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Parere

Parere n. 686/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor Gioacchino Scialabba contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, la Scuola media statale centro istruzione adulti di Marsala e la Regione Sicilia, nonché nei confronti della signora Angela Saturno, per l’annullamento della graduatoria relativa al reclutamento di figure professionali di cui al bando pubblicato in data 11 dicembre 2020.

Giustizia amministrativa201205161

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della graduatoria relativa al reclutamento di figure professionali per un progetto di comunicazione enoturistica in lingua inglese o francese, bandito l’11 dicembre 2020.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria e gli atti presupposti della procedura selettiva, deducendo: a) l’illegittima inclusione della prima classificata, docente in servizio presso l’istituto che aveva bandito la selezione, nonostante il bando e gli atti della procedura facessero riferimento a esperti e personale esterni; b) l’eccessiva attribuzione di punteggio per l’attività svolta all’interno dell’istituto, tale da favorire il personale interno; c) l’illegittimità del diniego di accesso al curriculum vitae della controinteressata. Il ricorso comprendeva anche un’istanza sospensiva.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati tutti i motivi. Quanto alla partecipazione del personale interno, ha rilevato che l’avviso pubblico, sovraordinato al bando, distingueva tra figure professionali esterne e personale interno ai fini della determinazione del compenso, rinviando per il personale interno al contratto collettivo nazionale; da tale previsione si desumeva che la partecipazione degli interni fosse consentita. La censura sul punteggio è stata respinta perché formulata genericamente, senza indicare il parametro normativo violato e senza allegare il concreto pregiudizio arrecato alla posizione del ricorrente, anche sotto il profilo della prova di resistenza. È stato infine respinto il motivo sul diniego di accesso, poiché il rito speciale e accelerato previsto in materia di accesso è incompatibile con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La Sezione ha pertanto espresso parere per il rigetto del ricorso.

Osservazioni

Primo motivo - Partecipazione del personale interno

La censura è infondata. L’avviso pubblico, sovraordinato al bando, distingueva tra figure professionali esterne e personale interno ai fini della determinazione del compenso e rinviava, per il personale interno, al contratto collettivo nazionale. Tale disciplina implica che anche il personale interno potesse partecipare alla procedura.

Secondo motivo - Punteggio per attività svolta presso l’istituto

La censura è generica: il ricorrente non ha indicato quale parametro normativo sarebbe stato violato né ha allegato uno specifico pregiudizio alla propria posizione in graduatoria, anche ai fini della prova di resistenza.

Terzo motivo - Diniego di accesso al curriculum vitae

La censura è infondata. Secondo la giurisprudenza consolidata e univoca della Sezione, la previsione di un rito speciale e accelerato in materia di accesso è incompatibile con la disciplina del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Norme richiamate

  • d.P.R. 1199/1971

    La controversia è stata trattata mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; il parere della Sezione definisce nel merito le censure proposte.

  • Avviso pubblico relativo al progetto finanziato nell’ambito del Programma operativo “Obiettivo convergenza 2007-2013”

    La disposizione distingue, ai fini della determinazione del compenso, tra figure professionali esterne e personale interno, consentendo di desumere l’ammissibilità della partecipazione anche del personale interno.

  • Contratto collettivo nazionale pertinente

    L’avviso rinvia al contratto collettivo nazionale per la determinazione del compenso spettante al personale interno.

  • Parere del Consiglio di Stato n. 117 del 20 gennaio 2026

    È richiamato quale precedente sulla incompatibilità tra il rito speciale e accelerato in materia di accesso e il ricorso straordinario.

Massime di principio

  • Quando l’avviso pubblico distingue espressamente tra figure professionali esterne e personale interno ai fini del trattamento economico, tale distinzione può costituire elemento decisivo per ritenere consentita la partecipazione del personale interno, anche se il bando utilizza espressioni riferite al personale esterno.
  • Una censura relativa ai punteggi di una graduatoria non può essere accolta se il ricorrente non indica il parametro normativo violato e non dimostra il concreto pregiudizio arrecato alla propria posizione, anche attraverso la prova di resistenza.
  • Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è incompatibile con il rito speciale e accelerato previsto per le controversie in materia di accesso agli atti.
  • La mancata indicazione del concreto effetto della censura sulla posizione in graduatoria rende insufficiente il motivo, quando non sia dimostrato che l’eliminazione o la rideterminazione del punteggio avrebbe potuto modificare l’esito della selezione.

Impugnazione di una graduatoria per il reclutamento di figure professionali

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un docente della scuola secondaria di secondo grado in quiescenza contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, l’istituto scolastico che aveva bandito la selezione e la Regione Sicilia, nei confronti della candidata prima classificata. La controversia concerneva una procedura per il reclutamento di figure professionali destinate all’attuazione di un progetto di comunicazione enoturistica in lingua inglese o francese, finanziato nell’ambito del Programma operativo “Obiettivo convergenza 2007-2013” del Fondo sociale europeo.

Svolgimento del procedimento

Il ricorrente aveva impugnato la graduatoria, nonché alcuni atti endoprocedimentali e presupposti, chiedendo anche la sospensione degli effetti degli atti impugnati. Il Ministero aveva trasmesso la relazione di rito chiedendo il rigetto del ricorso.

La Sezione aveva adottato due pareri interlocutori, con i quali aveva disposto l’acquisizione dell’originale del ricorso e l’esibizione degli atti del procedimento e degli scritti difensivi. Nel 2024 e nel 2025 aveva inoltre sollecitato il Ministero a fornire chiarimenti sugli incombenti istruttori e il ricorrente a precisare l’eventuale persistenza dell’interesse alla decisione. Nessun riscontro era pervenuto; la Sezione ha quindi deciso l’affare allo stato degli atti.

Motivi del ricorso

Il ricorrente aveva dedotto tre principali censure:

  • la prima classificata non avrebbe potuto partecipare, poiché era docente in servizio presso l’istituto che aveva bandito la selezione, mentre l’avviso, il bando e la griglia di valutazione facevano riferimento a esperti o soggetti esterni;
  • il punteggio attribuito all’attività svolta all’interno dell’istituto sarebbe stato eccessivo e avrebbe favorito il personale interno;
  • il diniego di accesso al curriculum vitae della controinteressata sarebbe stato illegittimo.

Partecipazione del personale interno

La prima censura è stata ritenuta infondata. La Sezione ha osservato che l’avviso pubblico era sovraordinato al bando e che il suo articolo 15 distingueva, tra i criteri di determinazione del compenso, le “figure professionali esterne” dal “personale interno”. Per quest’ultimo l’avviso rinviava al contratto collettivo nazionale pertinente.

Da tale distinzione il Consiglio di Stato ha desunto che l’avviso consentisse la partecipazione anche del personale interno. Il riferimento, contenuto nel bando e negli altri atti della procedura, agli esperti esterni non è stato quindi interpretato come esclusione del personale interno, alla luce della disciplina complessiva dell’avviso.

Attribuzione del punteggio

Anche il secondo motivo è stato respinto. Il ricorrente si era limitato a qualificare come eccessivo il punteggio attribuito all’esperienza maturata presso l’istituto, senza indicare il parametro normativo o regolamentare che sarebbe stato violato.

Inoltre, non erano state fornite allegazioni specifiche sul concreto pregiudizio subito nella graduatoria. La censura non superava quindi neppure il profilo della prova di resistenza, non essendo stato dimostrato che la diversa valutazione dell’attività interna avrebbe potuto modificare l’esito della selezione o la posizione del ricorrente.

Diniego di accesso

La terza censura, relativa al diniego di accesso al curriculum vitae della controinteressata, è stata ritenuta infondata sulla base dell’orientamento consolidato della Sezione.

Il Consiglio di Stato ha richiamato il proprio parere n. 117 del 20 gennaio 2026, secondo cui il rito speciale e accelerato previsto per le controversie in materia di accesso è incompatibile con la disciplina del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La questione sull’accesso non poteva pertanto essere utilmente fatta valere mediante il rimedio straordinario nell’ambito del presente affare.

Conclusioni

La Sezione Prima ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso e ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiIstruzione e universitàPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoDecadenza e tardività

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