aveva concluso per l’inammissibilità del ricorso, in ragione del principio di alternatività, poiché il parere soprintendentizio era stato autonomamente impugnato davanti al giudice amministrativo.
Il parere
Le Sezioni riunite hanno ritenuto fondato il ricorso. A prescindere dall’esito del giudizio instaurato davanti al T.a.r. contro il parere della Soprintendenza e dall’eventuale impugnazione della sentenza che aveva dichiarato improcedibile quel giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, il Comune, al momento dell’adozione del diniego, non poteva porre a fondamento del provvedimento un parere negativo la cui efficacia era già stata sospesa in sede cautelare. Il ricorso straordinario è stato quindi accolto, con annullamento del diniego comunale e salvezza degli ulteriori atti di competenza del Comune di Lipari.
Osservazioni
Principio di alternatività
È stata respinta la prospettazione dell’inammissibilità del ricorso straordinario per violazione del principio di alternatività, senza che il parere sviluppi ulteriormente tale profilo, poiché il ricorso è stato accolto nel merito.
Diniego di condono edilizio
Il Comune di Lipari ha illegittimamente fondato il diniego dell’istanza di condono su un parere negativo della Soprintendenza la cui efficacia era già stata sospesa dal giudice amministrativo.
Effetti della sospensione cautelare
La sospensione cautelare del parere presupposto doveva essere considerata dal Comune al momento dell’adozione del provvedimento conclusivo; l’eventuale successivo esito del giudizio sul parere non elimina l’illegittimità del diniego adottato quando la sospensione era efficace.
Norme richiamate
d.P.R. 1199/1971
Il parere è reso nell’ambito di un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rimedio nel quale il Consiglio di Giustizia Amministrativa decide sulla legittimità del provvedimento impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare i ricorrenti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati e ai fini dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L’amministrazione non può fondare un provvedimento conclusivo su un atto presupposto la cui efficacia sia stata sospesa dal giudice amministrativo al momento dell’adozione del provvedimento.
- La legittimità del provvedimento amministrativo deve essere valutata in relazione alla situazione giuridica esistente al momento della sua adozione; il successivo esito del giudizio sull’atto presupposto non sana automaticamente l’illegittimità originaria del provvedimento fondato su un atto allora sospeso.
- La sospensione cautelare dell’efficacia di un atto presupposto impone all’amministrazione procedente di non utilizzarlo, durante il periodo di efficacia della misura cautelare, quale fondamento attuale della decisione amministrativa.
Diniego di condono edilizio fondato su parere soprintendentizio sospeso
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto da proprietari di un fabbricato residenziale contro il Comune di Lipari. La controversia riguarda il rigetto di un’istanza di condono edilizio relativa all’ampliamento dell’immobile sito in località Vizzina, nell’isola di Vulcano.
Premesse e richiesta
Il Comune aveva respinto l’istanza di condono sulla base del parere negativo espresso dalla Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Messina. Tale parere era stato autonomamente impugnato davanti al T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, che ne aveva sospeso l’efficacia con ordinanza cautelare.
I ricorrenti hanno censurato il successivo diniego comunale per:
- irragionevolezza;
- travisamento dei fatti;
- mancanza dei presupposti;
- utilizzazione, quale fondamento del diniego, di un parere soprintendentizio già sospeso dal giudice amministrativo.
L’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana aveva chiesto l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio di alternatività, in ragione della precedente impugnazione del parere della Soprintendenza davanti al T.a.r.
Giudizio sul principio di alternatività
Il parere non ha accolto la prospettazione dell’inammissibilità. Le Sezioni riunite hanno esaminato direttamente la legittimità del provvedimento comunale, ritenendo fondato il motivo di ricorso.
Valutazioni del Consiglio di Giustizia Amministrativa
Il provvedimento comunale era stato adottato il 1° agosto 2024, quando il parere negativo della Soprintendenza era già stato sospeso con ordinanza cautelare del T.a.r. Pertanto, al momento della decisione sul condono, il Comune non poteva considerare quel parere come un presupposto negativo efficace.
Il Consiglio ha ritenuto irrilevanti, ai fini della legittimità del diniego, sia l’esito successivo del giudizio instaurato contro il parere soprintendentizio, conclusosi con una pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, sia l’eventuale impugnazione di tale sentenza. Ciò che rileva è la situazione esistente al momento dell’adozione del provvedimento comunale: in quel momento l’atto presupposto era sospeso e non poteva validamente sorreggere il diniego.
Conclusioni ed effetti
Il ricorso straordinario è stato accolto. Il provvedimento comunale di rigetto dell’istanza di condono edilizio è stato annullato, con salvezza degli ulteriori atti di competenza del Comune di Lipari.
L’annullamento non determina quindi l’automatica concessione del condono, ma impone al Comune di riesaminare la posizione e di adottare gli ulteriori provvedimenti di propria competenza nel rispetto della decisione consultiva.
Oscuramento dei dati personali
È stato disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare i ricorrenti, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679, in considerazione della tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
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