Parere n. 687/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dalla signora Immacolata Bonfiglio contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’annullamento del D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009, artt. 1, comma 11, e 12, comma 2, nella parte relativa all’inserimento in coda nelle graduatorie provinciali.
Esito
La questione giuridica
La ricorrente, docente iscritta nelle graduatorie a esaurimento, ha impugnato il D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009 sostenendo che, per i docenti intenzionati a inserirsi in una graduatoria provinciale diversa da quella di attuale iscrizione, il collocamento in coda a tutte le fasce, anziché secondo il criterio “a pettine”, violasse il giudicato del T.A.R. Lazio n. 10809 del 27 novembre 2008 e numerosi principi costituzionali, tra cui buon andamento, valorizzazione del merito, uguaglianza e parità di accesso agli impieghi pubblici. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità per carenza di interesse, sostenendo che la lesione sarebbe derivata soltanto dalla successiva graduatoria, non impugnata, e ha chiesto comunque il rigetto. Nel corso del procedimento la Sezione ha chiesto chiarimenti sulla persistenza dell’interesse e ha rilevato l’assenza di riscontri da parte del Ministero e della ricorrente.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La Corte costituzionale, con sentenza n. 41 del 2011, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina che aveva previsto, per un biennio, la collocazione in coda dei docenti, ritenendola derogatoria ed eccentrica rispetto alla regola dell’inserimento “a pettine”. In conseguenza di tale pronuncia, il D.M. n. 44 del 12 maggio 2011, art. 2, comma 8, ha annullato le graduatorie di coda compilate per il biennio 2009/2011 in attuazione del D.M. n. 42 del 2009. Poiché le graduatorie eventualmente formate in applicazione dell’atto impugnato sono state annullate, è venuto meno l’interesse attuale alla decisione del ricorso. Il parere richiama, quale precedente conforme, Cons. Stato, Sez. II, 27 gennaio 2015, n. 223.
Osservazioni
Sopravvenuta carenza di interesse
Il ricorso è improcedibile perché le graduatorie di coda eventualmente formate in attuazione del D.M. n. 42 del 2009 sono state annullate dall’art. 2, comma 8, del D.M. n. 44 del 12 maggio 2011, facendo venir meno l’interesse attuale alla decisione.
Norme richiamate
art. 1, comma 6, l. 3 maggio 1999, n. 124
inserimento in una graduatoria provinciale diversa da quella di attuale iscrizione
La disposizione è richiamata quale base normativa della possibilità per il docente di inserirsi in una diversa graduatoria provinciale.
art. 1, comma 605, lett. c), l. 27 dicembre 2000, n. 295
È richiamata quale fonte delle graduatorie a esaurimento nelle quali era iscritta la ricorrente.
D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009, artt. 1, comma 11, e 12, comma 2
collocazione in coda a tutte le fasce
Le disposizioni prevedevano il collocamento in coda dei docenti che chiedevano l’inserimento in una graduatoria provinciale diversa.
sentenza T.A.R. Lazio n. 10809 del 27 novembre 2008
La sentenza aveva annullato una nota ministeriale di analogo contenuto; la ricorrente deduceva l’elusione e la violazione del relativo giudicato.
art. 1, comma 4-ter, d.l. 25 settembre 2009, n. 134, convertito dalla l. 24 novembre 2009, n. 167
La Corte costituzionale ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 Cost., poiché introduceva per un biennio una disciplina derogatoria rispetto alla regola dell’inserimento “a pettine”.
art. 3 Cost.
La Corte costituzionale ha ritenuto violato il principio di uguaglianza dalla disciplina derogatoria sulle graduatorie.
sentenza Corte costituzionale 9 febbraio 2011, n. 41
Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina che prevedeva la collocazione in coda dei docenti per un biennio.
D.M. 12 maggio 2011, n. 44, art. 2, comma 8
Le graduatorie di coda compilate per il biennio 2009/2011 in attuazione dell’art. 1, comma 11, del D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009, sono annullate
L’annullamento amministrativo delle graduatorie di coda ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
d.P.R. 29 dicembre 1971, n. 1199
È la fonte del procedimento relativo al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, richiamata implicitamente dalla natura dell’affare.
Massime di principio
- Un ricorso straordinario diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, dopo l’impugnazione dell’atto presupposto, l’amministrazione annulla gli atti applicativi eventualmente adottati in esecuzione di quell’atto e non residua un’utilità concreta e attuale per il ricorrente.
- La sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina applicata e il conseguente annullamento amministrativo degli atti attuativi possono determinare il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso straordinario.
- Quando l’atto impugnato non produce più effetti lesivi attuali perché le graduatorie o gli altri atti applicativi sono stati annullati, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, anche se originariamente erano state dedotte questioni di legittimità dell’atto e violazione del giudicato.
Impugnazione del D.M. n. 42 del 2009 sulle graduatorie a esaurimento
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una docente contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’annullamento del D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009, nella parte in cui disponeva il collocamento “in coda” dei docenti che chiedevano l’inserimento in una graduatoria provinciale diversa da quella di attuale iscrizione.
La questione controversa
La ricorrente, iscritta nelle graduatorie a esaurimento, sosteneva che gli artt. 1, comma 11, e 12, comma 2, del decreto ministeriale violassero la regola dell’inserimento “a pettine”. Deduceva inoltre l’elusione e la violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Lazio n. 10809 del 27 novembre 2008, che aveva annullato una nota ministeriale di analogo contenuto, nonché la violazione dei principi costituzionali di buon andamento, valorizzazione del merito, uguaglianza e parità di accesso agli impieghi pubblici.
Il Ministero aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, osservando che la lesione sarebbe stata eventualmente prodotta dalla graduatoria concretamente formata, non impugnata dalla ricorrente. Nel merito aveva chiesto il rigetto.
Sviluppi del contenzioso
La Sezione aveva disposto alcuni adempimenti istruttori e, nel 2023 e nel 2025, aveva chiesto al Ministero e alla ricorrente di chiarire se persistesse l’interesse alla definizione del ricorso. Non essendo pervenuto alcun riscontro, l’affare è stato deciso allo stato degli atti.
Nel frattempo, la Corte costituzionale, con sentenza 9 febbraio 2011, n. 41, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 3 Cost., dell’art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009, convertito dalla l. n. 167 del 2009. La disciplina censurata aveva previsto, limitatamente a un biennio, una regolazione derogatoria rispetto alla regola dell’inserimento “a pettine”, vigente sia prima sia dopo tale periodo.
Annullamento delle graduatorie di coda
A seguito della pronuncia costituzionale, il D.M. n. 44 del 12 maggio 2011 ha stabilito, all’art. 2, comma 8, che le graduatorie di coda compilate per il biennio 2009/2011 in attuazione del D.M. n. 42 del 2009 fossero annullate.
Valutazione del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto che l’annullamento delle graduatorie eventualmente formate in applicazione del decreto impugnato abbia eliminato gli effetti lesivi rilevanti per la ricorrente. Non residuando un interesse concreto e attuale a una decisione sul merito dell’impugnazione, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La conclusione è stata ritenuta conforme a precedenti pareri delle Sezioni consultive, tra cui Consiglio di Stato, Sez. II, 27 gennaio 2015, n. 223.
Esito
Il Consiglio di Stato ha espresso parere nel senso che il ricorso straordinario debba essere dichiarato improcedibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 14 apr 2026Parere n. 676/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 14 apr 2026Parere n. 677/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 14 apr 2026Parere n. 678/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 14 apr 2026Parere n. 679/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 14 apr 2026Parere n. 680/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 14 apr 2026Parere n. 681/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →